AS 2022 632
Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Preambolo
L’Ufficio federale dell’ambiente,
visto l’allegato 2.18 numero 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ordina:
I
L’allegato 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificato come segue:
N. 3, nota a piè di pagina
3 Deroghe
I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE2 per le applicazioni ivi riportate.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.
28 ottobre 2022 | Ufficio federale dell’ambiente: Katrin Schneeberger |