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02.3706 · Mozione · 2002-12-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il presupposto per l'imposizione di un utile da liquidazione è l'alienazione dell'immobile agricolo finora gestito direttamente, rispettivamente il suo trasferimento nella sostanza privata in caso di affitto definitivo. Sia l'imposta federale diretta sia le imposte sul reddito di Cantoni e Comuni conoscono la cosiddetta imposta sull'utile da liquidazione (imposta sugli utili da capitale in caso di cessazione dell'attività). Questo concetto non comprende l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Tuttavia, visto che nel testo della mozione se ne parla, al termine delle spiegazioni ci si occuperà a parte di questa imposta.

2. Contrariamente agli indipendenti non agricoli, presso gli agricoltori l'imposta sull'utile da liquidazione non viene riscossa sulla differenza tra valore contabile e prezzo di vendita (risp. valore venale), bensì al massimo fino a concorrenza delle spese d'investimento. Mentre la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) esclude dall'imposta sul reddito gli utili in capitale che superano le spese d'investimento, la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) li sottomette all'imposta fino a concorrenza delle spese d'investimento (art. 8 cpv. 1 LAID e art. 18 cpv. 4 LIFD). In questo modo l'imposizione si limita all'entità degli ammortamenti ammissibili per l'imposta sul reddito presi in considerazione precedentemente (cosiddetti ammortamenti recuperati).

3. La cessione dell'azienda agricola menzionata nel titolo della mozione concerne nella maggior parte dei casi la cessione all'interno della famiglia. A causa del diritto fondiario rurale esistono disposizioni molto rigide, nel senso che il successore rivendica che gli sia attribuito il diritto al valore di reddito agricolo. Spesso ciò non ha come conseguenza un utile in capitale, per cui in questo ambito l'imposta sull'utile da liquidazione non costituisce un onere importante.

La mozione si rivolge piuttosto ai casi in cui proprietari anziani che gestiscono in proprio una piccola azienda cessano la loro attività agricola lucrativa, affittando l'azienda totalmente o particella per particella. In questi casi è dovuta l'imposta sugli utili da capitale fino a concorrenza delle spese d'investimento (vedi n. 2 più sopra). Tuttavia, visto che l'utile è realizzato soltanto a livello di sistematica fiscale ma senza flussi di denaro, possono sorgere difficoltà finanziarie.

Dato che, in caso di cessazione dell'attività lucrativa senza immediata alienazione, questa situazione può sopraggiungere presso qualsiasi indipendente, il Dipartimento federale delle finanze è stato incaricato dal Consiglio federale di prestare particolare attenzione anche a tale questione nel suo progetto di procedura di consultazione concernente la prevista riforma II dell'imposizione delle imprese. Unitamente ai rappresentanti della Conferenza fiscale svizzera, nell'ambito dei preparativi della riforma II dell'imposizione delle imprese sono state elaborate diverse misure in favore delle società di persone. In primo piano vi è il trattamento fiscale dell'utile da liquidazione realizzato effettivamente in caso di cessazione dell'attività lucrativa.

Per quanto riguarda il settore agricolo, le stesse istanze hanno preparato un promemoria all'attenzione delle autorità fiscali cantonali, che raccomanda il differimento dell'imposizione dell'utile da liquidazione fino all'effettiva alienazione. Praticamente tutti i Cantoni hanno ripreso questa prassi. Le richieste della mozione sono pertanto soddisfatte.

4. Nell'imposta sulla sostanza il trasferimento dell'immobile nella sostanza privata non comporta una nuova valutazione. Il valore fiscale viene calcolato ancora in funzione del valore reddituale con un eventuale supplemento per il valore venale (art. 14 cpv. 2 LAID).

L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è dovuta soltanto in caso di cambiamento di proprietà a titolo oneroso. In questo ambito non dovrebbero pertanto risultare difficoltà finanziarie.

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