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02.3547 · Mozione · 2002-10-02

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1953 vi sono ufficiali, sottufficiali e soldati dell'esercito svizzero che, con impegno e fierezza, prestano servizio su base volontaria in missioni internazionali per il mantenimento della pace (Corea, Medio Oriente, Namibia, Sahara occidentale, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Albania, Kosovo, Tagikistan, Etiopia-Eritrea, Georgia, Congo).

Tutti i militari che partecipano a operazioni per il mantenimento della pace su mandato internazionale ricevono, dall'organizzazione responsabile dell'impiego, una medaglia commemorativa o una medaglia d'impiego se hanno prestato un determinato numero di giorni di servizio nella pertinente missione. La medaglia è considerata un ringraziamento e un ricordo per il servizio prestato.

Oltre alle medaglie commemorative e d'impiego della pertinente organizzazione internazionale, i militari di missioni per il mantenimento della pace ricevono di regola medaglie e distintivi d'impiego del proprio Paese, la cui consegna è vincolata a condizioni particolari per quanto riguarda la durata dell'impiego.

Dal mese di marzo 2000, anche i militari svizzeri ricevono propri distintivi d'impiego (ribbon) e medaglie commemorative se hanno prestato servizio per almeno 150 giorni in un impiego internazionale per il mantenimento della pace.

Il porto di distintivi d'impiego è disciplinato nelle prescrizioni dell'esercito in materia di vestiario. I militari svizzeri sono autorizzati a portare i distintivi d'impiego della pertinente organizzazione internazionale. Le medaglie commemorative sono considerate esclusivamente come oggetti ricordo e non possono essere portate sull'uniforme. Ciò non sarà consentito neppure nell'ambito delle prescrizioni militari di Esercito XXI in materia di vestiario.

I distintivi d'impiego con rosette sono conferiti dalla Svizzera qualora il beneficiario ha diritto, in base ai giorni d'impiego prestati, a numerosi distintivi d'impiego del medesimo tipo. Il distintivo d'impiego conferito originariamente è completato con una rosetta per ogni ulteriore impiego di 150 giorni. Non si tratta pertanto di apprezzamenti gerarchici o di valore.

Contrariamente all'accettazione di una decorazione, l'accettazione di distintivi d'impiego e di medaglie commemorative non comporta obblighi o dipendenze nei confronti di Stati o organizzazioni stranieri. Le istruzioni emanate recentemente dal DDPS concernenti il divieto delle decorazioni nell'esercito, che consentono di accettare tali distintivi commemorativi, sono pertanto in sintonia con l'articolo 40a della legge militare.

Sulla base delle differenti proposte formulate nell'ambito del concetto per i distintivi di Esercito XXI nonché per motivi di parità di trattamento, il DDPS prevede inoltre di consegnare ai militari dei ribbon d'impiego o di servizio per impieghi sussidiari e servizi regolari in CR.

Non è pertanto possibile ritenere che vi sia una inammissibile valutazione superiore degli impieghi all'estero.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.