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03.1109 · Interrogazione ordinaria · 2003-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo la vigente legislazione doganale i beni destinati al deposito in un punto franco doganale svizzero devono essere dichiarati per il transito nel relativo punto franco all'arrivo al confine (strada, aeroporto). L'immissione in deposito dei beni avviene in seguito mediante lo scarico dei precedenti documenti di transito. In altri termini lo spedizioniere deve annunciare il bene per l'immissione in deposito all'ufficio doganale del punto franco interessato, presentando i documenti di transito.

I beni depositati nel punto franco doganale di Ginevra, che nel frattempo sono stati sequestrati, furono annunciati correttamente, dal punto di vista del diritto doganale, per il transito e l'immissione in deposito già nella primavera del 2003. All'atto degli sdoganamenti le autorità doganali svizzere non erano a conoscenza del fatto che si potesse trattare di oggetti esportati illegalmente dall'Egitto.

2. Come già menzionato, i beni furono annunciati per il transito e l'immissione in deposito mediante una corretta dichiarazione. Le autorità doganali sapevano dunque di quale genere di oggetti si trattasse. Non vi era però alcun motivo per cui gli uffici doganali interessati dovessero intervenire.

La vigente legge sulle dogane non obbliga i depositari a tenere delle registrazioni delle giacenze nei punti franchi doganali. Il personale delle dogane ha però il diritto di accedere in qualsiasi momento a tutti i locali del deposito doganale per effettuare dei controlli. Il Consiglio federale intende, all'atto della revisione totale della legge sulle dogane, obbligare i depositari a tenere delle registrazioni delle giacenze relative a tutte le merci depositate.

I beni pericolosi come gli esplosivi o il plutonio possono essere trasportati e immagazzinati solo dietro presentazione dei rispettivi permessi degli uffici federali competenti. Le autorità doganali sorvegliano tali trasporti e immissioni in deposito nell'ambito della loro attività di controllo. A tal fine esse hanno a disposizione degli strumenti per misurare le radiazioni. Se necessario, l'amministrazione delle dogane può richiedere l'intervento dei cani della polizia addestrati per il rilevamento degli esplosivi.

3. Con la legge sul trasferimento dei beni culturali le autorità doganali avranno a disposizione uno strumento più pratico per il controllo di tali merci. Gli immagazzinamenti nei punti franchi saranno equiparati alle importazioni e le autorità doganali saranno esplicitamente autorizzate a trattenere i beni culturali sospetti all'importazione, al transito o all'esportazione nonché ad avvisare le autorità penali.

Già in passato l'amministrazione delle dogane è intervenuta in caso di beni culturali sospetti, sulla base dell'ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak (nella versione modificata del 28 maggio 2003) oppure sulla base del suo mandato generale consistente nella notifica delle infrazioni agli organi competenti; essa ha anche collaborato con il servizio incaricato del trasferimento dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura e con la polizia criminale federale. Le autorità doganali sono state d'altronde incaricate di impedire l'asportazione di oggetti sequestrati nel punto franco di Ginevra. Restano riservati dei provvedimenti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

A prescindere da ciò, già nell'ambito della deliberazione relativa alla legge sul trasferimento dei beni culturali le autorità doganali saranno maggiormente sensibilizzate su tali questioni. Il Consiglio federale considera che fino all'entrata in vigore della legge sul trasferimento dei beni culturali non saranno necessari ulteriori provvedimenti.

Risposta del Consiglio federale.