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AS 2024 691

Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (OSEst)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 7 ottobre 20151 sugli Svizzeri all’estero è modificata come segue:

Art. 43 Scopo1 Con la designazione di «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero» (Fondo) è istituito un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione. Il Fondo è composto in particolare dai fondi speciali e dalle liberalità menzionati nell’allegato e rimane vincolato agli scopi e alle condizioni di questi ultimi. 2 Il Fondo serve a prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri all’estero qualora non siano possibili altre forme di aiuto basate sulla presente ordinanza.

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2024.

13 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 43 cpv. 1)

Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero

Il Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero è composto in particolare dai mezzi finanziari provenienti dai fondi speciali e dalle liberalità seguenti:

  1. Legato Allemandi, Parigi

  2. Società di soccorso «Helvetia», Istanbul

  3. Donazione Jacques Vögeli, Sofia

  4. Donazione già «Schweizerinnenheim», Francoforte

  5. Donazione testamentaria Hugo Bachmann, Düsseldorf

  6. Fondo già «Schweizerverein», Riga

  7. Fondo già «Schweizerverein», Varsavia

  8. Fondo «Schweizer Hilfsverein», Praga

  9. Donazione «Hilfskasse Helvetia», Belgrado

  10. Fondo speciale già «Swiss Benevolent Society Helvetia», Shanghai

  11. Fondo già «Société de Bienfaisance Laurenço Marqués», Maputo

  12. Donazione già «Association des Suisses de l’Algérie»

  13. Fondo già «Schweizer Verein Kroatien», Zagabria

  14. Fondo G. A. Streiff, Los Angeles

  15. Fondo di aiuto per gli Svizzeri all’estero e il rimpatrio dell’Ufficio federale di giustizia

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