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AS 2022 582

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Spagna

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

ordina:

Art. 1

La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione in Svizzera del vaiolo degli ovini e dei caprini.

Essa disciplina le importazioni dalla Spagna:

  • a. di ovini e caprini;

  • b. dei seguenti prodotti animali ottenuti da ovini e caprini:

    1. sperma, ovuli ed embrioni,

    2. carne e preparati di carne,

    3. prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano,

    4. colostro, latte e prodotti a base di latte,

    5. prodotti contenenti prodotti di cui ai numeri 2–4,

    6. sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.

Art. 2 Importazione di ovini e caprini vivi

L’importazione di ovini e caprini vivi dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

Art. 3

L’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

Art. 4 Importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3

L’importazione di prodotti ottenuti da ovini e caprini di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 è consentita se:

  • a. i prodotti sono stati ottenuti da carcasse da cui sono stati rimossi i sottoprodotti secondo l’articolo 2 numero 8 del regolamento delegato (UE) 2020/6874; e

  • b. l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

Art. 5

L’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

In deroga al capoverso 1, l’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte è consentita se:

  • a. non sono utilizzati per l’alimentazione animale;

  • b. sono stati pastorizzati conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6875; e

  • c. l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

Art. 6 Importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5

L’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 è consentita alle condizioni seguenti:

  • a. per i prodotti contenenti prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 capo­verso 2;

  • b. per i prodotti contenenti prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 4: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 2.

Art. 7 Importazione di sottoprodotti di origine animale

L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è consentita se:

  • a. sono soddisfatti i requisiti di cui ai seguenti regolamenti:

    1. regolamento (CE) n. 1069/20096,

    2. regolamento (UE) n. 142/20117; e

  • b. l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

Art. 8 Certificato sanitario

L’autorizzazione al movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni concessa dall’autorità competente in Spagna secondo gli articoli 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 2 lettera c e 7 capoverso 2 lettera b si considera valida se la partita è accompagnata da un certificato sanitario.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 14 ottobre 20228.

Ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

12 ottobre 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

p.o. Thomas Jemmi

Allegato

(art. 2–7)

Zone soggette a restrizioni

Le zone soggette a restrizioni sono definite nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione, del 4 ottobre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, versione pubblicata nella GU L 261 del 7.10.2022, pag. 53.

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