01.3557 · Mozione · 2001-10-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 21 settembre 2001 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto di consultazione sulla riforma II dell'imposizione delle imprese. Al centro di questa riforma vi è il promovimento fiscale del capitale di rischio che, da una parte, deve essere realizzato eliminando la doppia imposizione economica degli utili dell'impresa presso l'azionista e, dall'altra, con misure sostitutive a favore delle società di persone. Dalle spiegazioni fornite qui di seguito si può desumere che le pertinenti misure sostitutive a favore delle società di persone potrebbero essenzialmente soddisfare gli obiettivi dell'autore della mozione.
2. Nell'ambito della preparazione della riforma II dell'imposizione delle imprese, sono state elaborate, unitamente ai rappresentanti della Conferenza fiscale svizzera, diverse misure a favore delle società di persone. In primo piano vi è il trattamento fiscale dell'utile di liquidazione effettivo conseguito con la cessazione dell'attività lucrativa per raggiunti limiti di età. Al riguardo, dal profilo tecnico-fiscale, esistono due concetti principali (varianti) che devono essere esaminati in maniera ancora più approfondita in collaborazione con i rappresentanti della Conferenza fiscale svizzera:
- l'utile effettivo di liquidazione è tassato insieme al resto del reddito. Determinante per l'aliquota d'imposta non è tuttavia l'utile di liquidazione complessivo, ma soltanto una parte ridotta, ancora da determinare, dell'utile di liquidazione.
- l'utile di liquidazione è imposto separatamente dal resto del reddito. Si potrebbe così riuscire a fare in modo che, in numerosi casi, l'imposizione dell'utile di liquidazione risulterebbe simile a quella delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LIFD).
Determinati Cantoni conoscono già soluzioni simili. Nel Canton Svitto l'intero utile di liquidazione è imposto assieme al rimanente reddito, ma soltanto all'aliquota di pensione. Il Canton Berna impone un utile di liquidazione fino a un massimo di 250'000 franchi come una prestazione ai sensi della LPP; il resto è imponibile normalmente. Il Canton Soletta mira ad allineare la sua soluzione a quella del Canton Berna.
Tutte queste soluzioni hanno in comune di non tener conto in modo particolare né di averi di previdenza del 2°pilastro o del pilastro 3a già esistenti né della loro entità.
3. Da queste considerazioni risulta che attualmente sono già in esame misure che tengono conto delle richieste formulate dall'autore della mozione. Le varianti delle misure descritte al numero 2 dovrebbero coincidere ampiamente con la soluzione perseguita dall'autore che si riallaccia alla LPP. Nella stessa occasione occorre inoltre esaminare se un'imposizione privilegiata degli utili di liquidazione indipendente dall'esistenza e dall'ammontare degli averi di previdenza del 2° e 3° pilastro sia conforme al principio dell'uguaglianza giuridica.
4. Riassumendo, si può affermare che nell'ambito degli attuali lavori preparatori concernenti la riforma II dell'imposizione delle imprese sono in esame in particolare anche misure che vanno nella stessa direzione della presente mozione. Tuttavia, non tutte le richieste della mozione potranno essere pienamente soddisfatte. In ogni caso è ragionevole e opportuno che si possa conservare un certo margine di manovra. Il Consiglio federale propone pertanto di accogliere la mozione come postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.