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02.3172 · Postulato · 2002-03-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 119 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale, fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente. Lo scopo di questa disposizione è quello di tentare di impedire la creazione di embrioni "soprannumerari". L'articolo 42 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM; RS 814.90) esige, entro il 31 dicembre 2003, la distruzione degli embrioni "soprannumerari" prodotti prima dell'entrata in vigore della legge. Il disegno di legge concernente la ricerca sulle cellule staminali elaborato dal Consiglio federale il 20 novembre 2002 proponeva di prolungare tale termine fino al 31 dicembre 2004. La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha rifiutato tale proposta con 7 voti contro 1. Il 12 marzo 2003 il Consiglio degli Stati ha seguito il parere della Commissione e ha respinto con 22 voti a 12 una proposta Beerli, tendente a prolungare il termine di conservazione fino al 31 dicembre 2008. Diversamente dal Consiglio degli Stati, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha accettato, con 15 voti contro 8, una proposta di prolungamento del termine mediante legge federale urgente. Il dossier dovrebbe essere trattato dal Consiglio nazionale nella sessione autunnale. In una società pluralistica, per quel che riguarda il rapporto fra diritto ed etica in generale e la responsabilità etica in materia di distruzione di embrioni congelati in particolare, il consenso non è ottenibile. Infine il legislatore deve pronunciarsi sulla questione, tanto più che né il diritto internazionale né quello costituzionale contemplano direttive vincolanti relative ai modelli di disciplinamento in esame. Tuttavia, in relazione all'ulteriore conservazione di embrioni "secondo il vecchio diritto", va considerato che un divieto di principio non poggia su basi arbitrarie, ma sul senso dell'articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. e sull'articolo 17 capoverso 3 LPAM, ai sensi dei quali la conservazione di embrioni è inammissibile. Inoltre, secondo l'articolo 16 capoverso 2 LPAM, la durata massima di conservazione di oociti impregnati (ossia di oociti fecondati prima della fusione dei nuclei) è di cinque anni.

Il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato.

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