AS 2025 3
Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno,
visti gli articoli 5 capoverso 1 e 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari,
ordina:
I
L’ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 86l Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2024I prodotti fitosanitari contenenti principi attivi stralciati dall’allegato 1 con la modifica del 6 dicembre 2024 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino alle date seguenti: Nome comune,
numero d’identificazione
del principio attivo Termine per l’immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari
contenenti il principio attivo Termine per l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari
contenenti il principio attivo Asulame 01.07.2025 01.07.2026 Acibezolar-S-metile 01.07.2025 01.01.2026 Dimetomorf 01.07.2025 01.01.2026 Mepanipyrim 01.07.2025 01.01.2026 Virus della granulosi della capua, isolato GV-0001 01.07.2025 01.07.2026
II
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.
6 dicembre 2024 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 e 86)
Principi attivi approvati, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è autorizzata
Parte A Sostanze chimiche
Sono stralciati dall’elenco: Nome comune, numero d’identificazione Denominazione IUPAC Numero CAS Numero CIPAC Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni Asulame methyl 4-aminophenylsulfonylcarbamate 3337-71-1 240 erbicida Acibezolar-S-metile S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazol-7-carbothioate 135158-54-2 597 stimolatore di difese naturali Dimetomorf (E,Z 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine 110488-70-5 483 fungicida Mepanipyrim N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline 110235-47-7 611 fungicida
La voce «Proteine» è sostituita dalla seguente versione: Nome comune, numero d’identificazione Denominazione IUPAC Numero CAS Numero CIPAC Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni ... Farina di sangue 90989-74-5 909 repellente antiselvaggina, sostanza a basso rischio ...
Parte B Microrganismi
Sono inseriti nell’elenco: Nome comune, numero d’identificazione Descrizione Organismo Funzioni/Condizioni specifiche e limitazioni ... Bacillus amyloliquefaciens– ceppo MBI 600 Batterio antagonista Batteri fungicida ... Pepino mosaic virus– ceppo LP, isolato VX1 Virus antagonista Virus stimolatore di difese naturali, sostanza a basso rischio, è autorizzato solo l’impiego in serra Pepino mosaic virus– ceppo CH2, isolato VC1 Virus antagonista Virus stimolatore di difese naturali, sostanza a basso rischio, è autorizzato solo l’impiego in serra ...
È stralciato dall’elenco: Nome comune, numero d’identificazione Descrizione Organismo Funzioni/condizioni specifiche e limitazioni Virus della granulosi della capua– isolato GV-0001 Virus entomopatogeno Virus insetticida
Parte C Macrorganismi
È inserito nell’elenco: Nome comune, numero d’identificazione Descrizione Organismo Funzioni/Condizioni specifiche e limitazioni ... Chrysoperla lucasina Neurottero predatore Insetti insetticida ...
Parte D Sostanze di base
È inserito nell’elenco: Nome comune Specifica Funzione / condizioni specifiche e limitazioni ... Chitosano N. CAS: 9012-76-4 ≥ 85 % di chitosano Tenore massimo di metalli pesanti: 20 mg/kg Grado alimentare, conforme alle specifiche per «l’estratto di chitosano dai funghi», come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/24702 della Commissione. Utilizzo come fungicida e battericida per il trattamento delle sementi o per applicazione fogliare; dose max. 800 g a.i/ha ...
La voce «Idrogenocarbonato di sodio» è sostituita dalla seguente versione: Nome comune Specifica Funzione / condizioni specifiche e limitazioni Idrogenocarbonato di sodio N. CAS: 144-55-8 Derrata alimentare secondo la legislazione sulle derrate alimentari Utilizzo come fungicida per le indicazioni seguenti:–verdura, piante ornamentali, viti, bacche, oidio, stadi BBCH 12-89; concentrazione max.: 1 %; periodo d’attesa 1 giorno;–melo, ticchiolatura, stadi 10-85; concentrazione max. 1 %; periodo d’attesa 1 giorno;–lotta contro le malattie nello stoccaggio di frutta, dopo il raccolto; max. 2 trattamenti; concentrazione max. 4 %.Lotta contro i muschi nelle piante in vaso; max. 122 kg/ha; testarne dapprima la tollerabilità su poche piante.