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01.3167 · Mozione · 2001-03-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Un'imposta sulla sostanza complementare all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata soppressa a livello federale il 1° gennaio 1959. Da allora nella Costituzione federale non vi è più alcuna base per un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche. Per poter reintrodurre a livello federale un'imposta sulla sostanza sarebbe necessaria una pertinente base nella Costituzione federale, che dovrebbe essere approvata da popolo e Cantoni. Un tale progetto non avrebbe tuttavia un grande successo (vedi anche le spiegazioni in merito all'introduzione della cosiddetta imposta sulla ricchezza). Inoltre, la sostanza costituisce un substrato fiscale di competenza cantonale che è d'altronde rilevato fiscalmente da tutti i Cantoni.

2. In un messaggio del 1980 il Consiglio federale aveva già sottoposto alle Camere federali, in adempimento di una mozione, diverse possibilità per un'ulteriore imposizione del settore bancario. In primo piano vi era l'imposizione degli averi fiduciari presso banche svizzere. Il Consiglio federale aveva pertanto proposto un'imposta preventiva del 5 per cento sugli interessi degli averi fiduciari presso le banche e le casse di risparmio svizzere. Nelle consultazioni parlamentari non si era tuttavia trovata una maggioranza per una tale imposta, principalmente a causa del timore che un'imposta preventiva, anche se solo del 5 per cento, avrebbe comportato una fuga delle operazioni fiduciarie verso l'estero.

Sotto il titolo "Imposizione dei redditi da interessi nell'UE", l'UE sta come noto preparando provvedimenti intesi ad assicurare l'imposizione fiscale dei redditi da interessi all'interno del suo territorio. Secondo il Consiglio federale non può essere nell'interesse della Svizzera attirare operazioni volte a eludere l'imminente normativa dell'UE. Se l'UE dovesse accordarsi in modo definitivo sul contenuto concreto di una direttiva, la Svizzera privilegerebbe un'imposta basata sul luogo di pagamento applicata ai redditi di interessi conseguiti con i collocamenti di capitali esteri, nei quali - a seconda della forma che assumerà la direttiva - rientrano anche gli averi fiduciari. In tal modo si avrebbe l'opportunità di discutere nuovamente il tema dell'imposizione degli averi fiduciari.

3. Sulla richiesta dell'introduzione di un'imposta sull'esportazione di capitali si prende posizione al numero 8.

4. La vigente tariffa dell'imposta federale diretta è caratterizzata da una forte progressione. Secondo l'ultima statistica disponibile (1995/1996), i contribuenti con un reddito imponibile superiore ai 100'000 franchi contribuiscono con una quota considerevole del 66 per cento al gettito fiscale complessivo delle persone fisiche di 4,8 miliardi di franchi. Tuttavia solo il 10 per cento di tutti i contribuenti rientra in questa categoria. In altre parole, i due terzi delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta delle persone fisiche sono procurati dal 10 per cento di tutti i contribuenti.

Alla luce di questa situazione di fatto sarebbe difficile dimostrare la necessità d'intervenire a favore dell'introduzione di un'ulteriore imposta federale sulla ricchezza.

5. Nella sua risposta a diversi recenti interventi, il Consiglio federale ha affermato che una soppressione del segreto bancario svizzero non entra in discussione, poiché trattasi anche della protezione della sfera privata. Il Consiglio federale mantiene questa sua posizione. Ciò non significa però in nessun modo che egli approvi abusi di questa protezione, tant'è vero che il segreto bancario non è nemmeno impenetrabile. Infatti, l'ordinamento giuridico svizzero contiene numerose disposizioni che impediscono l'abuso del segreto bancario e permettono alle autorità svizzere di accedere a informazioni bancarie in caso di corruzione, riciclaggio di denaro o frode fiscale. Tali informazioni possono venir trasmesse anche ad autorità straniere nell'ambito di richieste di assistenza giudiziaria.

Come noto la Svizzera riscuote pure un'imposta preventiva del 35 per cento sugli interessi di crediti depositati in banche svizzere, sugli interessi di obbligazioni emesse da debitori residenti in Svizzera, nonché sui dividendi di azioni svizzere. Da una parte, l'imposta preventiva è un mezzo efficace per incrementare l'onestà fiscale dei contribuenti svizzeri, poiché costituisce un incentivo a dichiarare tali entrate nella dichiarazione fiscale, conseguendo in tal modo il suo rimborso o la compensazione con le imposte dovute. D'altra parte però, l'imposta preventiva viene prelevata anche sugli interessi e dividendi svizzeri versati a persone residenti all'estero. Nella misura in cui risiede in uno Stato che ha stipulato con la Svizzera una convenzione di doppia imposizione, il destinatario di tali ricavi può di regola farsi restituire, in tutto o in parte, l'imposta preventiva relativamente elevata se confrontata a livello internazionale. Le autorità fiscali estere devono confermare la richiesta di rimborso. Tale procedura assicura pertanto che i redditi da capitale provenienti dalla Svizzera vengano regolarmente tassati nei rispettivi Paesi.

A livello internazionale, il Consiglio federale si mostra cooperativo anche nell'ambito dell'imposizione transfrontaliera dei redditi da interessi, come già accennato al numero 2. Anche se all'interno della stessa UE vi sono ancora questioni aperte a tal riguardo, il Consiglio federale ha comunque fatto esaminare la fattibilità tecnica di un'imposta basata sul luogo di pagamento e l'ha pure salutata favorevolmente. In merito si sono già tenuti colloqui esplorativi a livello tecnico con rappresentanti della Commissione europea e del Consiglio europeo.

Queste considerazioni dovrebbero aver illustrato in modo esaustivo la serietà del Consiglio federale nell'ambito della lotta alla frode, nonostante la volontà di mantenere il segreto bancario.

6. A livello federale, gli utili da sostanza immobiliare vengono imposti unicamente se vengono realizzati a titolo professionale o su immobili della sostanza commerciale. Per contro, tutti i Cantoni impongono anche gli utili immobiliari privati. Quasi ovunque si combatte la specualzione gravando in misura maggiore gli utili realizzati a breve termine, di regola con la riscossione di un supplemento.

Con riferimento agli utili privati realizzati in borsa, gli stessi sono esenti da imposta sia a livello federale sia a livello cantonale. Qualora si consideri solo il lato della sistematica fiscale, il Consiglio federale mostra una certa simpatia nei confronti dell'iniziativa popolare federale dell'Unione sindacale svizzera "per un'imposta sugli utili da capitale". Una nuova imposta deve però sempre essere in sintonia con il contesto globale di un sistema fiscale. Vista la situazione svizzera in questo ambito occorre sollevare ampie riserve. In particolare i confronti a livello internazionale non sono significativi, poiché i Paesi che impongono gli utili in capitale privati di regola non riscuotono alcuna imposta sulla sostanza (in Svizzera quest'imposta rende oltretutto molto di più di quanto si otterrebbe dall'imposta sugli utili in capitale in base alle stime dei promotori dell'iniziativa) e/o non conoscono la doppia imposizione economica degli utili delle imprese e dei dividendi distribuiti.

7. Il fatto che anche persone giuridiche che non realizzano utili devono pagare l'imposta sul capitale e per tale ragione devono ricorrere al loro capitale proprio sta nella natura di un'imposta sul capitale. In un sistema fiscale orientato al criterio dell'imposizione secondo la capacità contributiva non vi dovrebbe essere di principio spazio per imposte che hanno come conseguenza il consumo di sostanza. Inoltre, anche all'estero, a parte poche eccezioni, non vengono riscosse imposte sul capitale per le persone giuridiche. Di conseguenza bisogna escludere una reintroduzione dell'imposta sul capitale.

8. Ai numeri 1 e 4 sono ampiamente illustrati i motivi per i quali un rafforzamento delle aliquote d'imposta a livello federale non è né possibile né necessario. Il Consiglio federale non intende neppure intervenire eccessivamente sul mercato libero, controllando qualitativamente i flussi di capitale, sottoponendo ad autorizzazione gli investimenti all'estero o gravando con un'imposta l'esportazione di capitali. Esso ritiene piuttosto che la Svizzera offra, tramite un carico fiscale moderato nel confronto internazionale, condizioni attrattive sia per i capitali sia per le imprese, contrastandone in tal modo la fuga.

9. L'articolo 129 della Costituzione federale prescrive per le imposte dirette un'armonizzazione che si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Quest'armonizzazione formale è stata attuata con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

La situazione è differente per quanto riguarda la fissazione delle tariffe fiscali, delle aliquote d'imposta e degli importi esenti da imposta. In virtù della citata disposizione dell'articolo 129 Cost., questi elementi, che rappresentano l'armonizzazione fiscale materiale, rimangono di competenza cantonale. È assai dubbio che si possa trovare la doppia maggioranza di popolo e Cantoni per una modifica della vigente base costituzionale, poiché si tratterebbe di una pesante ingerenza nell'autonomia fiscale cantonale. Ai fini del federalismo del nostro Stato sarebbe infatti più opportuno raggiungere un livellamento dell'onere fiscale tramite un miglioramento della perequazione finanziaria a livello federale. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto con il progetto in corso "Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti NPC". Occorre infine considerare che una certa competizione fiscale tra i Cantoni e i Comuni, oltre ad avere conseguenze indesiderate, offre anche vantaggi. Infatti, gli aumenti d'imposta sono effettuati con più moderazione, ciò che contribuisce a mantenere il livello della pressione fiscale complessivamente contenuto.

10. Anche il Consiglio federale ritiene che l'amnistia fiscale non debba divenire un'"istituzione", poiché un'amnistia costituisce pur sempre un'ingerenza nel vigente sistema giuridico. Dall'ultima amnistia del 1969 vi è stato un cambio di generazione e vi sono concreti indizi dell'esistenza in Svizzera di patrimoni importanti, non rilevati a sufficienza dal profilo fiscale e che cercano una via nella legalità. Del resto un'amnistia fiscale generale necessita comunque di un corrispondente articolo costituzionale e quindi dell'approvazione da parte della maggioranza di Popolo e Cantoni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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