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02.3384 · Postulato · 2002-08-23

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende appieno le richieste del postulato. Nell'interesse di un adempimento efficiente e flessibile dei compiti, lo Stato sempre più frequentemente ricorre a forme di attività legate all'economia privata e rette dal diritto privato. Fondamentalmente gli autori del postulato hanno ragione quando vogliono, nell'interesse delle nostre regole dell'economia di mercato, legare le attività economiche dello Stato a chiare condizioni e mantenere ben definito il confine tra l'economia privata e il servizio pubblico. Tale legittima richiesta è però già garantita da disposizioni legali esistenti. Per quel che concerne direttamente gli investimenti menzionati nel postulato è esplicitamente proibito alla Confederazione l'acquisto di fondi o diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo a scopo d'investimento (art. 36 cpv. 2 della legge federale sulle finanze della Confederazione). Ciò significa che investimenti di questo tipo possono essere effettuati solo se sono di pubblico interesse e si fondano su una base legale. A titolo d'esempio la partecipazione della Confederazione alla navigazione aerea civile svizzera si basa sulla legge federale sulla navigazione aerea. Tale legge autorizza la Confederazione a concedere sussidi per l'esercizio di linee aeree regolari e a partecipare a imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata dall'interesse generale (art. 101 e 102; vedi anche decreto federale concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera, FF 2002 371). Inoltre, aiuti finanziari e indennità (sussidi) possono essere concessi solo se la Confederazione ha interesse all'adempimento di un compito risp. se i compiti sono prescritti dal diritto federale oppure se la Confederazione li ha affidati al beneficiario (art. 3 cpv. 2 nonché art. 6 della legge sui sussidi). In considerazione della chiarezza della situazione giuridica, il Consiglio federale ritiene che sia superfluo emanare direttive ai sensi del postulato.