01.3705 · Mozione · 2001-12-04
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
18 mesi dopo aver istituito la nuova organizzazione di condotta in materia di politica di sicurezza il Consiglio federale ha sottoposto quest'ultima a una prima valutazione. Tale valutazione comprendeva anche il coordinamento dei servizi informazioni e la definizione delle esigenze in materia d'informazione del Governo federale.
La creazione dei nuovi strumenti in materia di politica di sicurezza (Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, Organo direttivo in materia di sicurezza, Organo di coordinamento in materia di raccolta di informazioni, Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva) è stata il risultato di un processo che, secondo il parere della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, non è ancora giunto a piena maturazione. La crisi relativa agli averi non rivendicati ha evidenziato che per la Svizzera è assolutamente necessario poter disporre della capacità di individuare per tempo le sfide che si delineano all'orizzonte. Inoltre vi sono stati diversi interventi parlamentari volti alla creazione di un organo di condotta in materia di servizi informazioni. Le possibili strutture concrete della condotta in materia di politica di sicurezza sono state descritte per la prima volta nel Rapporto sulla politica di sicurezza 2000. Una prima fase pilota è stata avviata dal Governo con l'emanazione delle "Istruzioni del 3 novembre 1999 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale".
Per quanto concerne il coordinatore della raccolta di informazioni, egli fa parte di un sistema finalizzato alla condotta strategica nel quale sono compresi la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e l'Organo direttivo in materia di sicurezza. Il coordinatore stesso è assistito dall'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva. La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza è costituita di tre membri: i capi del DDPS, del DFGP e del DFAE. Sotto il profilo contenutistico, i suoi compiti sono limitati a tematiche inerenti alla sicurezza. L'Organo direttivo in materia di sicurezza opera in quanto organo di stato maggiore della Giunta addetto ai lavori preparatori: il suo campo d'attività è pertanto interdipartimentale e interdisciplinare. Esso è costituito di rappresentanti dei tre Dipartimenti e della Cancelleria federale. Dell'Organo direttivo in materia di sicurezza fanno parte anche i capi dei servizi informazioni interno ed estero. Il coordinatore della raccolta di informazioni è direttamente subordinato ai presidenti della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dell'Organo direttivo in materia di sicurezza. Nell'Organo direttivo in materia di sicurezza si provvede alla fusione delle informazioni in una visione d'insieme della situazione e all'elaborazione delle pertinenti opzioni d'azione politica all'attenzione della Giunta.
Dopo la scadenza del termine convenuto di 18 mesi, la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza è del parere che grazie ai nuovi strumenti è stato possibile raggiungere notevoli progressi rispetto al sistema precedente: le Istruzioni del 3 novembre 1999 hanno consentito un impiego flessibile e mirato degli strumenti a disposizione. Segnatamente il ricorso a gruppi interdipartimentali di esperti per la preparazione di analisi basilari in materia di politica di sicurezza ha evidenziato come il margine di manovra definito dalle Istruzioni possa essere utilizzato per raggiungere risultati positivi. Il Consiglio federale è del parere che tali Istruzioni consentano un ulteriore sviluppo adeguato e controllato degli strumenti della politica di sicurezza. Nell'ambito dell'applicazione delle Istruzioni sono tuttavia sorti dubbi interpretativi che dovranno ancora essere chiariti.
Il Consiglio federale ha preso atto dei seguenti risultati della summenzionata valutazione:
la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza sottolinea l'importanza che riveste, per la condotta strategica, la definizione delle esigenze in materia d'informazione. La definizione delle esigenze è stata costantemente migliorata e sistematizzata. Ne è conseguito che le esigenze e le priorità in materia d'informazione sono comunicate ogni sei mesi al Consiglio federale dal presidente della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.
Nel quadro della valutazione, la Giunta ha discusso questioni inerenti al flusso delle informazioni e al coordinamento dei servizi informazioni. In tale ambito essa ha proceduto a un chiarimento dei principi di funzionamento e delle modalità conseguendo un miglioramento del funzionamento dei servizi:
le competenze del coordinatore della raccolta di informazioni dovranno essere precisate. L'Organo di coordinamento in materia di raccolta di informazioni è di regola responsabile dell'elaborazione delle analisi interdipartimentali e pertanto anche della loro qualità sotto il profilo formale e contenutistico. La garanzia dell'accesso alle informazioni riveste un'importanza centrale per l'adempimento della missione del coordinatore della raccolta di informazioni, anche nell'ambito della detezione tempestiva.
Lo stesso coordinamento dei servizi informazioni dovrà essere definito in maniera più precisa. È stato mantenuto il principio secondo cui il coordinatore della raccolta di informazioni non ha una funzione di linea. La Giunta ha inoltre indicato in quali settori potrebbero in futuro rivelarsi necessarie delle misure di coordinamento.
Le risorse dell'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva sono state considerate sufficienti dalla Giunta.
In base al rapporto, il Consiglio federale ha definito i limiti e l'estensione della funzione di preallarme che deve essere assunta dall'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva: affinché possa assumere la sua funzione di preallarme, l'Ufficio è autorizzato a trattare autonomamente questioni inerenti alla sicurezza che potrebbero comportare potenziali rischi per la Svizzera. Chiarimenti e analisi non strettamente inerenti al settore della sicurezza necessitano un mandato della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e una pertinente informazione del Consiglio federale.
La Giunta presenterà a tempo debito al Consiglio federale proposte in ordine all'ulteriore modo di procedere per quanto riguarda l'elaborazione delle questioni organizzative fondamentali in materia di politica di sicurezza (interfacce nell'ambito del coordinamento e della collaborazione interdipartimentale in materia di servizi informazioni nonché definizione di temi rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza).