AS 2021 592
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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 1° ottobre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:
Art. 1 lett. g La presente ordinanza disciplina: g. l’addebito delle spese ai richiedenti.
Art. 7 cpv. 4 e 5 4 Se sussistono dubbi sull’autenticità della documentazione presentata, l’emittente può: a. chiedere al richiedente di:
1. comparire personalmente,
2. presentare autenticazioni ufficiali della documentazione,
3. presentare altre informazioni o altra documentazione necessaria per va-
lutare la domanda; b. chiedere altre informazioni a servizi esteri competenti, nel rispetto dell’arti- colo 62 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie. 5 Se nonostante i provvedimenti permangono dubbi sull’autenticità della documenta- zione, l’emittente può respingere la richiesta. In questo caso il richiedente non ha di- ritto ad alcun rimborso di un eventuale emolumento versato.
2021-3129 RU 2021 592
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 592
Art. 11 cpv. 1 1 L’emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente, fatti salvi i casi di cui al capoverso 2 e all’articolo 26a capoverso 3.
Art. 16 cpv. 2 2 Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 che non può essere elaborato con la procedura automatizzata per l’emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 8 deve comprendere la seguente documentazione: a. attestazione di un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, contenente le seguenti indicazioni:
1. cognome, nome e data di nascita del richiedente,
2. data e ora del prelievo del campione,
3. nome e indirizzo del centro di test o dell’istituzione che ha effettuato il
test; b. conferma della revoca dell’isolamento o conferma medica della guarigione rilasciata da un servizio competente che adempie compiti delle autorità, in- cluso il nome e l’indirizzo di questo servizio.
Art. 26a Sistema per la richiesta di certificati COVID-19 per vaccinazioni somministrate o guarigioni avvenute all’estero 1 L’UFIT gestisce un sistema che può essere utilizzato per la presentazione delle ri- chieste di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b nonché per l’elaborazione e il di- sbrigo di tali richieste da parte degli emittenti.
2 Il sistema attribuisce le richieste come segue:
a. richieste di emissione di un certificato a una persona con domicilio o luogo di attinenza in Svizzera: al Cantone di domicilio oppure, nel caso degli Svizzeri all’estero, all’ultimo Cantone di domicilio o, se la persona non è mai stata domiciliata in Svizzera, al Cantone del luogo di attinenza; b. richieste di emissione di un certificato a una persona che non rientra nella lettera a: al Cantone nel quale la persona trascorre o pensa di trascorrere la sua prima notte in Svizzera. 3 Per l’elaborazione delle richieste di emissione di un certificato a una persona di cui al capoverso 2 lettera b, la Confederazione riscuote anticipatamente dal richiedente un emolumento di 30 franchi. Alla fine di ogni trimestre, versa i proventi di tale emo- lumento al Cantone. Le richieste per le quali l’emolumento non è stato versato pos- sono essere respinte. Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20043. 4 Le richieste sono conservate per 30 giorni, unitamente alla documentazione presen- tata e all’identificativo univoco del certificato, e successivamente cancellate dal si- stema.
3 RS 172.041.1
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 592
Art. 32, rubrica Costi dei sistemi d’informazione e delle applicazioni
II La presente ordinanza entra in vigore l’11 ottobre 2021.
1° ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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