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02.3504 · Interpellanza · 2002-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'invocazione a Dio come introduzione alla Costituzione federale segue una tradizione che risale alle prime alleanze, all'epoca della Vecchia Confederazione. Essa ricorda che al di sopra degli uomini e dello Stato esiste un Potere superiore. Tale Potere non è inteso soltanto in senso cristiano: ogni persona è libera di vedere esso ciò che corrisponde al suo credo o alla sua visione del mondo. La libertà di credo e di coscienza vieta allo Stato di dichiarare obbligatoria una determinata fede. L'ordine giuridico e gli organi dello Stato devono vegliare affinché ogni persona possa scegliere liberamente e riconoscere il proprio credo e la propria visione del mondo.

2. Il Consiglio federale non può assolutamente condividere il punto di vista dell'autore dell'interpellanza, secondo cui l'Islam, in quanto religione, sarebbe non pacifico e in generale disposto al ricorso alla violenza. La comunità di fede musulmana, dal punto di vista numerico, è la terza nel nostro Paese. Migliaia di concittadini che si riconoscono nell'Islam, svizzeri e stranieri, praticano la loro fede quotidianamente e in modo pacifico, in completo accordo con il nostro ordinamento giuridico. La grande maggioranza dei nostri concittadini islamici riconosce nella libertà di credo e di coscienza il fondamento irrinunciabile per il rispetto reciproco e la convivenza di persone appartenenti a diverse convinzioni religiose e visioni del mondo. Il Consiglio federale ha però anche constatato che recentemente si sono fatte sempre più notare concezioni fondamentaliste e intolleranti, nei sensi più disparati: non rimarrà indifferente di fronte a tali manifestazioni e veglierà, nei limiti delle sue possibilità e in stretta collaborazione con i Cantoni, affinché l'ordine giuridico svizzero sia pienamente rispettato. Su scala globale la Svizzera si impegna a più livelli in favore della tutela dei diritti umani (cfr. punto 4). La minaccia di violenza o il ricorso a essa nei confronti di persone, in violazione dei diritti umani e del diritto internazionale, a prescindere dalle convinzioni religiose o ideologiche in questione, è per il Consiglio federale assolutamente inaccettabile. Tali pratiche, anche dal profilo della libertà di credo e di coscienza, non possono in nessun caso essere giustificate.

3. Le condizioni per la naturalizzazione di cittadini stranieri sono disciplinate nella legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (RS 141.0). Prima della naturalizzazione viene tra l'altro verificato che il richiedente si sia integrato in Svizzera e si sia familiarizzato con la realtà e il modo di vita svizzeri, si sia conformato all'ordine giuridico svizzero e non minacci la sicurezza interna o esterna del nostro Paese. La naturalizzazione non può dipendere da una determinata professione di fede. Ciò sarebbe in contrasto con la libertà di credo e di coscienza ancorata nella nostra Costituzione federale. La libertà di credo e di coscienza in quanto tale trova però i suoi limiti in altri diritti fondamentali, quali ad esempio il diritto all'integrità fisica e psichica e la libertà di espressione. Questi diritti fondamentali costituiscono conquiste essenziali della nostra società liberale, democratica e sociale. I cittadini stranieri devono inserirsi in questo ambiente sociale, senza per questo dover sacrificare le loro caratteristiche culturali. Le persone che, appellandosi alle proprie credenze religiose, ricorrono alla violenza o ne propagano l'impiego, non rispettando in tal modo l'ordine giuridico svizzero, dimostrano che non intendono condividere i valori fondamentali del nostro vivere comune. Essi non soddisfano quindi i requisiti per una naturalizzazione.

4. La libertà di credo e di coscienza è parte integrante della politica svizzera in materia di diritti umani. Nonostante la Svizzera sia un Paese di tradizione cristiana, essa non adotta misure specifiche in favore di cristiani nel mondo. La Svizzera, nella sua politica in materia di diritti umani, persegue piuttosto il promovimento e la difesa dei diritti fondamentali di ogni persona o minoranza. La promozione dei diritti umani fa parte delle priorità della politica estera svizzera ed è iscritta in quanto tale nell'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale. Come già rilevato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Studer del 23 marzo 2000 "Persecuzione dei cristiani nel mondo" (00.3115), la Svizzera partecipa attivamente ai lavori di organizzazioni internazionali quali l'ONU o l'OSCE, al fine di difendere e promuovere i diritti umani e di prevenire ogni forma di intolleranza religiosa. La Svizzera sensibilizza gli Stati interessati su questioni relative alla libertà di credo e di coscienza, sia a livello multilaterale (pareri, sostegno dato a risoluzioni), che a livello bilaterale (iniziative generali o in favore di singoli casi). Nel dialogo con gli altri Stati, la Svizzera sottolinea costantemente la necessità di rispettare gli accordi in materia di diritti umani da essi ratificati. Punizioni corporali quali lapidazione, frustate o amputazioni violano i diritti umani, secondo il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. La Svizzera stigmatizza tali crudeli, inumane e degradanti punizioni, anche quelle praticate da Stati islamici. I diversi strumenti a disposizione della Svizzera e i criteri per il loro impiego sono contenuti nel rapporto del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 sulla politica svizzera dei diritti dell'uomo (parere relativo al postulato Bäumlin del 17 dicembre 1997).

Risposta del Consiglio federale.

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