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AS 2022 753

Ordinanza
sulla terminologia agricola e sul riconoscimento
delle forme di azienda
(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «prato artificiale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «prato temporaneo».

Art. 2 cpv. 3

Abrogato

Art. 16 cpv. 4

4 In deroga al capoverso 1 lettera b, le superfici o parti di superfici caratterizzate da un’elevata presenza di zigolo dolce sono considerate superficie agricola utile se il servizio cantonale competente rilascia un’autorizzazione per il risanamento della superficie mediante maggese nero. La superficie va gestita conformemente al promemoria della Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali del 24 gennaio 20222 concernente il maggese nero quale strumento di lotta contro lo zigolo dolce.

Art. 22 cpv. 2

2 Per frutteti s’intendono le colture compatte con una densità di:

  • a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi, sambuchi, cachi, fichi, noccioli, mandorli e ulivi;

  • b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;

  • c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi, noci e castagni al di fuori delle selve.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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