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AS 2025 360

Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’appendice dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è modificata secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

28 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 1 cpv. 2)

Tariffa degli emolumenti

Cifra 1212.Intervento dell’UDSC in materia di proprietà intellettuale (legge sul diritto d’autore, sulle topografie, sulla protezione dei marchi, sul design e sui brevetti)

La cifra 12.17 è sostituita dalla seguente versione: Cifra Tassa 12.1 Un emolumento è riscosso presso il richiedente di un intervento per: 12.17 prelievo di campioni e modelli e loro consegna o spedizione al richiedente al fine di valutare se vi sia una violazione del diritto della proprietà intellettuale. La merce viene distrutta dall’UDSC dopo la restituzione dei campioni e dei modelli. secondo la
cifra 1.1 almeno fr. 100.– Le cifre seguenti sono inserite: Cifra Tassa 12.2 ... 12.24 consegna o spedizione di merci che violano il diritto della proprietà intellettuale al richiedente per scopi informativi e formativi. La merce viene distrutta dal richiedente. secondo la
cifra 1.1 almeno costi di imballaggio e spedizione