00.3604 · Mozione · 2000-11-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La Convenzione n. 169 è stata adottata in occasione della 76a sessione della Conferenza
generale dell'OIL (1989) ed è entrata in vigore il 5 settembre 1991. La Convenzione n. 169
chiede ai governi di sviluppare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, un'azione
coordinata e sistematica al fine di proteggere i diritti dei popoli indigeni e tribali nonché di
garantire il rispetto della loro integrità. Occorre prendere provvedimenti speciali per tutelare le
loro persone, le loro istituzioni, i loro beni, il loro lavoro, la loro cultura e il loro ambiente. Finora
questa Convenzione è stata ratificata da 14 Stati.
Già nel 1991, il Consiglio federale aveva avuto l'occasione di analizzare questo strumento (FF
1991 689) e aveva rinunciato a ratificare immediatamente tale Convenzione, ribadendo il
proprio sostegno agli obiettivi generali di detto strumento. Il Consiglio federale ha preferito dare
la priorità alla ratifica di altri trattati internazionali concernenti la protezione dei diritti umani. A
tale proposito occorre precisare che, da allora, il nostro Paese ha ratificato la Convenzione-
quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (FF 1998 903),
entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999. Sebbene la Convenzione n. 169 e la
Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa si fondino sugli stessi principi generali, la
Convenzione n. 169 contiene obblighi più precisi e più vincolanti nei settori summenzionati a
carico di ogni Stato contraente.
Nella sua risposta del 24 novembre 1999 alla mozione Gysin (99.3433 - Mozione Gysin Remo.
Convenzione 169 dell'OIL concernente i popoli indigeni e tribali), il Consiglio federale ha inoltre
avuto l'occasione di prendere posizione, di recente, sulla possibilità di ratificare la Convenzione
n. 169. In tale occasione, esso era giunto alla conclusione che si imponeva una certa
circospezione riguardo all'opportunità di ratificare questo strumento, reiterando e ribadendo il
proprio sostegno agli obiettivi generali della Convenzione. Infatti, il Consiglio federale ha deciso
di integrare i principi di questa Convenzione nella sua politica estera e nella sua politica di aiuto
allo sviluppo, di ispirarsi ad essa a livello federale e di invitare i Cantoni a seguirlo su questa
via. Il Parlamento aveva quindi seguito il Consiglio federale e accettato di trasformare la
mozione in postulato.
La presa di posizione del Consiglio federale si basava sul rapporto dell'amministrazione
federale sulle conseguenze relative alla ratifica della Convenzione n. 169. Tale rapporto, stilato
all'attenzione della Commissione della politica estera CN, è stato approvato dal Consiglio
federale il 24 novembre 1999.
Secondo questo rapporto, in Svizzera, come in altri Paesi europei, non è possibile definire con
certezza la questione del campo di applicazione ratione personae della Convenzione n. 169. In
particolare occorre chiarire se i nomadi potrebbero essere coperti da questa Convenzione in
quanto popolo "tribale" (secondo la definizione data all'articolo 1 lett. a della Convenzione).
Il rapporto esamina le possibili conseguenze nel caso in cui i nomadi dovessero essere coperti
da questa Convenzione, tenuto conto della nostra politica di ratificazione. Esso presenta
succintamente le modifiche legislative e pratiche che dovrebbero essere effettuate al fine di
adeguarsi agli obblighi previsti dalla Convenzione n. 169, in particolare nei settori della
pianificazione del territorio, della formazione e delle condizioni di lavoro (lavoro minorile). Inoltre
il rapporto rammenta che la loro attuazione potrebbe avere ripercussioni finanziarie a carico
della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Il rapporto specifica ancora che l'adozione dei provvedimenti prescritti dalla Convenzione n. 169
potrebbe aver luogo nell'ambito di una legislazione speciale in favore dei nomadi: ciò potrebbe
indurre la Confederazione a intervenire in settori e in pratiche che rientrano abitualmente nella
sfera di competenza dei Cantoni e dei Comuni oppure a intensificare la sua cooperazione con
le autorità cantonali e comunali. A prescindere dalla soluzione scelta, tale legislazione speciale
potrebbe accordare ai nomadi, nei campi summenzionati, diritti specifici che vanno oltre a quelli
garantiti generalmente alle altre categorie della popolazione. Il nostro Paese ha già adottato un
certo numero di misure che prendono in considerazione i bisogni specifici della propria
popolazione nomade, come mostra segnatamente l'istituzione della Fondazione "Un futuro per i
nomadi svizzeri", i sussidi attribuiti alle organizzazioni che rappresentano i nomadi o le iniziative
dei diversi Cantoni che mirano a migliorare le loro condizioni di vita.
Il Consiglio federale ritiene che la questione del campo di applicazione continui a restare aperta
e che non sia possibile conoscere precisamente gli obblighi e le implicazioni di un'eventuale
ratifica della Convenzione n. 169, in particolare a livello finanziario e della ripartizione delle
competenze tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Una ratifica senza chiarimento del
campo di applicazione personale della Convezione costituirebbe una rinuncia significativa alla
politica di ratifica della Svizzera in materia di trattati internazionali, ciò che il Consiglio federale
rifiuta.
Di conseguenza, il Consiglio federale ribadisce le conclusioni della sua presa di posizione del
24 novembre 1999 sulla mozione Gysin. Esso intende rammentare ancora una volta il proprio
sostegno agli obiettivi generali della Convenzione n. 169, come aveva già dichiarato nel
messaggio del 1991, nella presa di posizione del 24 novembre 1999 e nella decisione di
integrare i principi di questa Convenzione nella sua politica estera e nella sua politica di aiuto
allo sviluppo, di ispirarsi a essa nella sua politica interna e di invitare i Cantoni a seguirlo su
questa via. Inoltre, condividendo la preoccupazione espressa al primo paragrafo della mozione,
il Consiglio federale intende proseguire la propria azione in favore dei popoli autoctoni in diversi
settori, quali una partecipazione attiva all'elaborazione di una Dichiarazione dell'ONU sui diritti
dei popoli autoctoni, un sostegno alla prossima istituzione di un Forum permanente
concernente le questioni autoctone (dipendente dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni
Unite e che probabilmente avrà sede a Ginevra), l'accoglienza dei delegati autoctoni in
occasione delle conferenze internazionali a Ginevra e progetti sul terreno.
Inoltre, il Consiglio federale è deciso ad adottare le misure necessarie per chiarire la questione
del campo di applicazione della Convenzione n. 169. Dopo aver chiesto all'UIL diversi pareri, ai
quali quest'ultimo ha risposto in modo ufficiale, anche se informale (risposta non pubblicata),
come prevede la prassi dell'OIL in tali casi, il DFE ha inviato all'UIL una domanda intesa a
ottenere un parere giuridico ufficiale e formale. Questa domanda ha riattivato una procedura
che non veniva più applicata dal 1988. È previsto che l'UIL sottoponga la sua analisi, per
informazione, nell'abituale rapporto del Direttore generale al Consiglio d'amministrazione del
mese di marzo 2001, intitolato "progressi nella legislazione internazionale del lavoro", e lo
pubblichi quindi nel suo bollettino ufficiale.
Il Consiglio federale spera che il parere ufficiale dell'UIL, che potrà essere discusso nell'ambito
del Consiglio d'amministrazione, sia sufficientemente chiaro per poter prendere una decisione.
Se ciò non dovesse essere il caso, la discussione in seno al Consiglio d'amministrazione
dovrebbe vertere anche sulla scelta in materia di procedure da seguire per ottenere il
chiarimento necessario. Tali procedure eccezionali offrono due opzioni:
1. l'OIL stessa, incaricata dal Consiglio d'amministrazione dell'UIL, si rivolge alla Corte
internazionale di giustizia per ottenere un parere giuridico conformemente all'articolo 96
della Carta delle Nazioni Unite e all'articolo 65 dello Statuto della Corte;
2. la Conferenza internazionale del lavoro, su proposta del Consiglio d'amministrazione
dell'UIL, istituisce un Tribunale interno all'OIL per chiarire le questioni d'interpretazione
della Convenzione, in applicazione dell'articolo 37 capoverso 2 della Costituzione dell'OIL.
In questo procedimento, la Svizzera sosterrà tutti gli sforzi intrapresi dal Consiglio
d'amministrazione intesi a chiarire il campo di applicazione della Convenzione e coordinerà la
propria azione con i partner sociali e gli altri Stati interessati che si trovano in una situazione
analoga.
Il Consiglio federale auspica così di contribuire in modo conseguente e coerente
all'interpretazione nonché all'applicazione corretta del diritto internazionale.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.