00.1043 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-24
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. I periti non sono giunti ad un accordo in merito ad un testo comune; pertanto non v'è nessun rapporto peritale congiunto.
2. Secondo il diritto doganale svizzero la persona soggetta all'obbligo della denuncia doganale deve prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (art. 29 cpv. 1 della legge sulle dogane; LD; RS 631.0). Essa deve segnatamente presentare una dichiarazione doganale (art. 31 LD) della cui esattezza è responsabile (art. 35 cpv. 2 LD). La corretta dichiarazione comprende anche la designazione esatta del Paese di destinazione (art. 7 LD). La designazione inesatta del Paese di destinazione (ad es. Polonia invece dell'Italia) costituisce per lo meno un'inosservanza di prescrizioni d'ordine punibile con una multa (art. 104 LD), sempre che non vi sia un'infrazione più grave (ad es. infrazione dei divieti). Le infrazioni di diritto comune e le altre infrazioni commesse in Svizzera in correlazione con siffatte pratiche di contrabbando (ad es. falsità in documenti) sono perseguite in Svizzera. Ciò non esclude che per delitti di diritto comune perpetrati in correlazione con delitti doganali o fiscali la Svizzera si assuma il perseguimento. Lo Stato estero deve tuttavia presentare una domanda in tal senso. In tal caso la condanna può essere pronunciata in Svizzera solo se l'atto in questione lede altri interessi giuridici oltre a quelli fiscali.
3. In caso di delitti doganali o fiscali, la Svizzera accorda agli Stati membri dell'UE assistenza giudiziaria (ma non l'estradizione) se l'infrazione alla legislazione doganale dell'UE, sempre che sia stata commessa in Svizzera, adempia la fattispecie d'una frode in materia fiscale a tenore del diritto svizzero (art. 3 cpv. 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale; AIMP ; RS 351.1, in correlazione con l'art. 14 della legge del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; DPA ; RS 313.0). V'è frode in materia fiscale "quando l'autore, con il suo comportamento doloso, ottiene in modo illegale e in vasta misura, che un tributo, un contributo o un'altra prestazione siano sottratte alla collettività o che quest'ultima sia lesa in altro modo sul piano finanziario" (DTF 125 II 250, consid. 3a). Per quanto concerne le domande di assistenza giudiziaria concernenti il contrabbando internazionale di sigarette sottoposte sinora per valutazione alla Direzione generale delle dogane, vi era nella maggior parte dei casi frode in materia fiscale, visto che gli autori operavano sistematicamente con documenti falsificati o falsi dal punto di vista contenutistico e agivano quindi dolosamente. Si possono immaginare altri casi di frode dolosa delle autorità fiscali senza che sia necessario utilizzare documenti falsificati. In tutti i casi del genere può essere accordata l'assistenza giudiziaria. In materia doganale, oltre ai casi di frode fiscale, la Svizzera accorda pure l'assistenza giudiziaria se sono state ottenute fraudolentemente sovvenzioni o altre prestazioni statali, nonché in caso di violazione contro determinate prescrizioni di politica economica, come ad esempio il divieto di esportare alta tecnologia (infrazione dei divieti).
Nell'ottica dell'UE e dei suoi Stati membri, la collaborazione con la Svizzera presenta lacune per quanto concerne la lotta contro il crimine organizzato. Tali problemi non possono essere risolti modificando unilateralmente la legislazione svizzera. La lotta contro il crimine organizzato nel campo del contrabbando di sigarette deve piuttosto essere intrapresa congiuntamente con l'UE, ciò che presuppone una soluzione sulla base della reciprocità.
Risposta del Consiglio federale.