AS 2024 703
Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 4.1 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
20 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 10, 11 e 12)
Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
N. 3.3.13.3.1 Il limite tra le categorie B e C è stabilito sulla base dell’equivalente benzina per l’energia primaria (EB-EP) che corrisponde all’obiettivo di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge del 23 dicembre 20112 sul CO2.
N. 4.7.4 lett. i4.7.4 L’etichettaEnergia contiene in particolare i seguenti dati:i. il valore target delle emissioni di CO2 ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2;
N. 7.17.1 Chi per nuove automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri mette a disposizione listini prezzi o un configuratore online deve specificare al loro interno, per ogni singolo veicolo, i valori di consumo energetico ai sensi dei numeri 1.1 e 1.2 e delle emissioni di CO2 ai sensi del numero 2. Nel caso delle automobili vanno altresì indicati la classe di efficienza energetica, il valore target delle emissioni di CO2 di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 e la media delle emissioni di CO2 ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera b.
N. 10