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AS 2023 305

Ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

2 Quando sembri opportuno, le informazioni date sono messe a verbale in presenza della persona escussa; il processo verbale deve essere firmato da essa e dalla persona inquirente e, in caso, da colui che l’ha tenuto.

Art. 10 cpv. 1

1 Le garanzie chieste ai termini dell’articolo 47 LIP devono essere costituite conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione.

Art. 12

V. Restituzione di imposte non dovute

1 Le imposte e gli interessi pagati, che non sono stati determinati con una decisione dell’AFC, sono restituiti non appena è accertato che non erano dovuti.

2 Se un’imposta non dovuta è già stata trasferita (art. 14 cpv. 1 LIP), la restituzione è concessa soltanto se è accertato che la persona cui l’imposta è stata trasferita non ne ha ottenuto il rimborso con la procedura ordinaria di rimborso (art. 21–33 LIP) e che tale persona beneficerà della restituzione secondo il capoverso 1.

3 Se l’istante si avvale di fatti da cui risulta che un’altra imposta federale era dovuta, anche se nel frattempo prescritta, la restituzione è concessa soltanto per l’ammontare eccedente detta imposta.

4 Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile nel quale il pagamento è stato fatto.

5 Le disposizioni della LIP e della presente ordinanza12 quanto alla riscossione dell’imposta si applicano per analogia; se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto alla restituzione non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’AFC, l’istanza è respinta.

Art. 22 cpv. 1

1 Se una società anonima o a garanzia limitata viene sciolta (art. 736 e 821 Codice delle obbligazioni3), essa deve informarne senza indugio l’AFC.

Art. 28 cpv. 1 e 3

1 Concerne soltanto il testo tedesco

3 Se sono state emesse quote senza cedole o se la prestazione è corrisposta dietro consegna della quota, i profitti in capitale, i versamenti di capitale e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto sono esentati dall’imposta qualora figurino separatamente nel conteggio destinato al portatore delle quote.

Art. 41 cpv. 1, primo periodo

1 L’imposta è calcolata sull’ammontare delle singole vincite in denaro imponibili secondo l’articolo 6 LIP risultanti dalla partecipazione a giochi in denaro. …

Art. 47 cpv. 6

6 Nella notifica delle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 19084 sul contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve menzionare separatamente:

  • a. il momento della conclusione del contratto d’assicurazione;

  • b. l’importo della rendita vitalizia garantita;

  • c. le prestazioni eccedentarie;

  • d. la quota di reddito delle prestazioni eccedentarie; e

  • e. la quota di reddito imponibile complessiva.

Art. 57

2. Rappresentante e successore
fiscale

1 Chiunque, in qualità di detentore dell’autorità parentale, rappresenta un figlio nell’obbligazione fiscale quanto ai redditi colpiti dall’imposta preventiva o alla sostanza da cui derivano o sostituisce un’altra persona nell’obbligazione fiscale, ha diritto al rimborso dell’imposta in luogo di tale persona.

2 Il rimborso è concesso conformemente alle norme che si applicano al rappresentato o all’autore del diritto.

Art. 58 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco e francese

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2023.

2 L’articolo 47 capoverso 6 entra in vigore il 1° gennaio 2025.

9 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 3 dicembre 19735 concernente le tasse di bollo è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 22 lettera a e 54 della legge federale del 27 giugno 19736 sulle tasse di bollo (LTB),

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con «AFC».

2 In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 5, 23 capoverso 1, 25 capoverso 1 e 31 come pure il capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 28 ottobre 1992, «della legge» è sostituito con «LTB» laddove non sia intesa un’altra legge.

3 Nell’articolo 7 capoverso 2 e nel capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 28 ottobre 1992 «della legge» e «della legge sulle tasse di bollo» sono sostituiti con «della LTB».

Art. 1 cpv. 1

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie per la riscossione delle tasse di bollo; essa determina la forma e il contenuto dei moduli di dichiarazione come contribuente nonché dei rendiconti, delle dichiarazioni d’imposta, dei registri e dei questionari.

Art. 3 Informazioni, perizie di esperti; audizione

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere informazioni scritte od orali, designare esperti e convocare il contribuente per un’audizione.

2 Se appare opportuno, le informazioni sono da verbalizzare in presenza della persona ascoltata; il processo verbale deve essere firmato da quest’ultima e dalla persona inquirente e, se del caso, dal verbalizzatore.

3 Prima di ogni audizione, la persona da ascoltare deve essere esortata a dire la verità e resa attenta sulle conseguenze che implica il fatto di fornire informazioni inesatte (art. 46 cpv. 1 lett. c LTB).

Art. 6 cpv. 1

1 Le garanzie richieste secondo l’articolo 43 LTB devono essere prestate conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 20067 sulle finanze della Confederazione.

Art. 8 Restituzione di tasse non dovute

1 Le tasse e gli interessi pagati che non sono stati fissati con decisione dell’AFC sono restituiti non appena stabilito che non erano dovuti.

2 Se una tassa non dovuta è stata trasferita, la restituzione è accordata soltanto se si stabilisce che la persona alla quale la tassa è stata trasferita sarà la beneficiaria della restituzione.

3 Se il richiedente adduce fatti dai quali risulta che era dovuta un’altra imposta federale, anche se questa nel frattempo si è prescritta, la restituzione è accordata soltanto per l’importo eccedente tale imposta.

4 Il diritto alla restituzione si prescrive cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel quale è stato fatto il pagamento.

5 Le disposizioni della LTB e della presente ordinanza relative alla riscossione delle tasse sono applicabili per analogia; se il richiedente non soddisfa i suoi obblighi di fornire informazioni, e se il diritto alla restituzione non può essere determinato mancando le informazioni chieste dall’AFC, la richiesta è allora respinta.

Art. 16 cpv. 1, primo periodo

1 La richiesta di esenzione dalla tassa secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a, c, d, g, j oppure l LTB deve essere inoltrata all’AFC. …

Art. 25a cpv. 4 lett. a

4 Non appartengono allo stock commerciale i documenti imponibili che:

  • a. il negoziatore di titoli ha fatto iscrivere a bilancio al loro prezzo d’acquisto;

Art. 27 cpv. 1

1 È considerata assicurazione casco veicoli nel senso dell’articolo 22 lettera k LTB ogni assicurazione contro il rischio di qualsiasi danno o il rischio di furto del veicolo.