AS 2024 692
Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (OImM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 dicembre 20231 sull’imposizione minima è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni1 In tutta l’ordinanza «unità operativa» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «entità costitutiva».2 In tutta l’ordinanza «prescrizioni modello GloBE» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «norme tipo GloBE».
Art. 2 cpv. 1 1 Le norme tipo globali del 14 dicembre 20212 in materia di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili emanate dall’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20 (Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two], norme tipo GloBE), fatto salvo il capoverso 2, si applicano direttamente all’imposta integrativa internazionale e per analogia all’imposta integrativa svizzera.
Art. 4 lett. a Concerne soltanto il testo francese
Art. 5 cpv. 2–62 Concerne soltanto il testo francese3 Se in Svizzera è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR più di un’entità costitutiva, di tali entità costitutive è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR quella con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD, escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.4 Concerne soltanto il testo francese5 Se, in un caso concreto, è controverso quale entità costitutiva di un gruppo di imprese sia assoggettata all’imposta integrativa, questa entità viene stabilita dalla seguente autorità:a. nei casi in cui le entità costitutive di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa; la decisione dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l’articolo 25; b. in tutti gli altri casi, dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.6 Concerne soltanto il testo francese
Art. 8 cpv. 44 Nella fase iniziale della sua attività internazionale conformemente agli articoli 9.3.1–9.3.4 delle norme tipo GloBE, un’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese è assoggettata soltanto all’imposta integrativa svizzera se agli utili delle entità costitutive interessate è applicabile un’IIR estera.
Art. 12 cpv. 1, 2 e 4 1 L’imposta integrativa svizzera di un gruppo di imprese è imputata alle singole entità costitutive proporzionalmente all’importo dell’imposta integrativa che risulterebbe da un calcolo basato sulle chiusure contabili singole di queste entità costitutive. Per il calcolo vengono determinati le imposte determinanti, l’utile determinante così come l’utile eccedente per ogni entità costitutiva sulla base della chiusura contabile singola allestita conformemente alle norme tipo GloBE.2 Se un’imputazione secondo il capoverso 1 non è possibile, l’importo dell’imposta integrativa svizzera deve essere imputato alle entità costitutive proporzionalmente all’utile determinante delle singole entità costitutive.4 L’importo dell’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR viene imputato alle entità costitutive per analogia conformemente all’articolo 2.6 delle norme tipo GloBE.
Art. 15Concerne soltanto il testo francese
Art. 16 cpv. 3 e 43 e 4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 17 cpv. 4, frase introduttiva, e 5, frase introduttiva4 e 5 Concerne soltanto il testo francese
Art. 30 cpv. 1 lett. b1 L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa è punita con la multa se, intenzionalmente o per negligenza:b. ottiene una restituzione illecita dell’imposta integrativa.
Art. 40 cpv. 2 2 Ad eccezione dell’articolo 10 capoverso 3, le disposizioni sull’imposta integrativa internazionale si applicano agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1°gennaio 2025. L’articolo 10 capoverso 3 si applica a partire da una data ulteriore.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
20 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |