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02.3320 · Interpellanza · 2002-06-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella Svizzera italiana, parte delle commesse per la fornitura di stampati federali (in particolare edizione italiana del Foglio federale, della Raccolta ufficiale e della Raccolta sistematica del diritto federale) è stata progressivamente ritirata, negli ultimi dieci anni, a offerenti del luogo, privilegiando ditte d'oltralpe e causando tra l'altro in Ticino perdite di posti di lavoro. Di recente, sembra addirittura che un mandato di stampa pluriennale concernente i regolamenti di tirocinio in lingua italiana sia stato de facto revocato a una tipografia ticinese per essere affidato a una tipografia di Berna, con una procedura che lascia alquanto perplessi. È pure di poche settimane la notizia che la Swisscom Directories SA ha deciso di trasferire la sua attività di redazione degli elenchi telefonici di lingua italiana oltre Gottardo. Il volume d'affari inerente a tali servizi può anche sembrare non elevato, ma la loro soppressione può avere un'influenza diretta sulla sopravvivenza di piccole e medie aziende della Svizzera italiana. Il Consiglio federale è quindi invitato dalla Deputazione ticinese a rispondere alle seguenti domande:

1. Visto che fornitori di prestazioni di qualità si trovano su tutto il territorio nazionale, come mai vengono tolti mandati tipografici, anche se di relativamente poca rilevanza finanziaria, a ditte che lavorano nella lingua dei testi stampati e assicurano così una corretta esecuzione dei lavori anche sotto il profilo linguistico?

2. Secondo la legge federale sugli acquisti pubblici, del 16 dicembre 1994 (RS 172.056.1), le pubblicazioni dei bandi di concorso per forniture di beni (non edili) e servizi avvengono in due lingue ufficiali. Nel caso di concorsi per la stampa di testi ufficiali in italiano, perché il bando non è mai tradotto in questa lingua, discriminando così in partenza ditte della Svizzera italiana?

3. Si verifica, all'atto dell'aggiudicazione di mandati per la fornitura di stampati in lingua italiana, se gli offerenti, in caso la scelta cada su un'azienda fuori di una regione italofona, abbiano a disposizione personale competente italofono, non solo d'origine, ma per competenza linguistica?

4. Perché in materia di politica degli acquisti la Confederazione non tiene conto di considerazioni di politica regionale, contrariamente a quanto era stato chiesto nella mozione Salvioni 93.3634, trasmessa sotto forma di raccomandazione al Consiglio federale dal Consiglio degli Stati il 21 settembre 1994?

5. In particolare, come spiega il Consiglio federale la diminuzione delle commesse federali nella Svizzera italiana nel settore delle arti grafiche?

Stellungnahme des Bundesrates

In generale

Il Consiglio federale è conscio della difficile situazione economica delle regioni svantaggiate a livello strutturale. Con gli strumenti della politica regionale diretta della Confederazione (in particolare attraverso l'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, la concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nonché Regio Plus) si sforza di promuovere le premesse per lo sviluppo e la competitività delle regioni in questione. Gli acquisti pubblici non sono comunque più uno strumento della politica regionale e strutturale.

La legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (in vigore dal 1° gennaio 1996) traspone gli accordi internazionali sugli acquisti pubblici (OMC, Svizzera-UE, AELS). L'obiettivo di questi accordi è di sopprimere le misure che limitano o distorcono la concorrenza e i comportamenti protezionistici nel settore degli acquisti pubblici. Determinante per l'aggiudicazione di commesse pubbliche (beni, prestazioni, prestazioni edili) è l'economicità dell'offerta, che dev'essere accertata in condizioni di concorrenza e sulla base di criteri di aggiudicazione e di idoneità trasparenti. Il diritto in materia di acquisti pubblici non lascia quindi alcuno spazio per il perseguimento di obiettivi di politica regionale o strutturale.

Risposte alle singole domande

1. A partire da un valore di poco superiore ai 250 000 franchi le commesse pubbliche devono essere messe a concorso. Nell'interesse di un impiego economico dei fondi pubblici, i servizi di acquisto centrali sono di regola tenuti a riunire acquisti simili in grosse commesse (concentrazione ottimale del volume delle ordinazioni al fine di ottenere migliori condizioni sul mercato). Questo principio vale anche per gli stampati. Di conseguenza le edizioni riguardanti un prodotto stampato in differenti lingue vengono di regola concentrate in una commessa e aggiudicate a un'impresa sotto forma di ordinazione globale. Dato che il valore soglia viene sovente raggiunto, la commessa viene messa a pubblico concorso. Gli imprenditori di tutte le regioni svizzere e quelli esteri hanno allora la possibilità di presentare un'offerta.

Anche i mandati di minore importanza che non raggiungono il suddetto valore soglia devono essere attribuiti in regime di concorrenza. In questo caso è posta in primo piano la procedura mediante invito, in cui il committente statale invita diversi offerenti a presentare un'offerta. Anche nell'ambito di questa procedura la commessa viene aggiudicata all'offerta più economica.

Per l'aggiudicazione di mandati di minore importanza le imprese possono assumere un ruolo attivo, nel senso che in caso di interesse a determinate commesse, informino i servizi di acquisto centrali della Confederazione sulle loro prestazioni e vengano in tal modo invitati a candidarsi qualora si presentasse una corrispondente aggiudicazione.

2. Il Consiglio federale è consapevole che le barriere linguistiche possono sicuramente costituire un impedimento all'acquisizione di commesse pubbliche. I bandi per progetti edili in Ticino vengono già pubblicati in lingua italiana, mentre quelli per acquisti di beni e di prestazioni vengono di regola pubblicati solo in tedesco e francese. In occasione della prossima revisione del diritto in materia di acquisti il Consiglio federale esaminerà se, per attenuare gli ostacoli linguistici, sia necessario tradurre i bandi anche in italiano.

3. Obiettivo e scopo della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici sono stati spiegati in dettaglio alla domanda 1.

Il Servizio degli acquisti della Confederazione è dell'opinione che una tipografia qualificata, che si candida per l'esecuzione di commesse, disponga di collaboratori con le necessarie conoscenze linguistiche. Comunque, se il prodotto stampato risultasse carente dal punto di vista linguistico si trarrebbero le debite conclusioni.

Del resto al giorno d'oggi le tipografie ricevono spesso documenti finiti (testo e immagini incluse), che vengono quindi prodotti senza che il tipografo debba intervenire sul contenuto. Per questo motivo la questione relativa alle qualità linguistiche dei collaboratori delle tipografie non è di fondamentale importanza.

4. La risposta a questa domanda è già stata data nel "commento generale" e alla domanda 1.

5. Le esperienze dimostrano che l'efficienza dell'industria grafica varia notevolmente da regione a regione e dipende fortemente dalla forza economica della regione. Di conseguenza, in alcune regioni le possibilità di produzione (stampa commerciale, documenti di sicurezza) di articoli che generano una forte cifra d'affari sono molto limitate. Ciò riguarda comunque diverse regioni linguistiche svizzere.

La diminuzione di commesse federali registrata nella Svizzera italiana nel settore degli stampati è spiegabile in particolare con il fatto che nella statistica degli acquisti della Confederazione del 2001 non compare più la Posta mentre Swisscom e RUAG non sottostanno più al regime degli acquisti della Confederazione (per cui non figurano più in detta statistica). Secondo una statistica interna dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, nonostante una riduzione del budget, il volume delle aggiudicazioni (per commesse dell'amministrazione generale della Confederazione) nel canton Ticino ha segnato uno sviluppo positivo. Infatti, se nel 2000 le commesse aggiudicate a imprese residenti nel canton Ticino erano pari a 1,254 milioni di franchi, nel 2001 erano di 1,454 milioni di franchi.

Risposta del Consiglio federale.