02.3290 · Postulato · 2002-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1994, nel caso delle automobili vige per principio l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza sia sui sedili posteriori che anteriori. In determinate circostanze, finora era tuttavia ammesso trasportare bambini fino a 12 anni anche se non assicurati, cosa che li esponeva a un rischio notevolmente maggiore. Allo scopo di garantire in eguale misura protezione e sicurezza a tutti gli occupanti di una vettura, siano essi adulti o bambini, il 15 novembre 2000 il Consiglio federale ha deciso di conformarsi alla direttiva 91/671/CEE, adottando la normativa concernente l'obbligo delle cinture di sicurezza per il trasporto di bambini fino a 12 anni. Di proposito, le relative modifiche d'ordinanza sono entrate in vigore soltanto il 1° gennaio 2002; questo per dare ai conducenti interessati il tempo di procurarsi i necessari dispositivi di sicurezza o un nuovo veicolo.
Con la nuova regola si vuole garantire che i bambini, particolarmente vulnerabili dato il loro minore peso corporeo, all'interno del veicolo godano della stessa protezione delle persone adulte. Ciò vale, in linea di principio, anche per i trasporti commerciali.
Nella pratica, in effetti, è difficile che ogni veicoli adibito al trasporto commerciale disponga sempre di dispositivi di ritenuta adatti ai bambini. Questa problematica viene però relativizzata dai seguenti fattori:
- le nuove automobili dispongono in generale di seggiolini integrati che non limitano la capacità di trasporto; con ogni probabilità le imprese di taxi, al momento di rinnovare il proprio parco veicoli, in futuro acquisteranno questo tipo di vetture;
- sono particolarmente ingombranti i sistemi di ritenuta per i bambini fino a tre anni. I bambini piccoli, tuttavia vengono spesso trasportati in apposite navicelle "porte-enfant", fissabili con le normali cinture di sicurezza. I sistemi di ritenuta per fanciulli più grandi di regola non sono particolarmente ingombranti o difficili da maneggiare (protezioni anti-urto, elevazioni del sedile);
- chi accompagna in taxi dei bambini, al momento di chiamare il veicolo può segnalare la loro presenza al centralino, indicandone il numero e l'età. In questo modo si ha la garanzia che il trasporto venga effettuato da veicoli adeguatamente equipaggiati;
- chi prende un taxi sul ciglio della strada, senza averlo prima ordinato, deve probabilmente attendere qualche tempo prima di trovare un veicolo equipaggiato correttamente. Anche in altre situazioni succede comunque di dover attendere il veicolo giusto (trasporto di un numero elevato di persone, trasporto di bagagli numerosi o ingombranti, trasporto di invalidi, ecc.). Nell'interesse della sicurezza, le persone che accompagnano bambini dovranno dar prova di una certa pazienza.
Diversamente da quanto afferma l'autore del postulato, anche i trasporti pubblici non sono per principio esonerati dall'obbligo delle cinture di sicurezza o dall'obbligo di prevedere adeguati sistemi di ritenuta per i fanciulli minori di sette anni. Secondo le disposizioni in vigore, possono tuttavia derogare a questa norma i veicoli con più di nove posti a sedere adibiti al trasporto di persone secondo un orario prestabilito, impiegati da imprese regionali concessionarie, e che offrono posti in piedi autorizzati. La deroga si giustifica in virtù della particolare utilizzazione di questi veicoli (velocità di circolazione limitata, percorsi brevi, frequente salita e discesa di passeggeri).
Per questo motivo, e nella consapevolezza che il rischio di morte o di ferite gravi diminuisce considerevolmente con l'utilizzazione di sistemi di ritenuta appropriati, il Consiglio federale ha adottato le prescrizioni attualmente in vigore. Il Collegio non ritiene pertanto giustificato derogare al principio, appena introdotto, della parità di trattamento di adulti e bambini e non è disposto a prevedere ulteriori eccezioni all'obbligo generale di assicurare i bambini durante il trasporto; da ciò deriverebbe infatti non solo un accresciuto rischio di incidenti, mortali o con ferite gravi, per i bambini, ma anche una minore sicurezza per tutti gli occupanti di un veicolo. Infine, in caso d'incidente la nuova norma serve anche a tutelare il conducente e il detentore del veicolo; infatti, se essa è rispettata, non sorge alcun dubbio circa l'efficacia dei provvedimenti di sicurezza adottati dal conducente e dal detentore del veicolo per proteggere i passeggeri.
Il Consiglio federale è convinto che la vasta gamma di sistemi di sicurezza, in parte poco costosi e poco ingombranti, l'offerta di vetture con sistemi integrati, nonché l'adozione di misure adeguate sul piano organizzativo, consentiranno ai conducenti di taxi di offrire, senza oneri sproporzionati, possibilità di trasporto sicure anche ai bambini di età inferiore a sette anni.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.