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AS 2019 237

AS 2019 237

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. d

1 Sono esentati dall’obbligo della tassa:

d. i veicoli agricoli e forestali (art. 86–90 ONC2;

Art. 15 cpv. 2 2 Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concer- nenti l’installazione di tachigrafi (art. 100 cpv. 2–4 OETV3.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr