02.3147 · Postulato · 2002-03-22
Cancelleria federale
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non pratica alcuna "propaganda statale", bensì adempie gli obblighi conferitigli dall'articolo 180 della Costituzione federale e dall'articolo 10 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. In questo ambito si applicano i principi della continuità, della trasparenza, dell'oggettività e della proporzionalità. Il 21 novembre 2001, il Consiglio federale ha preso atto di un rapporto concernente l'impegno del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale nelle campagne antistanti le votazioni federali, e ne ha riconosciuto i contenuti e le raccomandazioni quali elementi fondamentali per l'esame di tale importante questione istituzionale. Il rapporto in parola è stato pubblicato (http://www.admin.ch/ch/i/pore/pdf/Eng_BR_i.pdf). Il Consiglio federale è disposto a far valutare il suo operato alla luce di questo rapporto. L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato.