Lexipedia

AS 2024 719

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 3, rubrica Persone che partecipano ai corsi di formazione dei quadri di Gioventù e Sport (art. 1a cpv. 4 LIPG)

Art. 15 cpv. 1, 3 e 41 La domanda d’indennità è presentata tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG o un formulario ufficiale cartaceo, allegando la documentazione necessaria.3 La domanda d’indennità è generata alla fine del servizio. Se il servizio dura più di 30 giorni, la domanda è generata dopo dieci giorni e, in seguito, alla fine di ogni mese civile.4 Se una persona o i suoi congiunti necessitano del versamento dell’indennità in tempi più ristretti, la domanda d’indennità è generata ogni dieci giorni durante tutto il servizio.

Art. 16 cpv. 55 In caso di presentazione della domanda d’indennità mediante un formulario ufficiale cartaceo, se questo contiene errori o è andato perduto la cassa di compensazione competente rilascia un formulario sostitutivo. In tale formulario essa attesta, sulla base dei dati contenuti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG, del libretto di servizio, dell’attestazione di frequenza del corso o di un estratto del sistema d’informazione del servizio civile, il numero dei giorni di servizio che danno diritto a un’indennità.

Art. 17 Dichiarazione del salario da parte del datore di lavoro (art. 19 cpv. 3 LIPG)Se una persona che presta servizio è indennizzata quale lavoratore salariato, il datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità, il salario versato durante il servizio nonché la durata dell’impiego. Lo fa conformemente alla procedura stabilita dalla cassa di compensazione competente oppure mediante un formulario ufficiale cartaceo.

Art. 18 cpv. 11 I congiunti e il datore di lavoro della persona che presta servizio autorizzati ad agire in sua vece in virtù dell’articolo 17 capoverso 1 LIPG esercitano il diritto all’indennità presso la cassa di compensazione competente e si procurano direttamente, se necessario, l’attestato dei giorni di servizio che danno diritto a un’indennità e la dichiarazione di salario. Gli articoli 15–17 si applicano per analogia.

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva1 La cassa di compensazione competente per ricevere la domanda d’indennità e per fissare e pagare le indennità è:

Art. 19a Trasmissione della domanda d’indennità (art. 19 cpv. 3 LIPG)1 La cassa di compensazione competente riceve la domanda non appena la persona che presta servizio l’ha convalidata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG.2 Se la domanda non è convalidata entro 30 giorni dal momento in cui è stata generata, l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) invia il formulario ufficiale cartaceo alla persona che presta servizio.3 Se la domanda è depositata mediante il formulario ufficiale cartaceo, la persona che presta servizio deve inviarlo personalmente alla cassa di compensazione competente.

Titolo prima dell’art. 19bSezione 5a Sistema d’informazione

Art. 19b Contenuto del sistema d’informazione e comunicazione dei dati (art. 21a cpv. 4 lett. b LIPG)1 Il sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG contiene i seguenti dati:a. i seguenti dati relativi alla persona che presta servizio: numero AVS, cognome, nomi, data di nascita, sesso, indirizzo di domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;b. i dati relativi al periodo di servizio, segnatamente il numero di controllo, la data di entrata in servizio secondo l’ordine di marcia o la convocazione, il periodo di servizio, il codice del servizio, le mutazioni, il numero di giorni di soldo;c. i seguenti dati relativi ai figli della persona che presta servizio: il numero AVS, il cognome, i nomi, la data di nascita, il rapporto di filiazione, l’attestato di formazione e, se del caso, il formulario per i figli elettivi e i figli del coniuge;d. le spese supplementari per la custodia dei figli;e. le informazioni sull’attività esercitata prima del periodo di servizio;f. le coordinate per il pagamento dell’indennità;g. i documenti attestanti i dati di cui alle lettere a–f, se non provengono da uno dei sistemi d’informazione o uno dei registri di cui all’articolo 21a capoverso 2 LIPG;h. i dati tecnici relativi alla gestione della domanda d’indennità.2 I dati di cui al capoverso 1 sono trasmessi alla cassa di compensazione competente per il trattamento della domanda d’indennità:a. quando la persona che presta servizio l’ha convalidata nel sistema d’informazione;b. quando una domanda d’indennità è depositata mediante il formulario ufficiale cartaceo; oc. su richiesta di una persona autorizzata ad agire secondo l’articolo 17 capoverso 1 LIPG.

Art. 19c Accesso al sistema d’informazione (art. 21a cpv. 4 lett. d LIPG)Hanno accesso al sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG:a. la persona che presta servizio, per completare e convalidare la domanda d’indennità;b. la cassa di compensazione competente, per trattare la domanda;c. l’UCC, per gestire il sistema d’informazione.

Art. 19d Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni (art. 21a cpv. 4 lett. f LIPG)L’UCC adotta i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari per garantire la sicurezza dei dati.

Art. 19e Durata di conservazione (art. 21a cpv. 4 lett. c LIPG)1 I dati sono conservati nel sistema d’informazione per cinque anni a contare dalla fine del servizio che dà diritto all’indennità.2 I giustificativi allegati alla domanda sono cancellati dopo che la persona prestante servizio ha convalidato la domanda d’indennità.

Art. 19f Responsabilità (art. 21a cpv. 4 lett. a LIPG)L’UCC è responsabile della protezione dei dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG.

Art. 21 cpv. 11 Una volta ricevuta la domanda, la cassa di compensazione o il datore di lavoro paga senza indugio l’importo dovuto o lo compensa ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS2.

Art. 42 Disposizioni applicabiliConcerne soltanto il testo francese

Art. 43 Esecuzione1 Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato dell’esecuzione.2 Può emanare disposizioni d’esecuzione concernenti gli organi di esecuzione come pure, d’accordo con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, raccomandazioni rivolte ai contabili dell’esercito e della protezione civile, ai responsabili per l’organizzazione dei corsi di formazione dei quadri di Gioventù e Sport e agli organi responsabili dell’esecuzione del servizio civile.

Art. 47 Entrata in vigoreConcerne soltanto il testo francese

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

20 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 28 aprile 20043 sullo stato civile

Art. 47 cpv. 33 L’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del registro dello stato civile da parte delle autorità esterne allo stato civile è retto dall’articolo 43a capoversi 4 e 5 CC.

2. Ordinanza del 12 ottobre 20164 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport

Art. 4a cpv. 22 I dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 1 lettera a necessari per l’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno sono trasmessi al sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG.

3. Ordinanza del 16 dicembre 20095 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS

Allegato 1b n. 1.8.17 e 2.7.171.8.17 Abrogato2.7.17 Abrogato

4. Ordinanza del 16 ottobre 20246 sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile

Art. 4 lett. gI seguenti servizi e organi possono essere collegati in linea a Ziviconnect per gli scopi sottoelencati:g. il sistema d’informazione dell’Ufficio centrale di compensazione tramite il quale le persone che prestano servizio possono esercitare il loro diritto alle indennità, per l’esecuzione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

5. Ordinanza del 17 gennaio 19617 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 81bis cpv. 11 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

6. Ordinanza del 31 ottobre 20078 sugli assegni familiari

Art. 2 cpv. 3 lett. b3 L’assegno di nascita è versato se:b. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 10 cpv. 2 lett. b–cter2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:b. Concerne soltanto il testo tedescobbis. al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito al decesso dell’altro genitore;bter. al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato e al decesso dell’altro genitore;c. al massimo 2 settimane, in caso di congedo per l’altro genitore;cbis. al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre;cter. al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre e alla degenza ospedaliera del neonato;

Art. 16a cpv. 11 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 18b, frase introduttiva e lett. dI seguenti servizi sono autorizzati ad accedere in linea al registro degli assegni familiari:d. l’UFAS, per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 27 capoverso 2 LAFam e all’articolo 72a capoverso 2 lettera c LAVS;

Art. 18j Accesso al registro degli assegni familiari per altri compiti1 Per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG9, l’Ufficio centrale di compensazione ha accesso ai seguenti dati:a. il numero AVS e la data di nascita del figlio che dà diritto all’assegno familiare;b. il numero AVS dell’avente diritto;c. il tipo di assegno familiare;d. l’inizio e la fine del diritto.2 I servizi cantonali di cui all’articolo 21ebis LAFam hanno accesso ai seguenti dati:a. il numero AVS del figlio che dà diritto all’assegno familiare;b. il numero AVS dell’avente diritto;c. la relazione intercorrente tra il figlio che dà diritto all’assegno familiare e l’avente diritto;d. il tipo di assegno familiare;e. l’inizio e la fine del diritto.