01.1039 · Interrogazione ordinaria · 2001-05-09
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel quadro dell'esame d'impatto ambientale per la 5a tappa di ampliamento, l'inquinamento fonico causato dall'aeroporto di Zurigo è stato analizzato e giudicato tollerabile dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Il Consiglio federale non ha motivo di mettere in dubbio questa valutazione, confermata dal Tribunale federale.
2. Per principio, le misure volte a proteggere la salute devono essere uguali per tutte le persone interessate. Inoltre, si deve rispettare il principio sancito dal diritto internazionale, secondo cui uno Stato può causare oneri a un Paese limitrofe soltanto se non è in grado di sostenerli sul proprio territorio. Tale principio è valido anche per l'inquinamento fonico provocato dall'aeroporto di Zurigo. Per di più, la Convenzione internazionale tra Svizzera e Germania servirà a compensare quest'ultima per aver trasferito alla Svizzera le sue competenze in materia di controllo del traffico aereo, cedendo così al nostro Paese, in questo caso concreto a un'impresa svizzera, compiti di sovranità.
3. Una parte delle misure di protezione (pausa notturna prolungata) adottate per la Germania meridionale entreranno in vigore automaticamente al momento della ratifica della Convenzione. L'attuazione del regolamento d'esercizio dell'aeroporto spetta alla concessionaria Flughafen Zürich AG. In primo luogo sarà compito dell'esercente dell'aeroporto adeguare il regolamento d'esercizio, per fare rispettare la Convenzione internazionale e poter procedere alla compensazione, e sottoporre il nuovo regolamento per approvazione all'Ufficio federale dell'aviazione civile.
In virtù dell'art. 26 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1) l'UFAC può adeguare il regolamento d'esercizio, se i cambiamenti della situazione di diritto o di fatto lo esigono. In questo senso, il divieto di volo convenuto con la Germania potrebbe essere integrato nel regolamento d'esercizio anche contro la volontà dell'esercente.
4. Non appena saranno note le condizioni quadro della Convenzione internazionale in merito all'esercizio dell'aeroporto, dovrà essere riesaminata e adeguata l'attuale organizzazione dello scalo. Con la nuova concessione, il DATEC accorda all'esercente un anno di tempo a partire dalla ratifica della Convenzione per svolgere i lavori summenzionati. La nuova organizzazione, disciplinata nel regolamento d'esercizio, dovrà essere sottoposta a un esame d'impatto ambientale accurato. Le autorità di concessione potranno approvare il regolamento d'esercizio soltanto se esso è compatibile con le esigenze ambientali.
Risposta del Consiglio federale.