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01.3284 · Mozione · 2001-06-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'art. 17 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), "gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente ciò sia indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale, se il Consiglio federale l'autorizza, poiché non sono pregiudicati i diritti delle persone interessate, o se la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a tutti."

Questa disposizione stabilisce chiaramente che le autorità statali possono imporre la richiesta d'informazioni concernenti dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità solo se possono rifarsi ad una base giuridica formale.

In campo ferroviario l'art. 16 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) contiene un obbligo di legge per le imprese, le quali devono trasmettere "ogni anno, all'Ufficio federale dei trasporti i dati necessari per la compilazione della statistica ufficiale dei trasporti". Tale disposizione è precisata ulteriormente nell'art. 5 dell'ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCITC; RS 742.221). Con diversi riferimenti incrociati nei rispettivi testi legislativi la stessa disposizione si applica a tutte le imprese di trasporti pubblici. Nell'ambito del progetto della riforma delle ferrovie 2 queste disposizioni saranno esaminate per verificare se costituiscono una base legale sufficiente che permetta agli organi statali di richiedere i dati di cui hanno bisogno per l'adempimento delle proprie funzioni o se la disposizione necessiti una formulazione più precisa. Non c'è dubbio che, con l'introduzione di nuovi sistemi elettronici per determinate prestazioni, cresce il bisogno di tutela della popolazione in relazione ai dati sulla mobilità. Il Consiglio federale non ritiene tuttavia opportuno emanare nuove disposizioni in campo ferroviario per la tutela dei diritti della personalità, a fronte delle richieste di informazioni degli organi statali, senza un coordinamento con le esigenze della riforma delle ferrovie 2.

Il Consiglio federale si dichiara quindi disposto ad accogliere la richiesta sotto forma di postulato e a definire chiaramente la necessità d'intervento della riforma delle ferrovie 2 per la protezione dei dati personali sulla mobilità nonché ad adottare le necessarie disposizioni legislative nei lavori già avviati.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.