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AS 2022 736

Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo tedesco

2 Abrogato

Art. 19 cpv. 4

4 I tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali figurano nell’allegato 10 parte 4.

Art. 20 cpv. 2

2 Le imprese del settore dell’alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di una registrazione o un’omologazione secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA, devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

Art. 21 cpv. 3

3 Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20112 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn).

Art. 23f e 23g

Abrogati

Art. 23l Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022

1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 2 novembre 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

II

Gli allegati 2, 4.1, 10 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici

N. 1.1

L’additivo E200 è sostituito dall’additivo 1a200, conformemente al seguente testo.

L’additivo E202 è sostituito dall’additivo 1k202, conformemente al seguente testo.

L’additivo E236 è sostituito dall’additivo 1k236, conformemente al seguente testo.

L’additivo E237 è sostituito dall’additivo 1k237i, conformemente al seguente testo.

L’additivo E238 è sostituito dall’additivo 1a238, conformemente al seguente testo.

L’additivo E260 è sostituito dall’additivo 1a260, conformemente al seguente testo.

L’additivo E262 è sostituito dall’additivo 1a262, conformemente al seguente testo.

L’additivo E263 è sostituito dall’additivo 1a263, conformemente al seguente testo.

L’additivo E270 è sostituito dall’additivo 1a270, conformemente al seguente testo.

L’additivo E280 è sostituito dall’additivo 1k280, conformemente al seguente testo.

L’additivo E281 è sostituito dall’additivo 1k281, conformemente al seguente testo.

L’additivo E282 è sostituito dall’additivo 1a282, conformemente al seguente testo.

L’additivo E284 è sostituito dall’additivo 1k284, conformemente al seguente testo.

L’additivo E295 è sostituito dall’additivo 1a295, conformemente al seguente testo.

L’additivo E296 è sostituito dall’additivo 1a296, conformemente al seguente testo.

L’additivo E327 è sostituito dall’additivo 1a327, conformemente al seguente testo.

L’additivo E330 è sostituito dall’additivo 1a330, conformemente al seguente testo.

N. d’iden­tificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1a200

1

a

Acido sorbico

Acido sorbico ≥ 99 %

Forma solida

Principio attivo:

Acido sorbico ≥ 99 %

C6H8O2

N. CAS: 110-44-1

Ceneri solfatate ≤ 0,2 %

Aldeidi ≤ 0,1 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un rumine non funzionante

2 500

La miscela di diverse fonti di acido sorbico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Ruminanti con un rumine non funzionante

6 700

1k202

1

a

Sorbato di potassio

Sorbato di potassio ≥ 99 %

Forma solida

Principio attivo:

Sorbato di potassio ≥ 99 %

C6H7 KO2

N. CAS: 24634-61-5

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un rumine non funzionante

2 500

(come acido sorbico)

La miscela di diverse fonti di sorbato di potassio non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Ruminanti con un rumine non funzionante

6 700

(come acido sorbico)

1k236

1

a

Acido formico

Acido formico ≥ 84,5 %

Forma liquida

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido formico ≥ 84,5 %

H2CO2

N. CAS: 64-18-6

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

10 000

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1k237i

1

a

Formiato di sodio

Formiato di sodio ≥ 98 %

Forma solida

Formiato di sodio ≥ 15 %

Acido formico ≤ 75 %

Acqua ≤ 25 %

Forma liquida

Caratterizzazione del principio attivo:

Formiato di sodio

HCO2Na

N. CAS: 141-53-7

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

10 000

(come acido formico)

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1a238

1

a

Formiato di calcio

Formiato di calcio ≥ 98 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Formiato di calcio

Ca(HCO)2

N. CAS: 544-17-2

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

10 000

(come acido formico)

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1a260

1

a

Acido acetico

Acido acetico ≥ 99,8 %

Forma liquida

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido acetico ≥ 99,8 %

C2H4O2

N. CAS: 64-19-7

Acqua ≤ 0,15 %

Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg

Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 0,5 g/kg

Prodotto mediante sintesi chimica comprendente la produzione di cellulosa (come sottoprodotto)

Pollame

Suini

Animali da compagnia

2 500

La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Tutte le specie animali diverse dai pesci

1a262

1

a

Diacetato di sodio

Diacetato di sodio ≥ 58 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Diacetato di sodio (anidro e triidrato) ≥ 58 %

NaC4H7O4

N. CAS: 126-96-5

Acido acetico ≥ 39 %

Acqua ≤ 2 %

Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg

Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg

Prodotto mediante sintesi chimica

Pollame

Suini

Animali da compagnia

2 500

(come acido acetico)

La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Tutte le specie animali diverse dai pesci

1a263

1

a

Acetato di calcio

(anidro e monoidrato)

Acetato di calcio ≥ 98,7 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Acetato di calcio ≥ 98,7 %

C4H6CaO4

N. CAS: 62-54-4

Acqua ≤ 6 %

Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg

Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg

Ferro ≤ 0,5 mg/kg

Prodotto mediante sintesi chimica

Pollame

Suini

Animali da compagnia

2 500

(come acido acetico)

La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Tutte le specie animali diverse dai pesci

1a270

1

a

Acido lattico

Acido lattico ≥ 72 % (p/p)

Forma liquida

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido lattico:

Acido D-lattico ≤ 5 %

Acido L-lattico ≥ 95 %

C3H6O3

N. CAS: 79-33-4

Prodotto mediante fermentazione di:

Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889).

Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti con un rumine funzionante

20 000

La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini e ruminanti diversi dai ruminanti con un rumine non funzionante

50 000

1k280

1

a

Acido propionico

Acido propionico ≥ 99,5 %

Forma liquida

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido propionico ≥ 99,5 %

C3H6O2

N. CAS: 79-09-4

Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante

Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come propionaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini

30 000

Pollame

10 000

1k281

1

a

Propionato di sodio

Propionato di sodio ≥ 98,5 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Propionato di sodio ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

N. CAS: 137-40-6

Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini

30 000

(come acido propionico)

Pollame

10 000

(come acido propionico)

1a282

1

a

Propionato di calcio

Propionato di calcio ≥ 98 % sulla sostanza secca

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Propionato di calcio ≥ 98 %

C6H10O4Ca

N. CAS: 4075-81-4

Perdita all’essiccazione ≤ 6 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini

30 000

(come acido propionico)

Pollame

10 000

(come acido propionico)

1k284

1

a

Propionato di ammonio

Preparazione di propionato di ammonio

≥ 19 %, acido propionico ≤ 80 %

e acqua ≤ 30 %

Forma liquida

Caratterizzazione del principio attivo:

Propionato di ammonio

C3H9O2N

N. CAS: 17496-08-1

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini

30 000

(come acido propionico)

Pollame

10 000

(come acido propionico)

1a295

1

a

Formiato di ammonio

Formiato di ammonio ≥ 35 %

Acido formico ≤ 64 %

Forma liquida

Caratterizzazione del principio attivo:

Formiato di ammonio ≥ 35 %

HCO2NH4

N. CAS: 540-69-2

Formammide < 3000mg/kg

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse da galline ovaiole, scrofe, ruminanti da latte, animali da compagnia e non destinati alla produzione di alimenti

2 000

(come acido formico)

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1a296

1

a

Acido DL-malico

Acido DL-malico ≥ 99,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido DL-malico ≥ 99,5 %

C4H6O5

N. CAS: 6915-15-7
(o 617-48-1)

Ceneri solfatate ≤ 0,02 %

Acido fumarico ≤ 1 %

Acido maleico ≤ 0,05 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1a327

1

A

Lattato di calcio

Lattato di calcio ≥ 98 % (in sostanza secca p/p)

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Lattato di calcio ≥ 98 %

(C3H5O2)2•nH2O

N. CAS: 814-80-2

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti con un rumine funzionante

20 000

(come acido lattico)

La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini e ruminanti diversi dai ruminanti con un rumine non funzionante

30 000

(come acido lattico)

1a330

1

a

Acido citrico

Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca)

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido citrico ≥ 99,5 %

Forma anidra: C6H8O7
N. CAS: 77-92-9

Forma monoidrata: C6H8O7.H2O
N. CAS: 5949-29-1

Ceneri solfatate < 0,05 %

Acido ossalico < 100 mg/kg

Prodotto da:

  • Aspergillus niger DSM 25794 o

  • Aspergillus niger CGMCC 4513/CGMCC 5751 o

  • Aspergillus niger CICC 40347/CGMCC 5343

Tutte le specie animali

15 000

La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

N. 1.2

L’additivo E 324 è stralciato.

L’additivo 1b320 è modificato, conformemente al seguente testo:

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1b320

1

b

Butilidrossianisolo

Butilidrossianisolo (BHA)
(≥ 98,5 %)
Forma solida cerosa

Caratterizzazione del principio attivo:

Miscela di:

  • – 2-tert-butyl-4-idrossianisolo

  • – 3-tert-butyl-4-idrossianisolo (≥ 85 %)

N. CAS: 25013-16-5

C11H16O2

Tutte le specie animali

150

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

Il BHA può essere usato in combinazione con il butilidrossitoluene (BHT) fino a 150 mg di miscela/kg di alimento completo per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

N. 1.5

L’additivo 1a330 è aggiunto all’inizio della tabella, conformemente al seguente testo:

L’additivo 1j514ii è modificato, conformemente al seguente testo:

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a330

1

j

Acido citrico

Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca)

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido citrico ≥ 99,5 %

Forma anidra: C6H8O7
N. CAS:
77-92-9

Forma monoidrata: C6H8O7.H2O
N. CAS: 5949-29-1

Ceneri solfatate < 0,05 %

Acido ossalico < 100 mg/kg

Prodotto da:

  • Aspergillus niger DSM 25794 o

  • Aspergillus niger CGMCC 4513/CGMCC 5751 o

  • Aspergillus niger CICC 40347/CGMCC 5343

Tutte le specie animali

15000

La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1j514ii

1

j

Bisolfato di sodio

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

Caratterizzazione del principio attivo:

Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti

4000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e degli occhi e guanti.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente.

N. 1.6

Gli additivi 1k2072 e 1k2077 sono stralciati.

Gli additivi 1k21016, 1k21017, 1k21601, 1k21602, 1k21603, 1k21701 e 1k1604 sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo:

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE

Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1k21016

1

k

Pediococcus pentosaceus IMI 507024

Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus IMI 507024.

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione, del 23 febbraio 2022, versione della GU L 43 del 24.2.2022, pag. 17

1k21017

1

k

Pediococcus pentosaceus IMI 507025

Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus IMI 507025.

Tutte le specie animali

1k21601

1

k

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026

Tutte le specie animali

1k21602

1

k

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027.

Tutte le specie animali

1k21603

1

k

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028.

Tutte le specie animali

1k21701

1

k

Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023

Preparato di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Cellule vitali di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023.

Tutte le specie animali

1k1604

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571.

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione, del 13 aprile 2022, versione della GU L117 del 19.4.2022, pag. 26

2 Categoria 2: additivi organolettici

N. 2.2.1

Gli additivi 2b72-t, 2b489-eo, 2b489-or, 2b489-t, 2b163-eo, 2b163-or, 2b163-ex, e 2b163-t sono modificati, conformemente al seguente testo:

Gli additivi 2b142-eo, 2b136-eo, 2b136-ex, 2b139a-ex, 2b491-eo, 2b280-ex e 2b475(m)-t sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo:

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE

mg/kg di alimento completo con un tasso d’umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2b72-t

2

b

Tintura di artemisia

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b489-eo

2

b

Olio essenziale di zenzero

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b489-or

2

b

Oleoresina di zenzero

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Galline ovaio-le

Tacchini da ingrasso

Suinetti

Suini da ingrasso

Scrofe

Vacche da latte

Vitelli a carne bianca (sosti-tuti del latte)

Bovini da ingrasso

Ovini e caprini

Cavalli

Conigli

Pesci

Animali da compagnia

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b489-t

2

b

Tintura di zenzero

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cavalli

Cani

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b163-eo

2

b

Olio essenziale di curcuma

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b163-or

2

b

Oleoresina di curcuma

2b163-ex

2

b

Estratto di curcuma

2b163-t

2

b

Tintura di curcuma

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cavalli

Cani

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b142-eo

2

b

Olio essenziale di mandarino estratto a freddo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Pollame

Conigli

Salmonidi

-

-

15

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione, del 25 febbraio 2022, versione della GU L 55 del 28.2.2022, pag. 41

Suini

-

-

33

Ruminanti

-

-

30

Equini

-

-

40

2b136-eo

2

b

Olio essenziale di petitgrain di arancio amaro

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Tacchini da ingrasso

Suini da ingrasso

Suinetti

Scrofe in lattazione

Vitelli

Vacche da latte

Bovini da ingrasso

Ovini/caprini

Cavalli

Conigli

Salmonidi

Cani

Gatti

Pesci ornamentali

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 64 del 2.3.2022, pag. 1

2b136-ex

2

b

Estratto di arancio amaro

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Tacchini da ingrasso

Suinetti

Suini da ingrasso

Scrofe

Vacche da latte

Vitelli

Bovini da ingrasso

Ovini/caprini

Equini

Conigli

Salmonidi

Pesci ornamentali

Cani

Gatti

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, versione della GU L 119 del 21.4.2022, pag. 74

2b139a-ex

2

b

Estratto di limone

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione, del 4 aprile 2022, versione della GU L 106 del 5.4.2022, pag. 4

2b491-eo

2

b

Olio essenziale di litsea

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Tacchini da ingrasso

Suini da ingrasso

Suinetti

Scrofe in lattazione

Vitelli

Vacche da latte

Bovini da ingrasso

Ovini/Caprini

Equini

Conigli

Salmonidi

Cani

Gatti

Pesci ornamentali

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 114 del 12.4.2022, pag. 44

2b280-ex

2

b

Estratto di foglie di Melissa officinalis L.

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione, del 20 aprile 2022, versione della GU L 119 del 21.4.2022, pag. 79

2b475(m)-t

2

b

Tintura di verbasco

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Tacchini da ingrasso

Suini da ingrasso

Vitelli da ingrasso

Agnelli e capretti da ingrasso

Salmonidi, esclusi quelli destinati alla riproduzione

Conigli da ingrasso

-

-

50

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione, del 5 maggio 2022, versione della GU L 132 del 6.5.2022, pag. 1

N. 2.2.2, lett. a

Gli additivi 268, 269, 270, 309 e 316 sono stralciati.

3 Categoria 3: additivi nutrizionali

N. 3.3

L’additivo 3c371i è modificato, conformemente al seguente testo:

L’additivo 3c371ii è aggiunto dopo l’additivo 3c371i, conformemente al seguente testo:

N. d’identificazione

Cate­goria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg di additivo/kg di alimento completo per animali con un’umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3c371i

3

c

L-valina

Polvere con un tenore minimo
di L-valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-valina (acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico) ottenuto da
Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358

Formula chimica: C5H11NO2

N. CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

3c371ii

3

c

L-valina

Polvere con un tenore minimo
di L-valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principio attivo:
L-valina (acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico) ottenuto da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366

Formula chimica C5H11NO2

N. CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

(art. 19 cpv. 1, 2 e 3)

Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 10»

(art. 19 cpv. 1–4)

Parte 3, paragrafo introduttivo

I tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari fissati nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell’alimentazione animale. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato esclusivamente come alimento per animali:

Parte 4

Tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali

Radionuclidi rispettivamente gruppo di radionuclidi

Alimenti per

Tenori massimi di contaminazione radioattiva per gli alimenti pronti per il consumo.
Bq/kg

1

2

3

Somma di cesio-134
e cesio-137

Suini

1250

Somma di cesio-134
e cesio-137

Pollame, agnelli, vitelli

2500

Somma di cesio-134
e cesio-137

Altri animali

5000

(art. 20 cpv. 1 e 2)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA

Monitoraggio della diossina per oli, grassi e prodotti derivati, n. 2.2.1

  • 2.2.1 Deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 5000 tonnellate e almeno un’analisi rappresentativa all’anno del grasso animale e dei prodotti da esso derivati della categoria 3 di cui all’articolo 7 OSOAn4, o provenienti da uno stabilimento riconosciuto del settore alimentare.

Stoccaggio e trasporto, n. 7.4

  • 7.4 In virtù delle disposizioni dell’allegato 4 numeri 21–24 OSOAn, i grassi animali appartenenti alla categoria 3 destinati all’alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell’OSOAn.

Ordinanza del DEFR<br />concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali<br />(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA) | Lexipedia | Lexipedia