AS 2023 517
Ordinanza
sulla protezione contro le sostanze
e i preparati pericolosi
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Preambolo
L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato
dell’economia,
visto l’articolo 84 lettere a e b dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim),
ordina:
I
Gli allegati 2 e 3 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.
5 settembre 2023 | Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy |
(art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)
Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti
N. 1, nota a piè di pagina
1 Prescrizioni tecniche per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e preparati
Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP2.
N. 14
14 Disposizione transitoria della modifica del 5 settembre 2023
Le sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2023/1435 (20° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 31 gennaio 2025. 3
(art. 5 cpv. 2 e 3, 19 lett. c e d, 70 cpv. 1 e 84 lett. b)
Titolo, nota a piè di pagina