AS 2025 361
Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
Preambolo
L’Ufficio federale dell’agricoltura,
visti gli articoli 30 e 70 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali (OsAlA),
ordina:
I
L’ordinanza del 26 ottobre 20112 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:
Art. 23q Disposizioni transitorie della modifica del 19 maggio 20251 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 19 maggio 2025 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.
II
Gli allegati 2, 3.1 e 4.2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
19 maggio 2025 | Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer |
(art. 17 cpv. 1)
Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)
1 Categoria 1: additivi tecnologici
N. 1.1Gli additivi 1a260, 1a262, 1a263, 1a338 e 1j514ii sono modificati conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età
massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1a260 1 a Acido acetico Acido acetico ≥ 99,8 %
Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Acido acetico ≥ 99,8 %
C2H4O2
N. CAS: 64-19-7
Acqua ≤ 0,15 %
Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg
Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 0,5 g/kg
Prodotto mediante sintesi chimica comprendente la produzione di cellulosa (come sottoprodotto) Tutte le specie animali ad eccezione dei ruminanti – – 2 500 La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» Ruminanti – – – 1a262 1 a Diacetato di sodio Diacetato di sodio ≥ 97 %
Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Diacetato di sodio (anidro e triidrato)
NaC4H7O4
N. CAS: 126-96-5
Acetato di sodio ≥ 58 % Acido acetico ≥ 39 % Acqua ≤ 2 % Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica Tutte le specie animali ad eccezione dei ruminanti – – 2 500 (come acido acetico) La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» Ruminanti – – – 1a263 1 a Acetato di calcio
(anidro e monoidrato) Acetato di calcio ≥ 98,7 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Acetato di calcio ≥ 98,7 % C4H6CaO4 N. CAS: 62-54-4 Acqua ≤ 6 % Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica Tutte le specie animali ad eccezione dei ruminanti – – 2 500 (come acido acetico) La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» Ruminanti – – – 1a338 1 a Acido ortofosforico Acido ortofosforico (67 %–85,7 %) p/p (soluzione acquosa) Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico) Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro) Solfati: ≤ 1500 mg/kg (espressi come CaSO4) Caratterizzazione del principio attivo: Acido ortofosforico H3PO4 N. CAS: 7664-38-2 Tutte le specie animali – – – Il contenuto di fosforo deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 1j514ii 1 a Bisolfato di sodio Bisolfato di sodio ≥ 95,2 % Nichel: massimo 1 mg/kg Caratterizzazione del principio attivo: Bisolfato di sodio Prodotto mediante sintesi chimica Na: 19,15 % SO4: 80,01 % Formula chimica: NaHSO4 N. CAS: 7681-38-1 Tutte le specie animali diverse da animali acquatici, gatti e visoni – – 4 000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti nell’alimento completo stabiliti per ciascuna specie pertinente. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Gatti – – 20 000 Visoni – – 10 000
N. 1.2L’additivo 1b306 (i) / (ii) è sostituito dagli additivi 1b306(i) e 1b306(ii) conformemente al seguente testo.L’additivo 1b307 è modificato conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età
massima Tenore
minimo Tenore
massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1b306(i) 1 b Estratti di tocoferolo da oli vegetali Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferoloCaratterizzazione del principio attivo:Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferoloFormule chimiche:– C29H50O2– C28H48O2– C28H48O2– C27H46O2N. CAS:– 59-02-9– 490-23-3– 54-28-4– 119-13-1Estratti di tocoferolo di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetaliCriteri di purezza:
tocoferoli totali min. 30 % Tutte le specie animali – – – Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione. 1b306
(ii) 1 b Estratti da oli vegetali ricchi in delta‑tocoferolo Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferoloCaratterizzazione del principio attivo:Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferoloFormule chimiche:– C29H50O2– C28H48O2– C28H48O2– C27H46O2N. CAS:– 59-02-9– 490-23-3– 54-28-4– 119-13-1Estratti ricchi in delta-tocoferolo di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetaliCriteri di purezza: tocoferoli totali min. 80 % con delta-tocoferolo min. 70 % Tutte le specie animali – – – Gli estratti da oli vegetali ricchi in delta-tocoferolo possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione. 1b307 1 b Alfa-tocoferolo Alfa-tocoferolo Caratterizzazione del principio attivo: dl-α-tocoferolo C29H50O2 N. CAS: 10191-41-0 Alfa-tocoferolo, in forma liquida oleosa, prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: min. 96 % Tutte le specie animali – – – L’alfa-tocoferolo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.
N. 1.5L’additivo 1j002 è aggiunto dopo l’additivo 1j001 conformemente al seguente testo.Gli additivi 1j524 e 1j514ii sono modificati conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione,
formula chimica, descrizione Specie o categoria
di animali Tenore
minimo Tenore
massimo Altre disposizioni mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1j002 1 j Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 contenente almeno 1,3 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 Cavalli Cani Gatti Conigli 8,0 × 1010 CFU – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono recare la seguente indicazione:«Da utilizzare esclusivamente in:– prodotti derivati dall’avena (tasso di umidità ≥ 55 %)– prodotti derivati dalla radice di carota (tasso di umidità ≥ 90 %)– prodotti derivati dalla polpa di cocco (tasso di umidità ≥ 90 %).»Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 1j524 1 j Idrossido di sodio Idrossido di sodio 50 % p/p
(soluzione acquosa) Caratterizzazione del principio attivo: Idrossido di sodio ≥ 98 % di alcali totali (espressi come NaOH) NaOH N. CAS:
1310-73-2 Prodotto mediante sintesi chimica Gatti, Cani Pesci ornamentali – – Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono recare la seguente indicazione: «La concentrazione totale di sodio che si ottiene negli alimenti per animali non deve compromettere l’equilibrio elettrolitico globale.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 1j514ii 1 j Bisolfato di sodio Bisolfato di sodio ≥ 95,2 % Nichel: massimo 1 mg/kg Caratterizzazione del principio attivo: Bisolfato di sodio Prodotto mediante sintesi chimica Na: 19,15 % SO4: 80,01 % Formula chimica: NaHSO4 N. CAS:
7681-38-1 Tutte le specie animali diverse da animali acquatici, gatti e visoni – 4 000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti nell’alimento completo stabiliti per ciascuna specie pertinente. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Gatti – 20 000 Visoni – 10 000
N. 1.6Gli additivi 1k20602, 1k20744, 1k20733, 1k20738, 1k20734, 1k20742, 1k20731, 1k20732, 1k20721, 1k1010 e 1k1011 sono modificati conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie o
categoria
di animali Età
massima Tenore
minimo Tenore
massimo Autorizzazione disciplinata
nei seguenti atti dell’UE Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1k20602 1 k Enterococcus lactis DSM 22502 Preparato di Enterococcus lactis DSM 22502 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Enterococcus lactis DSM 22502 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2441 della Commissione, del 16 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2441, 17.9.2024 1k20744 1 k Levilactobacillus brevis DSM 23231 Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Levilactobacillus brevis DSM 23231 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1750 della Commissione, del 24 giugno 2024, versione della GU L, 2024/1750, 25.6.2024 1k20733 1 k Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1179, 24.4.2024 1k20738 1 k Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1810 della Commissione, del 1° luglio 2024, versione della GU L, 2024/1810, 2.7.2024 1k20734 1 k Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 Preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1757 della Commissione, del 25 giugno 2024, versione della GU L, 2024/1757, 26.6.2024 1k20742 1 k Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1196 della Commissione, del 25 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1196, 26.4.2024 1k20731 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 contenente almeno 6 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1179, 24.4.2024 1k20732 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1179, 24.4.2024 1k20721 1 k Lactiplantibacillus plantarum
LMG P-21295 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P‑21295 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1189 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1189, 25.4.2024 1k1010 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 23688 Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23688 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23688 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2412 della Commissione, del 13 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2412, 16.9.2024 1k1011 1 k Pediococcus pentosaceus
DSM 23689 Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23689 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23689 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2388 della Commissione, del 9 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2388, 10.9.2024
N. 1.7L’additivo 1m04 è aggiunto dopo l’additivo 1m03i conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale
o categoria
di animali Età
massima Tenore
minimo Tenore
massimo Altre disposizioni mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1m04 1 m3 Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 Preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 contenente almeno 1200 U4/g Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Fumonisina esterasi (EC 3.1.1.87) prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 Suinetti di tutte le specie di suidi Suini da ingrasso di tutte le specie di suidi – 60 U 60 U Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere utilizzato solo negli alimenti per animali già conformi alle norme stabilite per le micotossine nel diritto relativo alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.
2 Categoria 2: additivi organolettici
N. 2.1L’additivo 2a104 è stralciato.
N. 2.2.1L’additivo E 954 (iii) è stralciato.Gli additivi 1j514ii, 2b02015, 2b02038, 2b07078, 2b07094, 2b07126, 2b07146, 2b07159, 2b09016, 2b09215, 2b09216, 2b09269, 2b07057, 2b13010, 2b13042, 2b04003, 2b04010, 2b05040, 2b05041, 2b14038 e 2b2972-ex sono modificati conformemente al seguente testo.Gli additivi 2b133-eo, 2b133i-eo, 2b131-eo, 2b05035, 2b09830, 2b02016, 2b07147, 2b07215, 2b09218, 2b10005, 2b08038, 2b09749, 2b04006, 2b04031, 2b15016, 2b01005, 2b02059, 2b07176, 2b09017, 2b10024, 2b05030, 2b09031, 2b09707, 2b09783, 2b09784, 2b09788, 2b09789, 2b04005, 2b04007, 2b04008, 2b04009, 2b04022, 2b04027, 2b04028, 2b04036, 2b04041, 2b04042, 2b04044, 2b04047, 2b01006, 2b01019, 2b01020, 2b01046, 2b15018, 2b249-eo, 2b249-t, 2b154-eo e 2b340-eo sono aggiunti alla fine della tabella conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età
massima Tenore
minimo Tenore
massimo Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1j514ii 2 b Bisolfato di sodio Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da animali acquatici, gatti e visoni – – 4 000 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione, del 9 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2393, 10.9.2024 Gatti – – 20 000 Visoni – – 10 000 2b02015 2 b Mentolo Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione, del 15 febbraio 2018, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989, GU L, 2024/1989, 24.7.2024 2b02038 2 b Alcole fenchilico 2b07078 2 b d,l-isomentone 2b07094 2 b 3-Metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one 2b07126 2 b 3,5,5-Trimetilcicloes-2‑en-1‑one 2b07146 2 b d-carvone 2b07159 2 b d-fencone 2b09016 2 b Acetato di mentile 2b09215 2 b Acetato di carvile 2b09216 2 b Acetato di diidrocarvile 2b09269 2 b Acetato di fenchile 2b07057 2 b 3-Etilciclopentan-1,2dione Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2179, GU L 2024/2179, 3.9.2024 2b13010 2 b 4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Cani Gatti – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b13042 2 b 4,5-Diidro-2-metilfuran-3(2H)-one Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Cani Gatti – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b04003 2 b Eugenolo Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b04010 2 b 1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b05040 2 b ALFA-pentilcinnamaldeide Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b05041 2 b ALFA-esilcinnamaldeide Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b14038 2 b 2-Acetilpiridina Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b2972-ex 2 b Estratto di quebracho rosso Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tacchini da ingrasso – – 540 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1839, GU L, 2024/1839, 4.7.2024 Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 400 Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e alla riproduzione – – 600 Suinetti, suinetti di suidi minori e suini da ingrasso di suidi minori – – 720 Suini da ingrasso – – 860 Scrofe – – 1 050 Vitelli a carne bianca (sostituto del latte) – – 1 680 Ruminanti da ingrasso, eccetto ovini e caprini Cavalli – – 1 580 Ovini e caprini – – 1 580 Vacche da latte e ruminanti da latte minori, eccetto ovini e caprini da latte – – 1 030 Conigli – – 630 Salmonidi e pesci piccoli – – 1 810 Pesci ornamentali – – 3 000 Cani – – 1 900 Gatti – – 317 Uccelli ornamentali – – 317 Altre specie e categorie di animali – – 317 2b133-eo 2 b Olio essenziale di corteccia di cannella Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Suini da ingrasso – – 25 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1186, 25.4.2024 Suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi – – 50 Suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi – – 50 Bovini da ingrasso, ovini da ingrasso, specie secondarie di ruminanti da ingrasso e vitelli da ingrasso – – 10 Polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 5 Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori – – 5 Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi – – 5 2b133i-eo 2 b Olio essenziale di foglie di cannella Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Suini da ingrasso – – 50 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1186, 25.4.2024 Suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi – – 50 Suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi – – 50 Bovini e ovini da ingrasso, specie secondarie di ruminanti da ingrasso e vitelli da ingrasso – – 50 Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 40 Tacchini da ingrasso – – 50 Conigli da ingrasso – – 50 Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori – – 25 Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi – – 25 2b131-eo 2 b Olio essenziale di cassia Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Suini da ingrasso – – 61 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1195 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1195, 25.4.2024 Suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi – – 51 Suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi – – 51 Vitelli da ingrasso – – 100 Bovini da ingrasso, ovini da ingrasso e specie secondarie di ruminanti da ingrasso – – 60 Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 28,5 Tacchini da ingrasso – – 38 Conigli da ingrasso – – 25 Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori – – 125 Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi – – 28,5 2b05035 2 b Undec-10-enal Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989 della Commissione, del 22 luglio 2024, versione della GU L, 2024/1989, 24.7.2024 2b09830 2 b Acetato di terpineolo 2b02016 2 b d,l-borneolo 2b07147 2 b l-carvone Tutte le specie animali – – 10 2b07215 2 b d-canfora Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b09218 2 b Acetato di d,l-isobornile 2b10005 2 b 3-Propilidenftalide 2b08038 2 b Acido fenilacetico 2b09749 2 b Salicilato di metile Tutte le specie animali – – 50 2b04006 2 b Timolo Tutte le specie animali – – 125 2b04031 2 b Carvacrolo Tutte le specie animali – – 125 2b15016 2 b Benzotiazolo Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) 2b01005 2 b Terpinolene 2b02059 2 b d,l-isoborneolo 2b07176 2 b trans-mentone 2b09017 2 b Acetato di d,l-bornile 2b10024 2 b 3-Butilidenftalide 2b05030 2 b Fenilacetaldeide 2b09031 2 b Acetato di fenetile 2b09707 2 b Fenilacetato di fenetile 2b09783 2 b Fenilacetato di metile 2b09784 2 b Fenilacetato di etile 2b09788 2 b Fenilacetato di isobutile 2b09789 2 b Fenilacetato di 3-metilbutile 2b04005 2 b 2-Metossifenolo 2b04007 2 b 2-Metossi-4-metilfenolo 2b04008 2 b 4-Etilguaiacolo 2b04009 2 b 2-Metossi-4-vinilfenolo 2b04022 2 b 4-Etilfenolo 2b04027 2 b 2-Metilfenolo 2b04028 2 b 4-Metilfenolo 2b04036 2 b 2,6-Dimetossifenolo 2b04041 2 b Fenolo 2b04042 2 b 2,6-Dimetilfenolo 2b04044 2 b 2-Isopropilfenolo 2b04047 2 b Benzene-1,3-diolo 2b01006 2 b alfa-Fellandrene 2b01019 2 b alfa-Terpinene 2b01020 2 b gamma-Terpinene 2b01046 2 b l-limonene 2b15018 2 b 4-metil-5-viniltiazolo Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2385 della Commissione, del 9 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2385, 10.9.2024 2b249-eo 2 b Olio essenziale di ginepro Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2414 della Commissione, del 13 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2414, 16.9.2024 2b249-t 2 b Tintura di ginepro 2b154-eo 2 b Olio essenziale di coriandolo Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2427 della Commissione, del 16 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2427, 17.9.2024 2b340-eo 2 b Olio essenziale bianco di pino Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2464 della Commissione, del 12 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2464, 13.9.2024 N. 2.2.2 lett. aGli additivi 6, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 43, 47, 51, 60, 67, 75, 77, 83, 84, 102, 104, 135, 160, 163, 164, 171, 176, 178, 182, 190, 199, 202, 209, 215, 218, 219, 220, 221, 224, 227, 228, 233, 234, 235, 263, 265, 272, 329 e 337 sono stralciati.L’additivo 304 è modificato conformemente al seguente testo. Numero
di ordine Categoria Gruppo
funzionale Denominazione chimica 1 2 3 4 304 2 b Juniperus communis L.: Juniper branches oil CAS 8012-91-7 CoE 249 EINECS 283-268-3 N. 2.2.2 lett. bL’additivo 329 è aggiunto all’inizio della tabella conformemente al seguente testo. Numero
di ordine Categoria Gruppo funzionale Denominazione chimica 1 2 3 4 329 2 b Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng tincture CoE 318
3 Categoria 3: additivi nutrizionali
N. 3.1Gli additivi 3a314 e 3a315 sono modificati conformemente al seguente testo.L’additivo 3a673 è aggiunto dopo l’additivo 3a672c conformemente al seguente testo.L’additivo 3a836 è aggiunto dopo l’additivo 3a835 conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria
di animali Età massima
gg. = giorni
mm. = mesi Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3a314 3 a Acido nicotinico Acido nicotinico Caratterizzazione del principio attivo: Acido nicotinico Forma solida Purezza: ≥ 99 % Denominazione chimica: acido nicotinico Formula chimica: C6H5NO2 Numero CAS: 59-67-6 Numero Einecs: 200‑441‑0 Tutte le specie animali – – L’acido nicotinico può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. 3a315 3 a Niacinamide Niacinamide Caratterizzazione del principio attivo: Niacinamide Forma solida Purezza: ≥ 99 % Denominazione chimica: niacinamide, nicotinamide Formula chimica: C6H6N2O Numero CAS: 98-92-0 Numero Einecs: 202-713 Tutte le specie animali – – La niacinamide può essere utilizzata anche nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. 3a673 3 a 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum Preparato di estratto di Solanum glaucophyllum con un tenore minimo di 1,25‑diidrossicolecalciferolo glicosilato dello 0,005 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato Formula chimica:
C27H44O3- × (C6H10O5)n, con n = da 1 a 12 Numero CAS: 89457-77-2 Prodotto mediante estrazione etanolica delle foglie di Solanum glaucophyllum Vacche da latte – 0,004 mg di
1,25-diidrossicolecalciferolo/kg L’additivo deve essere utilizzato solo incorporato in un alimento complementare, sotto forma di bolo, per ridurre il rischio di febbre lattea e ipocalcemia subclinica.L’uso dell’additivo è consentito una sola volta durante il periodo preparto (da nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto).L’additivo deve essere somministrato una volta per via orale sotto forma di bolo, con la somministrazione quotidiana di:– un minimo di 60 g di calcio per vacca durante la settimana precedente al parto e di 84 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione;– un minimo di 18 g di magnesio per vacca durante la settimana precedente al parto e di 26 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione.Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione.Tenore massimo della combinazione di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato e vitamina D3 (colecalciferolo) per kg di alimento completo: 0,1 mg5 di colecalciferolo.Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo con il 25-idrossicolecalciferolo.Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. 3a836 3 a «Vitamina B12» o
«cianocobalamina» Cianocobalamina Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cianocobalamina C63H88CoN14O14P Numero CAS: 68-19-9 Purezza: ≥ 96 % su base secca; perdita all’essiccazione: 12 % Prodotta mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 19596 Tutte le specie animali – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1600 UI/m3 di aria. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. N. 3.2L’additivo 3b817 è stralciato.L’additivo 3b818i è aggiunto dopo l’additivo 3b818 conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Composizione, formula chimica,
descrizione Specie o categoria
di animali Tenore
minimo Tenore
massimo Altre disposizioni Tenore dell’elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3b818i 3 b Zinco-L-selenometionina Preparato solido di zinco-L-selenometionina con un tenore di selenio di 40-46 g/kgSelenio organico sotto forma di zinco-L-selenometioninaFormula chimica: C5H10ClNO2SeZnPolvere cristallina con:– L-selenometionina > 62 %,– selenio > 24,5 %,– zinco > 19 % e– cloruro > 20 % Tutte le specie animali – 0,5 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %.
N. 3.3L’additivo 3c372 è stralciato.L’additivo 3c385 è aggiunto dopo l’additivo 3c384 conformemente al seguente testo.L’additivo 3c412 è aggiunto dopo l’additivo 3c411 conformemente al seguente testo.L’additivo 3c442 è aggiunto dopo l’additivo 3c441 conformemente al seguente testo. N. d’identi-ficazione Categoria Gruppo
funzionale Additivo Composizione, formula chimica,
descrizione Specie o categoria di animali Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg di additivo/kg di alimento completo con un tesso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3c385 3 c L-isoleucina Polvere con un tenore minimo di L‑isoleucina del 93,5 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 2 % Caratterizzazione del principio attivo:
L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437 Formula chimica: C6H13NO2 Numero CAS: 73-32-5 Tutte le specie animali – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-isoleucina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3c412 3 c L-treonina Polvere con un tenore minimo di L‑treonina del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dell’1 % Caratterizzazione del principio attivo:
L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455 Formula chimica: C4H9NO3 Numero CAS: 72-19-5 Tutte le specie animali – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-treonina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3c442 3 c L-triptofano Polvere con un tenore minimo di L‑triptofano del 98 % (sulla sostanza secca) e ≤ 0,5 % di acqua Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’‑etilidene-bis-L-triptofano (EBT) Caratterizzazione della sostanza attiva:
L-triptofano prodotto con Escherichia coli CGMCC 7.460 Formula chimica: C11H12N2O2 Numero CAS: 73-22-3 Tutte le specie animali – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimenta-zione animale devono assicurarsi che l’L-triptofano sia protetto dalla degradazione ruminale se utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
(art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3 lett. b e 10 lett. b)
Elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)
Nota a piè di paginaL’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti dietetici per animali e le rispettive caratteristiche nutrizionali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato del regolamento (UE) 2020/3546.
(art. 3)
Parte 1, nota a piè di pagina
Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA
Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17937.