AS 2019 237
AS 2019 237
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. d
1 Sono esentati dall’obbligo della tassa:
d. i veicoli agricoli e forestali (art. 86–90 ONC2;
Art. 15 cpv. 2 2 Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concer- nenti l’installazione di tachigrafi (art. 100 cpv. 2–4 OETV3.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr