AS 2020 3371
Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)
Modifica del 10 luglio 2020
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20191 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è modificata come segue:
Art. 5 Divieto d’importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate all’allegato 5.
II
1 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Nella presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 5 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2020.
10 luglio 2020 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer
1 RS 916.202.1
2020-1140 3371
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
Allegato 1 (art. 1)
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
N. 2
2 Diritto applicabile
Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, riman- dano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:
Unione europea Svizzera
Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE Art. 33, 43 e 65–70 OSalV del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione negli Stati membri, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. Direttiva 92/90/CEE della Commis- Art. 76–82 OSalV sione, del 3 novembre 1992, che stabili- sce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. Direttiva 92/105/CEE della Commis- Art. 83–88 OSalV sione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
Unione europea Svizzera
Direttiva 93/50/CEE della Commis- All. 12 n. 14 OSalV-DEFR-DATEC2 sione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22. Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, OSalV dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’intro- duzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Art. 13 par. 1 Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC Art. 13c par. 8 Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19513 per la protezione dei vegetali
Regolamento (UE) 2016/2031 OSalV del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento euro- peo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4. Art. 9 par. 1 e 2 Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV Art. 13 Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV Art. 29 Art.23 Art. 40 par. 1 Art. 7 cpv. 1 OSalV
2 RS 916.201 3 RS 0.916.20
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
Unione europea Svizzera
Regolamento di esecuzione (UE) OSalV-DEFR-DATEC 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezio- ne contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1. All. II All. 1 OSalV-DEFR-DATEC All. IV All. 3 OSalV-DEFR-DATEC All. V All. 4 OSalV-DEFR-DATEC All. VI All. 5 OSalV-DEFR-DATEC All. VII All. 6 e 7 OSalV-DEFR-DATEC
Direttiva 2004/103/CE della Commis- Art. 47 cpv. 2 OSalV sione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16. Direttiva 2008/61/CE della Commis- Art. 7 cpv. 1 e art. 37 cpv. 1 OSalV sione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consi- glio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varie- tale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
Unione europea Svizzera
Decisione di esecuzione 2014/917/UE Art. 9 par. 1 dell’allegato 4 dell’Accordo della Commissione, del 15 dicembre del 21 giugno 19994 tra la Confederazione 2014, che stabilisce norme dettagliate Svizzera e la Comunità europea per l’attuazione della direttiva sul commercio di prodotti agricoli 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59.
4 RS 0.916.026.81
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
Allegato 3 (art. 3)
Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC5
Titolo dell’allegato Concerne soltanto il testo francese
N. 4
4 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa,
Ichikawa, Tsuyumu & Goto
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto si applicano gli articoli 1–9 della decisione di esecuzione (UE) 2020/8856.
4.2 Disposizione speciale
I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/885 possono essere impor- tati anche in Svizzera.
5 RS 916.201 6 Decisione di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione, del 26 giugno 2020, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, versione della GU L 205 del 29.06.2020, pag. 9.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
Allegato 5 (art. 5)
Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato
1 Merci per le quali si applica un divieto d’importazione
preventivo 1.1 Vegetali destinati alla coltivazione, ad eccezione delle sementi, materiale in vitro e arbusti destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificial- mente, appartenenti ai seguenti generi o specie:
Voce di tariffa7 Designazione genere o specie Paese di origine
ex 0602 Acacia Mill Tutti gli Stati terzi ex 0602 Acer L. ex 0602 Albizia Durazz; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con Albizia julibrissin Durazzini provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2; ex 0602 Alnus Mill. ex 0602 Annona L. ex 0602 Bauhinia L. ex 0602 Berberis L. ex 0602 Betula L. ex 0602 Caesalpinia L ex 0602 Cassia L. ex 0602 Castanea Mill. ex 0602 Cornus L. ex 0602 Corylus L. ex 0602 Crataegus L. ex 0602 Diospyros L. ex 0602 Fagus L. ex 0602 Ficus carica L. ex 0602 Fraxinus L. ex 0602 Hamamelis L.
7 RS 632.10, Allegato
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
Voce di tariffa Designazione genere o specie Paese di origine
ex 0602 Jasminum L. ex 0602 Juglans L. ex 0602 Ligustrum L. ex 0602 Lonicera L. ex 0602 Malus Mill. ex 0602 Nerium L. ex 0602 Persea Mill. ex 0602 Populus L. ex 0602 Prunus L. ex 0602 Quercus L. ex 0602 Robinia L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con Robinia pseudoacacia L. provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2; ex 0602 Salix L. ex 0602 Sorbus L. ex 0602 Taxus L. ex 0602 Tilia L. ex 0602 Ulmus L.
1.2 Vegetali di Ullucus tuberosus appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da qualsiasi Stato terzo:
Voce di tariffa Designazione specie
ex 0601.1090 Ullucus tuberosus Loz ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0714.90
1.3 Frutti di Momordica L., appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da Stati terzi o zone di Stati terzi in cui è notoriamente presen- te Thrips palmi Karnye in cui non sono state prese misure efficaci per il con- tenimento del parassita:
Voce di tariffa Designazione genere o specie
ex 0709.9999 Momordica L.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
1.4 Legno di Ulmus L., appartenente ai seguenti generi o alle seguenti specie e
proveniente da Stati terzi o zone di Stati terzi in cui è notoriamente presente Saperda tridentata Olivier:
Voce di tariffa Designazione
ex 4401.22 Ulmus L. ex 4401.39 ex 4403.1290 ex 4403.99 ex 4409.99
2 Merci per cui non si applica un divieto d’importazione
preventivo conformemente al numero 1, se adempiono i seguenti requisiti Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti
1. Vegetali innestati ex 0602.90 Israele Constatazione ufficiale che:
durante il riposo a. i vegetali provengono vegetativo con un da un luogo di produzione diametro massimo che è registrato presso di 2,5 cm con l’organizzazione fitosanita- Albizia julibrissin ria nazionale ed è Durazzini sorvegliato da questa orga- nizzazione; b. i vegetali provengono da superfici di coltivazione destinate alla produzione di vegetali per l’esportazione con una distanza idonea dalle altre superfici di coltivazione affinché vi sia una sufficiente protezione da un’infezione di Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusarium euwallacea; c. i vegetali provengono da superfici di coltivazione sottoposte a trattamenti efficaci contro Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusarium euwallacea e i trattamenti sono stati effettuati nel momento opportuno; d. sono state effettuate ispezioni ufficiali a intervalli adeguati sulle superfici di coltivazione e sulla base di tali ispezioni le superfici di coltivazione
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti sono risultate indenni da Aonidiella orientalis, Eu- wallacea fornicatus e Fusarium euwallacea; e. i vegetali sono risultati indenni da Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusarium euwallacea; qualora siano constatati sintomi di questi organismi nocivi, l’assenza di questi ultimi va confermata mediante l’utilizzo di test; f. per i vegetali provenienti o elaborati in aziende che al fine della tracciabilità sono state ufficialmente registrate; e g. durante il trasporto dalla superficie di coltivazione al luogo di destinazione, i vegetali sono scortati da documenti rilasciati sot- to sorveglianza dell’organizzazione fitosanitaria nazionale che ne garantiscono la tracciabilità.
2. Vegetali innestati ex 0602.90 Israele Costatazione ufficiale che:
durante il riposo a. i vegetali provengono vegetativo con un da un luogo di produzione diametro massimo che è registrato presso di 2,5 cm con Robinia l’organizzazione pseudoacacia L. fitosanitaria nazionale ed è sorvegliato da questa or- ganizzazione; b. i vegetali provengono da superfici di coltivazione destinate alla produzione di vegetali per l’esportazione con una distanza idonea dalle altre superfici di coltivazione affinché vi sia una sufficiente protezione da un’infezione di Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusarium euwallacea; c. i vegetali provengono da superfici di coltivazione sottoposte a trattamenti
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020
Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti efficaci contro Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusarium euwallacea e i trattamenti sono stati effettuati nel momento opportuno; d. sono state effettuate ispezioni ufficiali a intervalli adeguati sulle superfici di coltivazione e sulla base di tali ispezioni le superfici di coltivazione sono risultate indenni da Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusarium euwallacea; e. i vegetali sono risultati indenni da Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus e Fusarium euwallacea; qualora siano constatati sintomi di questi organismi nocivi, l’assenza di questi ultimi va confermata mediante l’utilizzo di test; f. per i vegetali provenienti o elaborati in aziende che al fine della tracciabilità sono state ufficialmente registrate; e g. durante il trasporto dalla superficie di coltivazione al luogo di destinazione, i vegetali sono scortati da documenti rilasciati sot- to sorveglianza dell’organizzazione fitosanitaria nazionale che ne garantiscono la tracciabilità.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2020