AS 2024 155
Ordinanza dell’UFAG
concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina
(OVC-UFAG)
(OVC-UFAG)
Preambolo
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFAG del 30 novembre 20211 concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina è modificata come segue:
Allegato 1 n. 2.1
Gli animali da macello e da ingrasso vengono classificati nelle seguenti categorie di animali da macello e da ingrasso secondo l’età, il sesso e le possibilità di utilizzazione delle mezzene:
Categoria | Abbreviazione |
|---|---|
Vitelli fino a 240 giorni | KV |
Bestiame giovane fino a 300 giorni se utilizzato per l’ingrasso di proseguimento; la classificazione in questa categoria può essere effettuata solo sui mercati pubblici sorvegliati | JB |
Tori (torelli) 241–540 giorni | MT |
Tori (torelli) a partire da 540 giorni e buoi a partire da 730 giorni | MA |
Buoi 241–730 giorni | OB |
Manze 241–900 giorni, che non hanno partorito | RG |
Vacche e manze a partire da 900 giorni nonché manze che hanno partorito fino a 900 giorni | VK |
Allegato 4 n. 2.1
2.1 Categorie di animali da macello e da ingrasso
Gli animali da macello e da ingrasso vengono classificati nelle seguenti categorie secondo l’età, il sesso e le possibilità di utilizzazione delle mezzene:
Categoria | Abbreviazione |
|---|---|
Agnelli fino a 420 giorni | LA |
Pecore a partire da 420 giorni | SM |
Agnelli da pascolo se utilizzati per l’ingrasso di proseguimento; la classificazione in questa categoria può essere effettuata solo sui mercati pubblici sorvegliati | WP |
Allegato 6 n. 3.53.5 La valutazione viene effettuata per ciascun gruppo delle categorie di animali da macello e da ingrasso accorpate come segue: Gruppo di valutazione Categoria di animali da macello
e da ingrasso Numero minimo di carcasse Vitelli KV 347 Animali da banco MT/OB/RG 373 Animali destinati alla trasformazione MA/VK 275 Totale – 995
Allegato 6 n. 6.1In tutti e tre i gruppi di valutazione validati vitelli (KV), animali da banco (MT/OB/RG) e animali destinati alla trasformazione (MA/VK) deve essere raggiunto il punteggio minimo per la muscolatura e il tessuto grasso, affinché la validazione sia considerata complessivamente superata.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
28 marzo 2024 | Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer |