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00.3499 · Mozione · 2000-10-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la sua richiesta, l'autore della mozione desidera introdurre un ampliamento facoltativo della

previdenza per la vecchiaia che permetta di lasciare l'attività professionale prima del

raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

In Svizzera, la previdenza per la vecchiaia è organizzata in base a tre strutture tra loro

coordinate, il sistema dei tre pilastri, e contiene già elementi che vanno nel senso dei

provvedimenti richiesti nella mozione. Il primo pilastro obbligatorio deve coprire il fabbisogno

vitale di tutti, anche di coloro che non esercitano nessuna attività lucrativa. Il secondo - che non

assicura o assicura solo in minima parte i piccoli redditi - ha il compito di garantire il

mantenimento del livello di vita abituale alla fascia di popolazione menzionata dall'autore della

mozione, ovvero il ceto medio. L'ammontare dei contributi è fissato dai regolamenti degli istituti

di previdenza e, nel caso di lavoratori dipendenti, suddiviso per legge tra datore di lavoro e

salariato. L'eventuale acquisto da parte degli assicurati di anni d'assicurazione mancanti è

facoltativo e la legge non prescrive alcuna partecipazione del datore di lavoro. I mezzi utilizzati

per i contributi e l'acquisto d'anni d'assicurazione mancanti possono essere dedotti dal reddito

imponibile e - come proposto nella mozione - verranno assoggettati all'imposizione fiscale solo

quando saranno versati sotto forma di prestazione. I regolamenti degli istituti di previdenza

possono prevedere che in caso di anticipo la rendita non subisca riduzioni di tipo

esclusivamente tecnico-assicurativo oppure che la riduzione non venga applicata, per esempio,

a partire da un certo numero di anni assicurativi. In questo caso si tiene conto anche degli anni

assicurativi ottenuti tramite acquisto. Il pensionamento anticipato può essere prefinanziato

attraverso l'acquisto d'anni d'assicurazione mancanti.

Il terzo pilastro, cioè la previdenza individuale facoltativa, oltre ad altre forme include pure la

previdenza vincolata presso fondazioni bancarie o istituti d'assicurazione per persone

esercitanti un'attività lucrativa (pilastro 3a). Le disposizioni legali relative a questa forma di

previdenza permettono di strutturare contratti e statuti in vari modi, affinché si possa tener conto

il più possibile dei bisogni individuali di previdenza. I contributi per la previdenza vincolata

possono essere dedotti dal reddito imponibile. Il reddito che non viene utilizzato per le spese di

mantenimento, bensì messo da parte nel quadro del terzo pilastro per la previdenza per la

vecchiaia, è dunque soggetto all'imposizione fiscale solo al momento della riscossione sotto

forma di prestazioni, come proposto nella mozione. Gli assicurati possono scegliere liberamente

se utilizzare queste prestazioni per compensare o attenuare le riduzioni comportate

dall'eventuale anticipo della rendita di vecchiaia del primo e del secondo pilastro. Le

disposizioni legali in vigore permettono inoltre di percepire la prestazione del terzo pilastro,

eventualmente come prestazione in capitale, già 5 anni prima del raggiungimento dell'età

ordinaria di pensionamento e, in caso di cessazione dell'assicurazione obbligatoria in seguito a

cessazione o forte riduzione dell'attività lucrativa, di continuare liberamente la previdenza nella

stessa estensione fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1

OPP3 e art. 47 cpv. 1 LPP).

Il Consiglio federale è d'accordo con l'autore della mozione sul fatto che debbano essere presi

provvedimenti legali affinché le persone esercitanti un'attività lucrativa possano ricorrere all'età

flessibile di pensionamento. Per quanto riguarda i redditi medi, oggetto principale di questa

mozione, il Consiglio federale propone nel quadro della prima revisione della LPP di introdurre

la possibilità di scegliere il pensionamento anticipato nelle prescrizioni legali minime. Come già

detto, in questo caso i regolamenti degli istituti di previdenza possono prevedere che la rendita

non subisca riduzioni di tipo esclusivamente tecnico-assicurativo oppure che a certe condizioni

la riduzione non venga applicata. Tuttavia il Consiglio federale non ha l'intenzione di introdurre

nelle prescrizioni legali minime norme relative al finanziamento delle rendite anticipate.

Parallelamente, nel quadro dell'11a revisione dell'AVS, il Consiglio federale propone un anticipo

delle prestazioni di vecchiaia a tassi di riduzione socialmente sostenibili.

Attualmente le riduzioni delle rendite nell'ambito dell'AVS e della previdenza professionale

obbligatoria possono raggiungere una proporzione tale che per certe categorie di persone è

manifestamente difficile optare per il pensionamento anticipato.

Con l'11a revisione dell'AVS si vogliono invece migliorare le possibilità di anticipare il

pensionamento applicando tassi di riduzione socialmente sostenibili. Inoltre, anche nel caso di

rendite ridotte, il minimo vitale continuerà ad essere garantito dal versamento di prestazioni

complementari. Il secondo pilastro, tuttora in fase di sviluppo, fornisce un contributo di anno in

anno maggiore al mantenimento del livello di vita abituale. Questi provvedimenti e questi

sviluppi dovrebbero permettere di ampliare il margine di manovra finanziario nell'ambito del

pensionamento anticipato.

Nel quadro di un programma di ricerca sul finanziamento della previdenza per la vecchiaia a più

lungo termine, il Consiglio federale ha l'intenzione di far analizzare tra l'altro i motivi che portano

al pensionamento anticipato e le possibilità di adattare il pensionamento alle esigenze dei

singoli. Considerati l'aumento della speranza di vita e il miglioramento della salute degli anziani

vanno inoltre illustrate e migliorate le opportunità di questi ultimi di rimanere nel mondo del

lavoro.

Di fronte al chiaro bisogno di flessibilità, il Consiglio federale è disposto ad esaminare nuove

idee e propone così di trasformare la mozione in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.