AS 2021 536
Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
RS 0.103.3; RU 2016 4693
Campo d’applicazione il 6 settembre 2021, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Belgio**2 2 giugno 2011 2 luglio 2011 Francia**2 23 settembre 2008 23 dicembre 2010 Germania* **2 24 settembre 2009 23 dicembre 2010 Oman* 12 giugno 2020 A 12 luglio 2020 Paesi Bassi**2 23 marzo 2011 22 aprile 2011 Portogallo**2 27 gennaio 2014 26 febbraio 2014 Sudan* 10 agosto 2021 A 9 settembre 2021 Svizzera**2 2 dicembre 2016 1° gennaio 2017 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione delle riserve e dichiarazioni della Svizzera. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
Stati che hanno dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato sulle sparizioni forzate, conformemente agli articoli 31 e 32 della Convenzione Messico (art. 31) Repubblica Ceca
1 Completa quelli in RU 2016 4693; 2018 3029; 2020 1559. Una versione aggiornata
del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty. 2 Nuova pubblicazione al fine di menzionare l’obiezione di questo Stato riguardo ad una riserva.
2021-2937 RU 2021 536
Protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. RU 2021 536 Conv. internazionale