Lexipedia

02.3552 · Mozione · 2002-10-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'imposta sul valore aggiunto svizzera prevede attualmente tre differenti aliquote d'imposta, fissate nell'articolo 36 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20). Trattasi dell'aliquota ridotta del 2,4 per cento, applicabile ai beni di consumo giornaliero, ai medicinali e agli stampati (art. 36 cpv. 1 LIVA), dell'aliquota speciale del 3,6 per cento per le prestazioni del settore alberghiero (art. 36 cpv. 2 LIVA) e dell'aliquota normale del 7,6 per cento per tutte le altre prestazioni imponibili (art. 36 cpv. 3 LIVA).

Le uniche prestazioni di servizi imponibili all'aliquota ridotta del 2,4 per cento sono invece quelle delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale (art. 36 cpv. 1 lett. b LIVA). Tutte le altre prestazioni di servizi sono quindi imponibili all'aliquota normale, ad eccezione delle prestazioni del settore alberghiero per le quali, come già detto, è prevista un'aliquota speciale.

2. L'autore della mozione desidera introdurre un'ulteriore aliquota ridotta per le cosiddette prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro. Nella fattispecie si tratta di prestazioni di servizi di consumo corrente (che concernono quindi i consumatori finali), a lavoro molto intenso e importanti dal profilo politico-sociale. Secondo il giudizio dell'autore della mozione si tratta di prestazioni di lavanderie, tintorie e parrucchieri nonché di prestazioni di servizi di ristorazione.

A sostegno della sua richiesta l'autore della mozione fa riferimento a quei Paesi dell'UE che, anch'essi, impongono tali prestazioni di servizi a un'aliquota ridotta.

3. Il Consiglio federale ritiene che, nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto svizzera, si debba evitare di privilegiare queste prestazioni di servizi. Con un'aliquota normale del 7,6 per cento l'attuale livello delle aliquote d'imposta in Svizzera si può considerare modesto in confronto alle aliquote d'imposta in vigore negli Stati membri dell'UE. La Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari prescrive che l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto non sia inferiore al 15 per cento. Agli Stati membri è consentito applicare una o due aliquote ridotte, di un livello minimo del 5 per cento, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato H. L'allegato H non contempla prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro che rientrano nella categoria in discussione.

Con la Direttiva 1999/85/CE del Consiglio del 22 ottobre 1999, che modifica la Direttiva 77/388/CEE, riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, viene aggiunto all'articolo 28 di quest'ultima il paragrafo 6. Il paragrafo 6 cita testualmente: "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, per un periodo massimo di tre anni tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002, le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma ai servizi elencati in, al massimo, due delle categorie di cui all'allegato K". Si constata che le prestazioni di servizi di ristorazione non sono contemplate nell'allegato K e che non sono quindi considerate dal Consiglio dell'UE ad alta intensità di lavoro contrariamente all'opinione dell'autore della mozione. Il Consiglio dell'UE ha chiarito che l'ambito d'applicazione di una tale misura deve essere soggetto a condizioni severe per garantire che essa rimanga verificabile e limitata. Secondo le spiegazioni del Consiglio dell'UE, infatti, una simile riduzione dell'aliquota d'imposta potrebbe compromettere il buon funzionamento del mercato interno e la neutralità fiscale. Inoltre, le prestazioni di servizi in questione possono non essere atte a produrre distorsioni concorrenziali. Occorre ricordare che questo nuovo regolamento non è una disposizione, bensì una competenza degli Stati membri. Trattandosi di una misura di carattere sperimentale, gli Stati membri che l'applicano sono tenuti a eseguire analisi approfondite sulle sue ripercussioni a livello d'impiego nonché sulla sua efficacia. Infatti, si è consentito agli Stati membri di applicare questa misura per accertare quali effetti ha sulla creazione di posti di lavoro la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro non ancora elencate nell'allegato H.

4. Occorre ammettere che vi possono essere difficoltà di trasferimento dell'imposta a seconda della situazione congiunturale e di mercato. Tuttavia, l'aliquota normale del 7,6 per cento applicata attualmente in Svizzera può essere ritenuta bassa in confronto alle aliquote normali in vigore negli Stati membri, ad esempio il 16 per cento in Spagna e Germania, il 19 per cento nei Paesi Bassi, il 19,6 per cento in Francia, il 20 per cento in Austria e Italia, addirittura il 25 per cento in Svezia e Danimarca. L'aliquota normale in Svizzera è inferiore alla metà dell'aliquota d'imposta più bassa nonché inferiore a un terzo dell'aliquota d'imposta più alta vigente nei Paesi citati. Con aliquote d'imposta talmente elevate, come quelle in vigore negli Stati membri, sperimentare una misura del genere è giustificato. La problematica del trasferimento con l'aliquota normale del 7,6 per cento è molto mitigata, ragion per cui il Consiglio federale considera che per il momento non sia necessario introdurre un'ulteriore aliquota ridotta in Svizzera per le prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro. Il problema della riduzione dell'imposta per le prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro nell'ambito di ulteriori aumenti delle aliquote d'imposta sarà da giudicare in seguito.

5. In occasione dell'elaborazione del messaggio concernente il nuovo regime finanziario 2007, il Consiglio federale si è già espresso contro l'introduzione di un'ulteriore aliquota ridotta per le prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro, poiché una misura del genere violerebbe innanzitutto il principio della neutralità concorrenziale. È inoltre auspicabile che l'imposta sul valore aggiunto sia più semplice e non più complicata. Proprio le PMI chiedono una semplificazione, incompatibile con la coesistenza di differenti aliquote d'imposta.

6. La mozione si occupa di eventuali futuri aumenti di aliquote per l'imposta sul valore aggiunto. Oggi non si sa ancora se e quando tali aumenti saranno operati, per cui non è ragionevole condizionare già ora le future decisioni politiche.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

02.3552 | Lexipedia | Lexipedia