Il consiglio è l’organo direttivo di CTAO ERIC ed è composto da un massimo di due rappresentanti ufficiali (delegati) per ogni membro e osservatore di CTAO ERIC. I delegati possono farsi assistere da un massimo di due esperti.
I delegati in seno al consiglio sono nominati e revocati secondo le modalità stabilite da ciascun membro. Ciascun membro informa immediatamente per iscritto il presidente del consiglio circa la nomina o la revoca dei propri delegati in seno al consiglio.
Durante la fase di costruzione diversi voti indivisibili in seno al consiglio sono ripartiti tra i membri proporzionalmente ai loro impegni a contribuire ai costi di costruzione di cui all’allegato A.
Durante la fase operativa tale ripartizione di ciascun numero di voti indivisibile è riesaminata dal consiglio come descritto nell’allegato C. La decisione relativa al riesame della ripartizione dei voti è adottata dal consiglio (art. 25 par. 12 lett. h).
Il consiglio si riunisce almeno una volta all’anno ed è responsabile, in conformità delle disposizioni del presente Statuto, della direzione e supervisione generali di CTAO ERIC. Il consiglio può impartire istruzioni al direttore generale.
Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente del consiglio. Una riunione del consiglio può anche essere convocata dal presidente su richiesta di almeno due membri.
Il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, scelti fra i delegati dei membri. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest’ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi. Una volta eletti, il presidente e il vicepresidente diventano super partes e lasciano le proprie delegazioni. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un mandato di al massimo due anni. La rielezione è ammessa due volte.
Il consiglio decide il proprio regolamento interno fatte salve le disposizioni del presente Statuto.
Il consiglio può istituire i comitati necessari per svolgere i compiti di CTAO ERIC. Il consiglio definisce il mandato di tali comitati.
Il personale di inquadramento superiore specifico, definito dal consiglio, è nominato da quest’ultimo in consultazione con il direttore generale.
Il consiglio dovrebbe procedere alla votazione conformemente ai principi seguenti:
a. per «maggioranza semplice» si intende una maggioranza di oltre il 50 per cento dei voti dei membri rappresentati ad una riunione, purché non più della metà dei membri esprima un voto contrario;
b. per «maggioranza qualificata» si intende una maggioranza di almeno il 67 per cento dei voti dei membri rappresentati ad una riunione, purché non più della metà dei membri esprima un voto contrario;
c. per «voto all’unanimità» si intende almeno il 90 per cento dei voti dei membri rappresentati alla riunione e nessun voto contrario;
d. ogni riunione del consiglio raggiunge il quorum solo se è rappresentato almeno il 67 per cento di tutti i membri.
Le astensioni non contano come voto.
Le seguenti questioni richiedono l’approvazione all’unanimità del consiglio:
a. l’aumento dei costi di costruzione fino al completamento della configurazione della fase di costruzione di cui all’articolo 21 paragrafo 1;
b. le modifiche dei contributi ai costi di costruzione;
c. la proposta di modifica del presente Statuto e la modifica dei suoi allegati o della stima contabile;
d. l’ammissione e la revoca di membri o osservatori, ivi comprese le proroghe dello statuto di osservatore;
e. l’approvazione degli accordi sulla costituzione di un partenariato strategico (art. 15 par. 1);
f. la decisione riguardante il termine della fase di costruzione e l’inizio della fase operativa (art. 19 par. 1);
g. la decisione sulla disattivazione di CTAO e l’adozione della politica di ripartizione dei costi di disattivazione (art. 23 par. 1 e 3);
h. il riesame della ripartizione dei voti (art. 25 par. 4);
i. l’adozione della politica in materia di appalti di CTAO ERIC (art. 8 par. 1).
Qualsiasi modifica del presente Statuto è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9 paragrafo 3 e 11 del regolamento (CE) n. 723/2009, modificato dal Consiglio il 2 dicembre 2013(regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio).
Per le decisioni elencate qui di seguito è necessaria la maggioranza qualificata:
a. l’elezione del presidente e del vicepresidente;
b. la nomina del direttore generale, nonché la sospensione o la revoca della sua nomina a norma dell’articolo 26;
c. il programma scientifico di medio termine (cinque anni);
d. i bilanci annuali, i piani di bilancio quinquennali e le previsioni finanziarie a medio termine;
e. l’assegnazione dei contributi in natura;
f. l’adozione del bilancio annuale;
g. il regolamento finanziario di CTAO ERIC (compresi il mandato e il regolamento interno del comitato amministrativo e finanziario [CAF]);
h. lo scioglimento di CTAO ERIC;
i. il mandato e il regolamento interno del comitato consultivo scientifico e tecnico (CCST);
j. la politica di accesso (art. 3 par. 2);
k. la politica di valutazione scientifica (art. 4);
l. la politica di diffusione (art. 5 par. 3);
m. la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale (art. 6 par. 2);
n. la politica in materia di partenariati strategici (art. 15 par. 8);
o. la politica in materia di dati (art. 33 par. 2);
p. la politica in materia di accordi con terzi (art. 34);
q. il mandato e il regolamento interno di tutti gli altri comitati istituiti dal consiglio (art. 25 par. 9).
Tutte le altre decisioni del consiglio sono prese a maggioranza semplice.