AS 2021 825
Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
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Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)
Modifica del 3 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:
Art. 64a Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti 1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti sulle seguenti persone: a. persone assicurate secondo l’articolo 3 della legge federale del 18 marzo
19942 sull’assicurazione malattie (LAMal);
b. persone assicurate contro le malattie secondo la legge federale del 19 giugno
19923 sull’assicurazione militare (LAM);
c. persone non assicurate secondo l’articolo 3 LAMal né assicurate contro le malattie secondo la LAM, che però appartengono a una delle seguenti catego- rie:
1. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera,
2. persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri,
3. Svizzeri all’estero e loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che
vivono nella stessa economia domestica.
2 I farmacisti devono:
a. aver conseguito un certificato nel quadro del programma di formazione com- plementare FPH Vaccinazione e prelievo di sangue del 1° dicembre 20114;
4 Consultabile su www.fphch.org/impfen-und-blutentnahme.
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b. essere stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e c. adempiere le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione. 3 La Confederazione assume un importo forfettario di 29 franchi per ogni vaccina- zione effettuata secondo il capoverso 1. 4 Con l’importo di cui al capoverso 3 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, ovvero: a. la somministrazione del vaccino; b. la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale; c. la verifica delle controindicazioni; d. la documentazione; e. il rilascio dell’attestato di vaccinazione e del certificato di vaccinazione COVID-19. 5 I farmacisti non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione.
Art. 64b Procedura per l’assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti 1 Alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, i farmacisti inviano all’autorità cantonale competente una fattura collettiva per le vaccinazioni che hanno effettuato nei due o tre mesi precedenti secondo l’articolo 64a capoverso 1. Sulla fat- tura devono essere indicati: a. il numero di vaccinazioni effettuate nel periodo di fatturazione; b. l’importo forfettario per ogni vaccinazione effettuata; c. l’importo complessivo di tutte le vaccinazioni effettuate. 2 La fattura può comprendere soltanto le prestazioni fornite in relazione alle vaccina- zioni. Deve essere trasmessa per via elettronica. 3 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità delle fatture in base alle dosi di vaccino distribuite nel Cantone, ne verifica la completezza e la trasmette per via elettronica all’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal5 (istituzione comune) entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fattura- zione. 4 L’istituzione comune invia all’UFSP, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per tutte le fatture pervenute dai Can- toni per le vaccinazioni effettuate secondo l’articolo 64a capoverso 1. L’UFSP versa all’istituzione comune l’importo fatturato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura.
5 RS 832.10
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5 L’istituzione comune versa ai farmacisti, entro cinque giorni lavorativi dal ricevi- mento del pagamento dell’UFSP, l’importo forfettario di cui all’articolo 64a capo- verso 3 per ogni vaccinazione effettuata. 6 L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative in base all’onere effettivo. L’aliquota oraria è di 95 franchi e comprende le spese sala- riali, le prestazioni sociali e le spese infrastrutturali. Le spese per eventuali revisioni e adeguamenti del sistema e gli interessi negativi non compresi nelle spese ammini- strative vengono rimborsati in base ai costi effettivi.
Art. 64c Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate su persone senza assicurazione malattie secondo la LAMal o la LAM 1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle seguenti persone: a. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera; b. persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri; c. Svizzeri all’estero e loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vi- vono nella stessa economia domestica. 2 Assume i costi soltanto se le persone di cui al capoverso 1 non sono assicurate contro le malattie né secondo l’articolo 3 LAMal6 né secondo la LAM7.
3 Assume i costi soltanto se i fornitori di prestazioni:
a. sono stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e b. adempiono le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documenta- zione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione. 4 Assume i seguenti importi forfettari per ogni vaccinazione effettuata secondo il ca- poverso 1: a. 20 franchi per le vaccinazioni effettuate in centri di vaccinazione, in ospedali o da équipe mobili; b. 29 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici; c. 40.45 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici a bambini di età inferiore agli 11 anni compiuti. 5 Con l’importo di cui al capoverso 4 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, segnatamente: a. la somministrazione del vaccino; b. la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale; c. la verifica delle controindicazioni; d. la documentazione;
6 RS 832.10 7 RS 833.1
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e. il rilascio dell’attestato di vaccinazione e del certificato di vaccinazione COVID-19. 6 I fornitori di prestazioni non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione. 7 Alla procedura per l’assunzione dei costi si applica per analogia l’articolo 64b.
Art. 64d Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per la protezione indiretta di persone particolarmente a rischio
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19, compresi i
richiami, di persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio.
2 L’articolo 64c capoversi 3–7 è applicabile.
II L’ordinanza del 27 novembre 20098 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 2 lett. p 2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capo- verso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di: p. farmacisti che effettuano vaccinazioni anti-COVID-19.
III
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
8 RS 641.201