AS 2024 671
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 2 lett. c, d, ebis nonché fI pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:c. contributo per la biodiversità:d. abrogataebis contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio;f. abrogata
Art. 3 cpv. 33 Hanno diritto al contributo per la biodiversità e al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell’azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.
Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva, e 52 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k e n, 71b nonché 78 e all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:5 Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1.
Art. 35 cpv. 4 e 64 Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN2 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità (art. 55), al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 78 e 79) nonché al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50).6 Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto al contributo per la biodiversità e al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio.
Titolo prima dell’art. 55Capitolo 3: Contributo per la biodiversitàSezione 1: Disposizioni generali
Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. p nonché 1bis1 Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:p. abrogata1bis Il contributo per la biodiversità è concesso per albero da frutto ad alto fusto nei campi di proprietà o in affitto.
Titolo prima dell’art. 56Sezione 2: Contributo
Art. 57 cpv. 1bis lett. a e 31bis Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno;3 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera d e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II con il periodo obbligatorio del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78.
Art. 58 cpv. 66 Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell’ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all’articolo 79.
Capitolo 3 Sezione 3 (art. 61 e 62)Abrogata
Capitolo 4 (art. 63 e 64)Abrogato
Art. 68 cpv. 2 lett. d2 Non è versato alcun contributo per:d. superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55;
Art. 71a cpv. 2 lett. a2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:a. le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55, fatta eccezione per i vigneti con biodiversità naturale;
Art. 71b cpv. 33 Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in vigneti con biodiversità naturale di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera n.
Titolo dopo l’art. 77Capitolo 5a:
Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio
Art. 78 Contributo1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni che promuovono l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e attuano altre misure tese a promuovere la biodiversità nonché promuovono, preservano e sviluppano ulteriormente paesaggi rurali variati.2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio e se i gestori le attuano sulla superficie aziendale di cui all’articolo 13 OTerm3 di proprietà o in affitto o su una superficie d’estivazione di cui all’articolo 24 OTerm di proprietà o in affitto.3 Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la biodiversità regionale o la qualità del paesaggio.4 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.5 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 5a.6 Il contributo della Confederazione è versato annualmente.
Art. 79 Esigenze poste ai progetti dei Cantoni1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze:a. gli obiettivi nel settore della qualità del paesaggio rafforzano il carattere del paesaggio regionale conformemente alle basi tecniche cantonali e creano particolari incentivi a favore di paesaggi straordinari;b. gli obiettivi quantitativi concernenti le superfici e gli obiettivi qualitativi nel settore della biodiversità regionale si fondano sulle basi tecniche cantonali;c. i contributi per misura sono stabiliti in base al costo e al valore della misura;d. vengono definite specie bersaglio e specie faro e la loro promozione è tenuta in considerazione dalle misure;e. è garantita la gestione mirata e conforme agli obiettivi di protezione delle superfici dei biotopi in inventari nazionali e regionali secondo gli articoli 18a e 18b LPN4.2 Al più tardi durante il quarto anno della durata del progetto, i Cantoni devono offrire una consulenza tecnica specifica per l’azienda o una consulenza equivalente per l’attuazione delle misure.
Art. 80 Procedura1 Il Cantone elabora il progetto in collaborazione con le cerchie interessate.2 Presenta all’UFAG le domande di autorizzazione e di finanziamento del progetto. 3 Si applicano i seguenti termini d’inoltro:a. bozza del progetto: entro il 31 ottobre dell’anno precedente la presentazione della domanda;b. domanda: entro il 30 giugno dell’anno precedente il previsto avvio del progetto.4 Un progetto per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio dura otto anni. Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori con quelli dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all’articolo 57. Il gestore deve attuare le misure annuali fino alla scadenza della durata del progetto. 5 Nel corso della durata del progetto, il Cantone può richiedere ulteriori misure. Esso monitora l’avanzamento del progetto e avvia gli adeguamenti necessari.6 Per superfici, a favore delle quali è versato un contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio il Cantone può:a. stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze relative al livello qualitativo I se ciò è necessario per le specie bersaglio;b. autorizzare ulteriori piccole strutture da computare nella quota massima di cui all’articolo 35 capoverso 2. 7 Nell’ultimo anno della durata del progetto, per ogni progetto il Cantone presenta all’UFAG, entro il 30 giugno, un rapporto di valutazione unitamente a una domanda per un eventuale progetto successivo.
Capitolo 6 (art. 82–82c)Abrogato
Art. 97 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), nonché lett. b e d1 Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 31 ottobre 20185 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:b. il contributo per la biodiversità;d. abrogata
Art. 98 cpv. 3 lett. c ed e3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:c. abrogatae. i dati necessari per la determinazione dei contributi per i sistemi di produzione;
Art. 104 cpv. 44 Non può delegare all’ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio.
Art. 107a, rubrica e cpv. 1 lett. b Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione, del contributo per la biodiversità nonché del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori 1 Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:b. versare il contributo per la biodiversità di cui all’allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 nonché il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’allegato 7 numero 5a.1 nella stessa misura dei contributi erogati l’anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.
Art. 109 cpv. 55 I contributi d’estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione nonché il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio nella regione d’estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d’estivazione almeno l’80 per cento del contributo.
Art. 115i Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241 Il contributo per l’interconnessione del diritto anteriore e il contributo per la qualità del paesaggio del diritto anteriore sono ancora versati nel 2026 e nel 2027. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.2 Il contributo per l’efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto del diritto anteriore è ancora versato nel 2026. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.3 Il contributo per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78 è versato per la prima volta nel 2028. Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili per la prima volta nel 2028 come superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14 capoverso 2.4 Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera b del diritto anteriore sono ancora computabili nel 2026 e nel 2027 come superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.5 Le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera p del diritto anteriore sono ancora computabili nel 2026 e nel 2027 come superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.6 Per i cereali in file distanziate quali superficie per la promozione della biodiversità specifiche di una regione secondo il diritto anteriore il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura di cui all’articolo 68 del diritto anteriore e il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali di cui all’articolo 71a del diritto anteriore sono ancora versati nel 2026 e nel 2027.
II
Gli allegati 4, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 13Abrogato
N. 14.2.214.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per il contributo per la biodiversità, d’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.
N. 16Abrogato
Lett. BAbrogata
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
Aliquote dei contributi
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 7».(art. 78 cpv. 4, 83 cpv. 1, 86 cpv. 3 e 107a cpv. 1 lett. b)
N. 3, titolo3 Contributo per la biodiversità
N. 3.1.1 n. 13, 3.1.2 n. 2, 3.2 e 4Abrogati
N. 5a5a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio5a.1 Per i progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all’articolo 78, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 250 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 130 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d’estivazione.
(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2 e 115h cpv. 2)
Riduzione dei pagamenti diretti
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 8».(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2, 115g cpv. 2, 115h cpv. 2 nonché 115i cpv. 1, 2, 4 e 5)
N. 2.1.6 lett. d ed e Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105) Valore troppo basso Valore troppo alto Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato e. Dichiarazione non corretta della categoria o del livello qualitativo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105) Valore errato Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato
N. 2.4, titolo2.4 Contributo per la biodiversità
N. 2.4.18, 2.4.20, 2.4a e 2.5Abrogati
N. 2.9a2.9a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio2.9a.1 Le riduzioni sono stabilite dal Cantone nel quadro di convenzioni in relazione ai progetti. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.9a.2 e 2.9a.3.2.9a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell’anno in corso e la restituzione di quelli dell’anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.2.9a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all’esclusione dal contributo per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell’ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.2.9a.4 Se l’obbligo di consulenza non è rispettato, la riduzione ammonta a 1000 franchi.2.9a.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell’inadempimento del periodo obbligatorio.
N. 3.93.9 Riduzione del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggioLe disposizioni di cui al numero 2.9a si applicano anche per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari.
(cifra III)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’11 settembre 19966 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 11 Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui pagamenti diretti (OPD) o contributi del Cantone secondo l’articolo 78 OPD.
Art. 6 cpv. 1 lett. a n. 51 Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:a. in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi:5. per lo svolgimento di progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78 OPD;
Art. 118b Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241 Le aziende agricole i cui gestori hanno ricevuto contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD8 del diritto anteriore possono essere ancora riconosciute nel 2026 e nel 2027 quali istituti d’impiego ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.2 Le persone soggette al servizio civile possono essere ancora impiegate nel 2026 e nel 2027 secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5 del diritto anteriore.