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AS 2024 155

Ordinanza dell’UFAG
concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina
(OVC-UFAG)
(OVC-UFAG)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)

ordina:

I

L’ordinanza dell’UFAG del 30 novembre 20211 concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina è modificata come segue:

Allegato 1 n. 2.1

Gli animali da macello e da ingrasso vengono classificati nelle seguenti categorie di animali da macello e da ingrasso secondo l’età, il sesso e le possibilità di utilizzazione delle mezzene:

Categoria

Abbreviazione

Vitelli fino a 240 giorni

KV

Bestiame giovane fino a 300 giorni se utilizzato per l’ingrasso di proseguimento; la classificazione in questa categoria può essere effettuata solo sui mercati pubblici sorvegliati

JB

Tori (torelli) 241–540 giorni

MT

Tori (torelli) a partire da 540 giorni e buoi a partire da 730 giorni

MA

Buoi 241–730 giorni

OB

Manze 241–900 giorni, che non hanno partorito

RG

Vacche e manze a partire da 900 giorni nonché manze che hanno partorito fino a 900 giorni

VK

Allegato 4 n. 2.1

2.1 Categorie di animali da macello e da ingrasso

Gli animali da macello e da ingrasso vengono classificati nelle seguenti categorie secondo l’età, il sesso e le possibilità di utilizzazione delle mezzene:

Categoria

Abbreviazione

Agnelli fino a 420 giorni

LA

Pecore a partire da 420 giorni

SM

Agnelli da pascolo se utilizzati per l’ingrasso di proseguimento; la classificazione in questa categoria può essere effettuata solo sui mercati pubblici sorvegliati

WP

Allegato 6 n. 3.53.5 La valutazione viene effettuata per ciascun gruppo delle categorie di animali da macello e da ingrasso accorpate come segue: Gruppo di valutazione Categoria di animali da macello
e da ingrasso Numero minimo di carcasse Vitelli KV 347 Animali da banco MT/OB/RG 373 Animali destinati alla trasformazione MA/VK 275 Totale – 995

Allegato 6 n. 6.1In tutti e tre i gruppi di valutazione validati vitelli (KV), animali da banco (MT/OB/RG) e animali destinati alla trasformazione (MA/VK) deve essere raggiunto il punteggio minimo per la muscolatura e il tessuto grasso, affinché la validazione sia considerata complessivamente superata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

28 marzo 2024

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer

Ordinanza dell’UFAG<br />concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina<br />(OVC-UFAG) | Lexipedia | Lexipedia