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AS 2025 579

Ordinanza del DFF
sulla compensazione degli effetti della
progressione a freddo per le persone fisiche in materia
di imposta federale diretta
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 14 capoverso 6 e 39 capoverso 2 della legge federale
del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 12 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 2 Tariffe

Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:

Franchi

fino a

15 200 franchi di reddito

0.00

e per 100 franchi di reddito in più

0.77

;

per

33 200 franchi di reddito

138.60

e per 100 franchi di reddito in più

0.88

in più;

per

43 500 franchi di reddito

229.20

e per 100 franchi di reddito in più

2.64

in più;

per

58 000 franchi di reddito

612.00

e per 100 franchi di reddito in più

2.97

in più;

per

76 200 franchi di reddito

1 152.55

e per 100 franchi di reddito in più

5.94

in più;

per

82 100 franchi di reddito

1 502.95

e per 100 franchi di reddito in più

6.60

in più;

per

108 900 franchi di reddito

3 271.75

e per 100 franchi di reddito in più

8.80

in più;

per

141 500 franchi di reddito

6 140.55

e per 100 franchi di reddito in più

11.00

in più;

per

185 100 franchi di reddito

10 936.55

e per 100 franchi di reddito in più

13.20

in più;

per

793 900 franchi di reddito

91 298.15

per

794 000 franchi di reddito

91 310.00

e per 100 franchi di reddito in più

11.50

in più.

Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:

Franchi

fino a

29 700 franchi di reddito

0.00

e per 100 franchi di reddito in più

1.00

;

per

53 400 franchi di reddito

237.00

e per 100 franchi di reddito in più

2.00

in più;

per

61 300 franchi di reddito

395.00

e per 100 franchi di reddito in più

3.00

in più;

per

79 100 franchi di reddito

929.00

e per 100 franchi di reddito in più

4.00

in più;

per

94 900 franchi di reddito

1 561.00

e per 100 franchi di reddito in più

5.00

in più;

per

108 700 franchi di reddito

2 251.00

e per 100 franchi di reddito in più

6.00

in più;

per

120 600 franchi di reddito

2 965.00

e per 100 franchi di reddito in più

7.00

in più;

per

130 500 franchi di reddito

3 658.00

e per 100 franchi di reddito in più

8.00

in più;

per

138 400 franchi di reddito

4 290.00

e per 100 franchi di reddito in più

9.00

in più;

per

144 300 franchi di reddito

4 821.00

e per 100 franchi di reddito in più

10.00

in più;

per

148 300 franchi di reddito

5 221.00

e per 100 franchi di reddito in più

11.00

in più;

per

150 400 franchi di reddito

5 452.00

e per 100 franchi di reddito in più

12.00

in più;

per

152 400 franchi di reddito

5 692.00

e per 100 franchi di reddito in più

13.00

in più;

per

941 300 franchi di reddito

108 249.00

per

941 400 franchi di reddito

108 261.00

e per 100 franchi di reddito in più

11.50

in più.

Art. 3 Imposizione secondo il dispendio

L’importo di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD è modificato come segue:

  • a. 435 000 franchi;

Art. 4 Proventi esenti

Gli importi di cui all’articolo 24 lettere fbis e ibis LIFD sono modificati come segue:

  • fbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5400 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

  • ibis. le singole vincite fino a 1 071 000 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 22 agosto 20243 sulla progressione a freddo è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

10 settembre 2025

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter

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