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AS 2021 402

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)

Modifica del 18 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento è modificata come segue:

Art. 53a Valore soglia (art. 21a cpv. 3 LStrI) 1 L’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStrI si applica ai generi di professioni secondo la nomenclatura svizzera2 nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Il valore soglia è considerato raggiunto o superato se in media il tasso di disoccupazione lo raggiunge o lo supera nel quarto trimestre dell’anno precedente e nei primi tre trime- stri dell’anno in corso. 2 Il tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Corrisponde al quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso il servizio pub- blico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un’attività lucrativa.

Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni (art.21a cpv. 7 LStrI) 1 Un Cantone può chiedere al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) che sia introdotto l’obbligo di annunciare i posti vacanti anche per un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera, in- ternamente al suo territorio, il valore soglia. 2 Più Cantoni possono presentare una richiesta congiunta se nei loro territori sono adempiute le condizioni previste. 3 L’obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno.

1 RS 823.111 2 www.statistica.admin.ch > Trovare statistiche > 03 Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19.

2021-2188 RU 2021 402

Ordinanza sul collocamento RU 2021 402

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 53f Elenco dei generi di professioni Ogni anno, nel quarto trimestre, il DEFR fissa per l’anno successivo: a. i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia; b. i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione cantonale raggiunge o supera il valore soglia e per i quali il DEFR ha approvato la richiesta corri- spondente secondo l’articolo 53e.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.

18 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancellerie della Confederazione, Walter Thurnherr

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