01.3593 · Interpellanza · 2001-10-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domande 1, 3 e 4. La legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.0) crea le basi legali per gli accordi di prestazione in ambito agricolo. La seguente tabella fornisce indicazioni concernenti le organizzazioni e le società con cui esistono accor-di scritti di prestazione, strutturati in base all'organizzazione di mercato. L'Ufficio fe-derale dell'agricoltura è competente in materia di vigilanza e controllo della loro ap-plicazione. Per quanto riguarda il settore della carne, visto l'art. 35 cpv. 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341), è il Controllo federale delle finanze ad esaminare se le organizzazioni incaricate adem-piono i loro compiti in modo economico.
SettoreOrganizzazione, societàMandato e durata del contratto
Basi legaliIndennizzo per l'accordo di prestazione (prestazione di servizio), 2001Mezzi finanzia-ri gestiti dalla Confederazio-ne (1) o dalla mandataria (2), preventivo 2001
LatteFiduciaria Latte S.r.l., BernaAmministrazione dei sup-plementi e degli aiuti nel settore lattiero; dall'1.5.99 al 30.4.04Art. 17 dell'ordinanza del 7.12.98 sul soste-gno del prezzo del latte
2,8 mio. fr.
629,45 mio. fr.
(1)
13 Servizi d'amministrazione del contingentamen-to lattiero (13 federa-zioni lattiere regiona-li)Amministrazione del contin-gentamento lattiero; dall'1.5.99 al 30.4.04Art. 2 dell'ordinanza del 7.12.98 sul contin-gentamento lattiero
3,76 mio. fr.
0
CarneProviande, BernaRegistrazione delle doman-de di quote del contingente doganale ed esecuzione dei relativi controlli; dall'1.1.00 al 31.12.03Art. 34-36 dell'ordinanza del 7.12.98 sul bestia-me da macello
0,35 mio. fr.
0
Classificazione neutrale della qualità degli animali vivi e macellati; dall'1.1.00 al 31.12.03Art. 34-36 dell'ordinanza del 7.12.98 sul bestia-me da macello
4,25 mio. fr.
0
Sorveglianza dei mercati pubblici per gli animali da macello e gli ovini, esecu-zione di provvedimenti tesi a sgravare il mercato; dall'1.1.00 al 31.12.03Art. 34-36 dell'ordinanza del 7.12.98 sul bestia-me da macello
2,99 mio. fr.
8,4 mio. fr.
(1) *
ZuccheroZuccherifici Aarberg e Frauenfeld SA, AarbergMandato di trasformazione, dall'1.10.99 al 30.9.03; produzione per un minimo di 120'000 t e per un mas-simo di 185'000 t di zucche-ro all'anno; Art. 1, 2 e 4 dell'ordinanza del 7.12.90 sullo zuc-chero
0
45 mio. fr.
(2)
Semi oleosiswiss granum, BernaMandato di prestazione per la distribuzione dei contribu-ti di trasformazione per i semi oleosi; il contratto sarà concluso a decorrere dall'1.1.02 Art. 9, 10 e 12a dell'ordinanza del 7.12.98 sui contri-buti nella campicol-tura
0
8,5 mio. fr.
(2)
(dal 2002)
Patate da tavolaswisspatat, BernaMandato di prestazione per la distribuzione dei contributi per l'impiego di patate come forag-gio fresco, per l'essiccazione a scopo foraggiero e l'immagazzinamento di patate da tavola; dall'1.7.99 al 30.6.01, prorogabile di volta in volta per un anno Art. 5 dell'ordinanza del 7.12.98 sulle patate
0
18 mio. fr.
(2)
Patate da seminaAssociazione dei produttori svizzeri di sementi, DelleyMandato di prestazione per la distribuzione dei contributi per l'impiego di patate come forag-gio fresco, per l'essiccazione a scopo foraggiero e per l'esportazione; dall'1.7.99 al 30.6.01, prorogabile di volta in volta per un anno Art. 5 dell'ordinanza del 7.12.98 sulle patate
0
2,6 mio. fr.
(2)
Grantur-co da seminaMandato di produzione per almeno 240 are di granturco da semina ; dall'1.1.99 al 31.12.00, prorogabile di volta in volta per un anno Art. 18 dell'ordinanza del 7.12.98 sulle sementi
0
1 mio. fr.
(2)
Sementi di piante foraggie-reMandato di produzione per 250 are di sementi di piante forag-giere; dall'1.3.01 al 31.12.03, prorogabile di volta in volta per un anno Art. 18 dell'ordinanza del 7.12.98 sulle sementi
0
0,3 mio. fr.
(2)
Colture specialiCentrale svizzera dell'orticoltura, Kop-pigenRilevazione, analisi e prepara-zione di dati finalizzati al disci-plinamento delle importazioni e alla sorveglianza degli impegni internazionali; dall'1.1.99 al 31.12.02Art. 22 dell'ordinanza del 7.12.98 concer-nente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura, art. 28 dell'ordinanza del 7.12.98 sulle importazioni agricole
175'000 fr.
0
SWISSLEGUMES, Berna;
centro specializzato per le importazioni e le esportazioni di frutta c/o swisscofel, Berna;
organizzazione di categoria per i fiori recisi, HindelbankMandati nell'ambito del discipli-namento delle importazioni e della registrazione della presta-zione interna al Paese per verdura, frutta e fiori recisi; dall'1.1.01 al 31.12.02 (SWIS-SLEGUMES e organizzazione di categoria per i fiori recisi), dall'1.1.00 al 31.12.01 (centro specializzato)Art. 22 dell'ordinanza del 7.12.98 concer-nente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura, art. 28 dell'ordinanza del 7.12.98 sulle importazioni agricole
190'000 fr.
0
Qualiservice GmbH, ZugoControllo di conformità alle norme CEE/ONU della qualità delle esportazioni di verdura e frutta; dall'1.2.01 al 31.12.01Art. 20 dell'ordinanza del 7.12.98 concer-nente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
30'000 fr.
0
Controllo di conformità della qualità dei provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo in base alle prescri-zioni sulla qualità dell'Ufficio federale; dall'1.2.01 al 31.12.01Art. 1 e 12 dell'ordinanza del 7.12.98 sui prov-vedimenti per la frutta
20'000 fr.
0
* Inoltre, nel 2001 sono stati autorizzati ulteriori crediti suppletivi per un importo pari a 23,5 milioni di franchi.
La colonna "Indennizzo per l'accordo di prestazione (prestazione di servizio), 2001" mostra il contributo ricevuto dalla mandataria in virtù del contratto per l'esecuzione amministrativa della prestazione. Nella colonna "Mezzi finanziari gestiti dalla Confe-derazione o dalla mandataria, preventivo 2001" sono illustrati i mezzi finanziari previ-sti nel preventivo 2001 per il sostegno del mercato. In linea di massima si possono distinguere due gruppi di accordi di prestazione:
a) Nei settori lattiero, della carne e delle colture speciali alle mandatarie spetta un indennizzo per le prestazioni amministrative nell'ambito dell'esecuzione, come ad esempio la compilazione dei giustificativi relativi ai conteggi, la registrazione ed il controllo della prestazione all'interno del Paese o l'attuazione ed il controllo dell'immagazzinamento della carne. Le mandatarie non gestiscono alcun mezzo fi-nanziario.
b) Nei settori dello zucchero, dei semi oleosi, delle patate da tavola o da semina, del granturco da semina e delle sementi di piante foraggiere, invece, le mandatarie ge-stiscono i mezzi finanziari federali destinati a mandati di trasformazione, di distribu-zione o di produzione, che però non devono essere utilizzati per finanziare i costi d'amministrazione. Essi, infatti, vanno coperti ad esempio mediante quote sociali. Eventuali tasse previste a copertura dei costi d'amministrazione devono essere ap-provate dal DFE.
Domanda 2. In base al suo statuto e alle prescrizioni del ventinovesimo titolo del Co-dice svizzero delle obbligazioni, la Proviande è una cooperativa. Secondo l'articolo dello statuto relativo ai fini dell'organizzazione, per tutte le questioni concernenti il mercato della carne, la formazione della volontà in modo paritetico (pari numero di votanti) tra i rappresentanti dei produttori, degli intermediari e degli addetti alla tra-sformazione assume un'importanza centrale. Inoltre, lo statuto prevede pure che le organizzazioni di produttori, intermediari e addetti alla trasformazione di animali da macello e carne attive in Svizzera possano diventare membri della Proviande. Alla fine del 2000, nove organizzazioni di produttori e dodici organizzazioni di addetti alla trasformazione e intermediari (compresi due grandi distributori) erano associate della Proviande. In seno all'Assemblea generale, l'organo supremo della Proviande, ogni associata possiede un voto. Il Consiglio d'amministrazione è formato da un presiden-te neutrale e da due gruppi identici nel numero di membri (massimo sei), formati ri-spettivamente dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, da una parte, e da quelli degli intermediari e degli addetti alla trasformazione dall'altra. Il presidente non partecipa alle votazioni, si ricorre al suo voto in caso di ballottaggio. I mezzi fi-nanziari necessari a raggiungere i fini della cooperativa sono raccolti tramite quote sociali annuali per un importo pari a 3000 franchi, o per un importo superiore fissato dall'Assemblea generale. In considerazione delle succitate disposizioni statutarie, la Proviande è quindi indipendente dalle singole organizzazioni e dalle imprese operanti nel settore della carne dal punto di vista giuridico, organizzativo e finanziario. Il Con-siglio federale, pertanto, ritiene che le disposizioni di cui all'art. 35 cpv. 3 dell'ordinanza sul bestiame da macello siano adempiute.
Il Consiglio federale attribuisce una notevole importanza ai criteri di obiettività e di indipendenza, segnatamente qualora le competenze decisionali relative a provvedi-menti volti al sostegno del mercato vengano delegate a organizzazioni e società pri-vate mediante accordi di prestazione. Accordi analoghi sono stati conclusi con Pro-viande, gli zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA, swiss granum, swisspatat e l'Associazione dei produttori svizzeri di sementi. Swiss granum e swisspatat non si differenziano da Proviande per ciò che concerne l'obiettività e l'indipendenza, trat-tandosi sempre di organizzazioni di produttori, di addetti alla trasformazione e al commercio. Al contrario, gli zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA nonché l'Associazione dei produttori svizzeri di sementi sono composti esclusivamente da un raggruppamento di addetti alla trasformazione risp. di produttori. Tuttavia, anche in questo caso, il Consiglio federale non riscontra alcuna differenza rispetto alla Pro-viande per quanto concerne il criterio di obiettività e di indipendenza. Nei settori lat-tiero e delle colture speciali, alle mandatarie vengono delegate solamente le presta-zioni di servizio amministrative quali la registrazione di domande o la registrazione e la trasmissione di dati, pertanto la questione dell'obiettività e dell'indipendenza si po-ne meno frequentemente.
Domanda 5. Le entrate provenienti dalle aliquote di dazio sulle importazioni di carne, destinate al fondo della carne, nel 1999 e nel 2000 ammontavano rispettivamente a 19'962'152 e a 24'810'283 franchi.
Risposta del Consiglio federale.