01.3608 · Mozione · 2001-10-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Non è nuova la riflessione secondo cui i detenuti stranieri debbano avere la possibilità di espiare la pena nel loro Paese d'origine. La Svizzera dispone già, nella sua legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), di un fondamento legale specifico. Ciò rende possibile, da un canto, di chiedere a un altro Stato di assumere l'esecuzione di una sanzione svizzera e all'uopo di trasferire all'estero un condannato detenuto in Svizzera e, dall'altro, di eseguire in Svizzera una sentenza penale straniera. Anche la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 sul trasferimento dei condannati ("Convenzione sul trasferimento"), che la Svizzera ha ratificato nel 1988, offre la possibilità di rinviare nel loro Paese d'origine, se sono adempiute le premesse, i detenuti stranieri affinché vi scontino la pena.
Conformemente all'odierna politica svizzera in materia di diritto penale, che corrisponde a quella del Consiglio d'Europa, un trasferimento nello Stato d'origine per l'espiazione della pena deve servire innanzitutto al reinserimento sociale dei delinquenti nella società; sono importanti anche le riflessioni umanitarie. Per questo motivo, sia conformemente alla legge sull'assistenza giudiziaria, sia conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento il consenso della persona condannata è una premessa per il suo trasferimento nello Stato d'origine.
Sul piano internazionale, quest'ottica trova scarsa applicazione dacché, nella prassi, purtroppo spesso in mancanza dell'assenso della persona condannata non possono essere eseguiti i trasferimenti auspicati. Fra l'altro, proprio per colmare questa lacuna, nel Consiglio d'Europa è stato elaborato un protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei detenuti ("Protocollo addizionale"). Quest'ultimo rende possibile trasferire nello Stato d'origine per l'espiazione della pena, senza l'assenso ma a determinate condizioni, soprattutto le persone condannate contro cui sono stati decisi un'espulsione o un allontanamento.
Questa evoluzione della politica internazionale sul trasferimento viene presa in considerazione anche dalla Svizzera. Il nostro Paese aveva partecipato in modo determinante all'elaborazione del protocollo addizionale. Il 9 luglio 2001 la Svizzera ha firmato questo protocollo. Sono attualmente in corso i lavori al fine di ottenere il consenso del Parlamento. Con l'imminente ratifica del protocollo addizionale verrà fatto un passo nella direzione auspicata. La mozione Hess Bernhard (00.3694) va nel medesimo senso della presente mozione. Essa chiede al Consiglio federale di fare il necessario affinché un maggior numero di criminali stranieri possa scontare la pena in Patria anche senza l'assenso della persona condannata.
Per il rimanente, il Consiglio federale è pronto, non appena ratificato il protocollo addizionale, a cercare attivamente di ottenerne l'adesione degli altri Stati e di inserire questo tema nell'ordine del giorno rispettivamente nei futuri raduni dei ministri di giustizia come anche nelle visite di lavoro e in quelle statali.
In particolare, la Svizzera presenterà un esposto agli Stati che hanno un gran numero di cittadini che stanno scontando una pena in Svizzera e cercherà di convincerli ad aderire al protocollo addizionale. Se questi Stati non avessero una possibilità d'adesione, la Svizzera è pronta a chiarire la possibilità di concludere un pertinente trattato bilaterale che abbia come oggetto il trasferimento nello Stato d'origine anche senza il consenso del condannato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.