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AS 2024 647

Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneIn tutta l’ordinanza «operatore» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «impresa».

Art. 23p Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 6 novembre 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024

II

Gli allegati 2 e 4.2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici

N. 1.2L’additivo 1b392 è aggiunto alla fine della tabella, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Composizione,
formula chimica,
descrizione Specie animale
o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento
completo con un tasso
di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1b392 1 b Estratto di rosmarino Preparato di estratto di rosmarino ottenuto da foglie essiccate di Rosmarinus officinalis con 9–12 % di acido carnosico, somma di acido carnosico e carnosolo ≥ 10 % Forma liquida L’estratto è ottenuto tramite metodi di estrazione con acetone o etanolo. Solventi residui (acetone o etanolo) ≤ 250 mg/kg Canfora ≤ 150 mg/kg Caratterizzazione del principio attivo:
Acido carnosico
Formula chimica: C20H28O4
Numero CAS: 3650‑09‑7 Carnosolo
Formula chimica: C20H26O4
Numero CAS: 5957‑80‑2 Somma di acido carnosico e carnosolo nell’estratto:
≥ 90 % p/p dei diterpeni fenolici totali dell’estratto;
≥ 15 % p/p delle sostanze volatili totali Gatti – – 5 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’uso simultaneo di diverse fonti di acido carnosico non deve comportare il superamento del livello massimo consentito di tale sostanza negli alimenti completi stabilito per ciascuna delle specie cui sono destinati. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Cani – – 34

N. 1.4L’additivo E 565 è sostituito dall’additivo 1g565 conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Cate-goria Gruppo
funzionale Additivo Composizione,
formula chimica,
descrizione Specie animale
o categoria di animali Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento
completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1g565 1 g Lignosolfonato Lignosolfonato di calcio, sodio o magnesio: ≥ 55 %
Zuccheri riduttori: ≤ 20 %
(sulla sostanza secca)
Il tenore di zuccheri riduttori è raggiunto mediante ultrafiltrazione o fermentazione con Saccharomyces cerevisae CBS 13806, Saccharomyces cerevisae CBS 13807 o Saccharomyces cerevisae CBS 13808. Forma solida o liquida Caratterizzazione del principio attivo:
Polimeri ramificati amorfi di lignina, contenenti monomeri di fenilpropano solfonati legati covalentemente (C9). Suinetti svezzati Suini da ingrasso Polli da ingrasso Galline ovaiole Bovini da ingrasso – 10 000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo (in forma solida) e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. Tutte le altre specie e categorie di animali – 8 000

N. 1.6Gli additivi 1k20757, 1k20739, 1k20717, 1k20722, 1k20716, 1k20736, 1k20737, 1k2104, 1k21009, 1k2106, 1k2107 e 1k2111 sono modificati, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Composizione,
formula chimica,
descrizione Specie o categoria
di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Autorizzazione disciplinata
nei seguenti atti dell’UE Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o
mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1k20757 1 k Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788 Preparato di Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788 contenente almeno 1,5 × 1011 CFU/g di additivo (rapporto di 1:1). Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 1k20739 1 k Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788/ CNCM I‑4323 Preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 1k20717 1 k Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 1k20722 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736 contenente almeno 2 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 1k20716 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 contenente almeno 2 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/252 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/252, 17.1.2024 1k20736 1 k Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 della Commissione, del 29 febbraio 2024, versione della GU L, 2024/763, 1.3.2024 1k20737 1 k Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 della Commissione, del 29 febbraio 2024, versione della GU L, 2024/763, 1.3.2024 1k2104 1 k Pediococcus acidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622 Preparato di Pediococcus acidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus. acidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 1k21009 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I‑3237 Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I‑3237 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I‑3237 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 1k2106 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 1k2107 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/220 della Commissione, del 12 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/220, 15.1.2024 1k2111 1 k Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 Preparato di Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I‑4661 contenente almeno 1 × 108 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I‑4661 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024

N. 1.7L’additivo 1m03 è modificato, conformemente al seguente testo.L’additivo 1n01 è aggiunto dopo l’additivo 1m558, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Composizione,
formula chimica,
descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg o unità/kg di alimento completo
con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1m03 1 m2 Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 Preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris DSM 26643 contenente un minimo di 3000 U/g3 Caratterizzazione del principio attivo:
Preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) Tutte le specie avicole – 15 U – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. 1n01 1 n4 Bacillus subtilis CNCM I‑4606, CNCM I‑5043 e CNCM I‑4607 e Lactococcus lactis CNCM I‑4609 Preparato di Bacillus subtilis CNCM I-4606,
CNCM I-5043 e
CNCM I-4607 e
Lactococcus lactis
CNCM I- con un tenore minimo di:– 2 × 109 CFU/g in totale dei tre ceppi di Bacillus subtilis (in proporzione 1:1:1);– 2 × 109 CFU/g di Lactococcus lactis.Caratterizzazione del principio attivo:
Spore vitali di Bacillus subtilis, ceppi
CNCM I-4606,
CNCM I-5043 e
CNCM I-4607 e
cellule vive di Lactococcus lactis CNCM I-4609 Tutte le specie animali – 1 × 109 CFU di Bacillus subtilis CNCM I‑4606, 4607, e 5043 (in rapporto 1:1:1) 1 × 109 CFU di Lactococcus lactis CNCM I‑4609 – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere utilizzato soltanto in alimenti composti sotto forma di pastone o in materie prime per alimenti solide, destinati alla preparazione di alimenti con un tasso di umidità del 60–90 %. L’additivo non deve essere utilizzato nelle premiscele contenenti oligoelementi o conservanti. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «L’additivo 1n01 è destinato alla riduzione della contaminazione da Salmonella Typhimurium. Non può essere considerato un sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

2 Categoria 2: additivi organolettici

N. 2.2.1L’additivo 2b957 è sostituito dall’additivo 2b957i, conformemente al seguente testo Gli additivi 2b142-eo, 2b136-ex, 2b143-eo, 2b143-di, 2b143-f, 2b143-f-i, 2b143-f-ii, 2b139-eo, 2b139-rf, 2b139-di e 2b141-eo sono modificati, conformemente al seguente testo.Gli additivi 2b161-eo, 2b200-t, 2b92456-t, 2b2835-t, 2b2095-t, 2b196-eo, 2b42-eo, 2b42-t, 2b347-eo, 2b347-ex, 2b347-or, 2b84696-t, 3c320i, 3c321i, 3c322v, 2b2816792-t e 2b2506-t sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Denominazione chimica,
descrizione Specie animale
o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Autorizzazione disciplinata
nei seguenti atti dell’UE mg/kg di alimento completo con
un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2b957i 2 b Taumatina Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/750 della Commissione, del 29 febbraio 2024, versione della GU L, 2024/750, 1.3.2024 2b142-eo 2 b Olio essenziale di mandarino estratto a freddo Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Pollame Conigli Salmonidi – – 15 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione, del 25 febbraio 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024 Suidi – – 33 Ruminanti – – 30 Cavalli – – 40 Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – 15 2b136-ex 2 b Estratto di arancio amaro Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024 2b143-eo 2 b Olio essenziale di arancio estratto a freddo Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione Tacchini da ingrasso – – 80 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024 Tutte le specie di suidi da ingrasso – – 172 Suinetti di tutte le specie di suidi – – 144 Scrofe di tutte le specie di suidi – – 200 Ruminanti – – 130 Cavalli – – 230 Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – 50 2b143-di 2 b Olio essenziale di arancio distillato Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione Tacchini da ingrasso – – 80 Suidi – – 200 Ruminanti – – 130 Cavalli – – 225 Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – 80 2b143-f 2 b Olio di arancio concentrato Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 15,5 Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione – – 23,5 Tacchini da ingrasso – – 21 Tutti i suidi da ingrasso – – 34 Suinetti di tutte le specie di suidi – – 28,5 Scrofe di tutte le specie di suidi – - 41,5 Vitelli (sostituti del latte) – – 66,5 Ovini e caprini Altri ruminanti da ingrasso – - 62,5 Ruminanti da latte diversi da ovini da latte e caprini da latte – – 40,5 Cavalli – – 62,5 Conigli – – 25 Pesci, esclusi i pesci ornamentali – – 70 Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – 15,5 2b143-f-i 2 b Olio di arancio concentrato Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso 5,5 Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione – – 8 Tacchini da ingrasso – – 7 Tutti i suidi da ingrasso – – 11,5 Suinetti di tutte le specie di suidi – – 9,5 Scrofe di tutte le specie di suidi – – 14 Vitelli (sostituti del latte) – – 23 Ovini e caprini Altri ruminanti da ingrasso – – 21,5 Ruminanti da latte diversi da ovini da latte e caprini da latte – – 14 Cavalli – – 21,5 Conigli – – 8,5 Pesci, esclusi i pesci ornamentali – – 24,5 Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – 5,5 2b143-f-ii 2 b Olio di arancio concentrato Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali ad eccezione di cavalli, conigli, cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b139-eo 2 b Olio essenziale di limone estratto a freddo Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 35 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione, del 1° marzo 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024 Tacchini da ingrasso Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali – – 40 Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione – – 52 Tutti i suidi da ingrasso – – 74 Suinetti di tutte le specie di suidi – – 62 Scrofe di tutte le specie di suidi – – 92 Vitelli (sostituti del latte) Ruminanti da ingrasso diversi da ovini e caprini Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini – – 90 Cavalli – – 137 Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – 30 2b139-rf 2 b Frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 11 Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione Tacchini da ingrasso Conigli Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali – – 12 Ruminanti Suinetti di tutte le specie di suidi – – 20 Tutti i suidi da ingrasso – – 24 Scrofe di tutte le specie di suidi – – 30 Cavalli – – 35 Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – 11 2b139-di 2 b Olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 36 Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione – – 53 Conigli – – 56 Tacchini da ingrasso – – 48 Suinetti di tutte le specie di suidi – – 64 Tutti i suidi da ingrasso – – 76 Scrofe di tutte le specie di suidi – – 94 Vitelli (sostituti del latte) Ovini e caprini Altri ruminanti da ingrasso – – 95 Cavalli – – 141 Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini – – 91 Salmonidi, pesci ornamentali e tutti gli altri pesci Cani – – 60 Altre specie e categorie di animali – – 30 2b141-eo 2 b Olio essenziale di lime distillato Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 8,5 Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione – – 12,5 Tacchini da ingrasso – – 11 Suinetti di tutte le specie di suidi – – 15 Tutti i suidi da ingrasso – – 18 Scrofe in lattazione di tutte le specie di suidi – – 22 Ovini e caprini Altri ruminanti da ingrasso Cavalli – – 33,5 Vitelli (sostituti del latte) – – 35,5 Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini – – 21.5 Conigli – – 13,5 Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali – – 30 Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali – – 8,5 2b161-eo 2 b Olio essenziale di cumino Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – 15 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/260 della Commissione del 12 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/260, 15.1.2024 2b200-t 2 b Tintura di finocchio dolce Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli – – 50 Cavalli – – 200 2b92456-t 2 b Tintura di angelica cinese (dong quai) Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Cavalli – – 123 Cani – – 481 Gatti – – 184 2b2835-t 2 b Tintura di prezzemolo Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli – – 50 Cavalli – – 200 2b2095-t 2 b Tintura di anice stellato Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli – – 50 Cavalli – – 200 2b196-eo 2 b Olio essenziale di assafetida Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Gatti Cani – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b42-eo 2 b Olio essenziale di erba di aneto Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Gatti Cani – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b42-t 2 b Tintura di aneto Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli – – 50 Cavalli – – 200 2b347-eo 2 b Olio essenziale di pepe nero Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/261 della Commissione del 17 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/261, 18.1.2024 2b347-ex 2 b Estratto supercritico di pepe nero Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Cani Gatti – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b347-or 2 b Oleoresina di pepe nero Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b84696-t 2 b Tintura di eleuterococco Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Cani – – 460 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/285 della Commissione del 17 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/285, 18.1.2024 Gatti – – 489 Cavalli – – 140 3c320i 2 b L-lisina base, liquida Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/777 della Commissione del 5 marzo 2024, versione della GU L, 2024/777, 6.3.2024 3c321i 2 b Monocloridrato di L‑lisina, liquido Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 3c322v 2 b Monocloridrato di L‑lisina Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b2816792-t 2 b Tintura di pino Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/806 della Commissione del 7 marzo 2024, versione della GU L, 2024/806, 8.3.2024 2b2506-t 2 b Tintura di genziana Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Suini da ingrasso e suini da ingrasso delle specie minori di suidi Bovini da ingrasso, ovini da ingrasso, specie minori di ruminanti da ingrasso e vitelli da ingrasso Polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi – – 50 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/824 della Commissione dell’8 marzo 2024, versione della GU L, 2024/824, 11.3.2024

N. 2.2.2 lett. aGli additivi 242, 243, 274, 283, 293, 338 e 339 sono stralciati.Gli additivi 288, 290 e 353 sono modificati, conformemente al seguente testo. Numero
di ordine Categoria Gruppo
funzionale Denominazione chimica 1 2 3 4 288 2 b Ferula assa-foetida L.: Asafoetida extract 290 2 b Foeniculum vulgare Mill.: Fennel oil bitter CAS 8006‑84‑6 CoE 201 EINECS 283‑414‑6 / Fennel oil sweet CAS 8006‑84‑6 FEMA 2483 CoE 200 EINECS 282‑892‑3 353 2 b Satureja hortensis L.: Savory summer tincture CoE 425

3 Categoria 3: additivi nutrizionali

N. 3.1L’additivo «Omega-6, Acidi grassi insaturi essenziali» (senza numero di identificazione) è stralciato.L’additivo 3a670a è modificato, conformemente al seguente testo.L’additivo 3a826i è aggiunto dopo l’additivo 3a826, conformemente al seguente testo.L’additivo 3a837 è aggiunto dopo l’additivo 3a835, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Composizione,
formula chimica,
descrizione Specie animale
o categoria di animali Età massima gg. = giorni
mm. = mesi Tenore massimo per kg di alimento completo
con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3a670a 3 a 25-idrossicolecalciferolo Preparato con un tenore massimo dell’1,25 % di 25‑idrossicolecalciferoloForma solidaCaratterizzazione del principio attivo:
25-idrossicolecalciferolo
Il suo composto precursore, il 5,7,24-colestatrienolo, è prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. Dopo l’estrazione, il precursore è trasformato chimicamente in 25‑idrossi-pro-vitamina D3, ulteriormente trasformata fotochimicamente in 25‑idrossicolecalciferolo.Formula chimica: C27H44O2.H2ONumero CAS: 63283‑36‑3Criteri di purezza:– 25-idrossicolecalciferolo > 94 %– altri steroli correlati ≤ 1 % ciascuno– eritrosina < 5 mg/kg Polli da ingrasso – 0,1 mg L’additivo deve essere incorporato negli alimenti sotto forma di premiscela.Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con colecalciferolo (vitamina D3) per kg di alimento completo:– ≤ 0,125 mg (equivalente a 5000 UI di colecalciferolo) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso,– ≤ 0,080 mg (equivalente a 3200 UI di colecalciferolo) per altri volatili,– ≤ 0,050 mg (equivalente a 2000 UI di colecalciferolo) per i suini,– ≤ 0,100 mg (equivalente a 4000 UI di colecalciferolo) per i succedanei del latte per vitelli,– ≤ 0,100 mg (equivalente a 4000 UI di colecalciferolo) per i bovini e gli ovini,– ≤ 0,050 mg (equivalente a 2000 UI di colecalciferolo) per i ruminanti diversi dai bovini e dagli ovini.Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo con l’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum.Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. Tacchini da ingrasso – 0,1 mg Altri volatili – 0,08 mg Suini – 0,05 mg Bovini e ovini – 0,1 mg Ruminanti diversi dai bovini e dagli ovini – 0,05 mg 3a826i 3 a «Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato» o «vitamina B2» Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere) Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere) Formula chimica: C17H20N4O9PNa Numero CAS: 130‑40‑5 Tenore: 73–79 % di riboflavina sulla sostanza secca Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere) prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445 Tutte le specie animali – – L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi. 3a837 3 a «Vitamina B12» o «cianocobalamina» Preparato contenente ≤ 1 % di cianocobalamina Nichel: massimo 0,5 mg/kg Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cianocobalamina Formula chimica: C63H88CoN14O14P Numero CAS: 68‑19‑9 Purezza: minimo 96 % Prodotta mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 21299 Tutte le specie animali – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

N. 3.2L’additivo 3b112 è aggiunto dopo l’additivo 3b111, conformemente al seguente testo.L’additivo 3b512 è aggiunto dopo l’additivo 3b511, conformemente al seguente testo.L’additivo 3b616 è aggiunto dopo l’additivo 3b615, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Composizione,
formula chimica,
descrizione Specie o categoria
di animali Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Tenore dell’elemento in mg/kg
di alimento completo
con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3b112 3 b Complesso di ferro(II) e betaina Complesso di ferro e betaina con tenore minimo di ferro del 14 % e tenore minimo di betaina del 36 %
Nichel: massimo 58 mg/kgForma solidaCaratterizzazione dei principi attivi:
Nome: catena-[diaqua-solfato-μ2-(trimetilammonio)acetato-ferro(II)]Formula chimica: [Fe(H2O)2[(CH3)3NCH2COO)(SO4)]nSpecifiche:– tenore minimo di ferro 14 %– tenore minimo di betaina 36 %– zolfo 9 %–12 %– umidità massima 5 % Ovini – 500 L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. Bovini Pollame – 450 Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento – 250 mg/giorno Animali da compagnia – 600 Altre specie animali – 750 3b512 3 b Complesso di manganese(II) e betaina Complesso di manganese(II) e betaina con tenore minimo di manganese del 17 % e tenore minimo di betaina del 42 %
Nichel: massimo 84 mg/kgForma solidaCaratterizzazione dei principi attivi:
Nome: catena-[μ3-solfato-(trimetilammonio)acetato-manganese(II)]Formula chimica: [Mn(H2O)2(CH3)3NCH2COO)(SO4)]nSpecifiche:– tenore minimo di manganese 17 %– tenore minimo di betaina 42 %– zolfo 9 %-12 %– umidità massima 5 % Pesci – 100 L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. Altre specie animali – 150 3b616 3 b Complesso di zinco(II) e betaina Complesso di zinco(II) e betaina con tenore minimo di zinco del 20 % e tenore minimo di betaina del 41 %
Nichel: massimo 60 mg/kgForma solidaCaratterizzazione dei principi attivi:
Nome: catena-[μ3-solfato-(trimetilammonio)acetato-zinco(II)]Formula chimica: [Zn[(CH3)3NCH2COO) (SO4)]nSpecifiche:– tenore minimo di zinco 20 %– tenore minimo di betaina 41 %– zolfo 9 %-12 %– umidità massima 5 % Cani Gatti – 200 L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Suinetti Scrofe Leporidi Pesci allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma diversi dai salmonidi – 150 Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma – 180 Altre specie e categorie esclusi gli animali acquatici allevati in sistemi di acquacoltura marina – 120

N. 3.3L’additivo 3c320i è aggiunto dopo l’additivo 3c320, conformemente al seguente testo.L’additivo 3c321i è aggiunto dopo l’additivo 3c321, conformemente al seguente testo.L’additivo 3c322v è aggiunto dopo l’additivo 3c322iv, conformemente al seguente testo.L’additivo 3c370 è modificato, conformemente al seguente testo.L’additivo 3c373 è aggiunto dopo l’additivo 3c372, conformemente al seguente testo. N. d’identi-ficazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Composizione,
formula chimica,
descrizione Specie o categoria
di animali Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg di additivo/kg di
alimento completo con un tesso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3c320i 3 c L-lisina base, liquida Soluzione acquosa di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 50 % Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo:
L-lisina prodotta da Escherichia coli NITE BP‑02917 Formula chimica:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH Numero CAS: 56‑87‑1 Tutte le specie animali – – Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e degli occhi. 3c321i 3 c Monocloridrato di L‑lisina, liquido Soluzione acquosa di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 22,4 % e un tasso massimo di umidità del 65 % Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo:
Monocloridrato di L-lisina prodotto da Escherichia coli NITE BP‑02917 Formula chimica:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCl Numero CAS: 657‑27‑2 Tutte le specie animali – – Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» 3c322v 3 c Monocloridrato di L‑lisina Polvere di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell’1,5 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Monocloridrato di L-lisina prodotto da Escherichia coli NITE BP‑02917 Formula chimica:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCl Numero CAS: 657‑27‑2 Tutte le specie animali – – Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. 3c370 3 c L-valina Polvere con un tenore minimo di L‑valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 % Caratterizzazione del principio attivo:
L-valina (acido (2S) 2-ammino-3‑metilbutanoico) ottenuta tramite fermentazione con Escherichia coli NITE SD 00066
o Escherichia coli NITE BP‑01755
o Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058)
o Escherichia coli KCCM 80159 Formula chimica: C5H11NO2 Numero CAS: 72-18-4 Tutte le specie animali – – La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» 3c373 3 c L-valina L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 %. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
L-valina (acido (2S) 2-ammino-3‑metil-butanoico) prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 Formula chimica: C5H11NO2 Numero CAS: 72-18-4 Tutte le specie animali – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

(art. 3)

Parte 1, nota a piè di pagina

Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17935.

Ordinanza del DEFR<br />concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali<br />(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA) | Lexipedia | Lexipedia