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AS 2022 231

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

Modifica del 16 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:

Art. 5 Lingua delle conversazioni radiotelefoniche nelle zone di confine per i voli strumentali e i voli a vista commerciali 1 Nelle zone all’interno delle quali Skyguide o terzi secondo l’articolo 9a forniscono servizi transfrontalieri, l’UFAC, su domanda di Skyguide o dell’esercente dell’aero- dromo, autorizza deroghe al principio di cui all’articolo 10a capoverso 1 LNA per i voli strumentali e i voli a vista commerciali, purché il richiedente provi che la sicu- rezza aerea è garantita nel caso in cui sia utilizzata un’altra lingua oltre all’inglese. 2 Se servizi della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero sono stati delegati a for- nitori di servizi esteri che, su territorio estero, offrono prestazioni in più lingue, tali servizi nel settore transfrontaliero della sicurezza aerea sono ammessi anche nello spazio aereo svizzero.

Art. 5a Lingua delle conversazioni radiotelefoniche con Swiss Radar per i voli a vista Le conversazioni radiotelefoniche con Swiss Radar si tengono in inglese. Sono fatte salve le deroghe pubblicate nell’AIP.

Art. 9 lett. cbis Skyguide finanzia i suoi compiti segnatamente per mezzo: cbis. dei contributi della Confederazione per servizi nell’ambito dell’integrazione di aeromobili civili senza occupanti nello spazio aereo (art. 12a);

1 RS 748.132.1

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Art. 12 cpv. 2 2 Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l’articolo 7 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori (LSR) e l’UFAC esaminano l’ammontare effettivo delle perdite di proventi al termine dell’esercizio. I costi dell’esame sono a carico di Skyguide.

Art. 12a Assunzione da parte della Confederazione dei costi di Skyguide nell’ambito dell’integrazione di aeromobili civili senza occupanti nello spazio aereo 1 La Confederazione può indennizzare Skyguide, nei limiti dei crediti stanziati, per i costi annuali dovuti ai servizi nell’ambito dell’integrazione di aeromobili civili senza occupanti nello spazio aereo. Per l’allestimento del preventivo Skyguide comunica all’UFAC una stima dei costi presumibili di questi servizi.

2 Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l’articolo 7 LSR3 e

l’UFAC esaminano l’ammontare effettivo dei costi al termine dell’esercizio. I costi dell’esame sono a carico di Skyguide. 3 Se dall’esame risulta che nell’anno considerato la Confederazione ha versato inden- nizzi più elevati dei costi effettivi, la differenza è addebitata a Skyguide nell’anno successivo. 4 Skyguide comunica all’UFAC su richiesta tutte le informazioni necessarie per de- terminare l’importo da versare.

5 L’UFAC conclude con Skyguide ogni anno un accordo d’indennizzo. Questo disci-

plina in particolare il volume di servizi previsto nell’anno in questione, i contributi a carico della Confederazione e le modalità di pagamento. 6 L’UFAC verifica dopo tre anni se e in quale misura la Confederazione deve conti- nuare a indennizzare i costi per questi servizi.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

1.1.3 Messa a disposizione dei dati dinamici sullo spazio aereo ai fini

dell’integrazione degli aeromobili civili senza occupanti nello spazio aereo. 1.4. Coordinamento e adeguamento con fornitori di servizi ai fini dell’integrazione degli aeromobili civili senza occupanti nello spazio aereo.

5.3.3. Messa a disposizione dei dati sulla sorveglianza ai fini dell’integra-

zione degli aeromobili civili senza occupanti nello spazio aereo. 6.8. Gestione, messa a disposizione, pubblicazione e trasmissione di dati e infor- mazioni aeronautici ai fini dell’integrazione degli aeromobili civili senza oc- cupanti nello spazio aereo.

2 RS 221.302 3 RS 221.302

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

16 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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