03.3141 · Mozione · 2003-03-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella risposta all'interrogazione ordinaria Gysin del 26 settembre 2002 concernente il campo d'applicazione della legge sulle case da gioco (LCG), il Consiglio federale ha già riconosciuto che gli apparecchi automatici Tactilo, attualmente utilizzati nei sei Cantoni romandi, per la loro forma esteriore e per il funzionamento pratico dal punto di vista del giocatore non differiscono sufficientemente dagli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 60 LCG. Ha inoltre aggiunto che avrebbe preferito che i Cantoni interessati avessero rinunciato ad autorizzare l'uso di tali apparecchi.
Il problema della scarsa diversità tra gli apparecchi automatici Tactilo che propongono i giochi di lotteria, e quindi fondamentalmente sottoposti alla legge sulle lotterie (LLS), e gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 60 LCG è già stato affrontato dal Parlamento durante le discussioni sulla LCG nel 1998. Quest'ultimo si era allora pronunciato in favore di un chiarimento nel quadro della futura revisione della LLS. Il Consiglio federale continua a condividere l'opinione del Parlamento in proposito. La Commissione peritale, composta pariteticamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e incaricata di preparare la revisione della LLS, ha tenuto conto di questo aspetto. Il disegno della Commissione peritale, inviato in consultazione il 9 dicembre 2002, prevede di risolvere il problema segnatamente stabilendo una quota massima di ridistribuzione del 75% (art. 16 cpv. 1 lett. c del disegno). Così la quota di ridistribuzione di questi apparecchi verrebbe considerevolmente ridotta, diminuendo la particolare attrattività degli apparecchi automatici Tactilo e quindi anche il potenziale di dipendenza da questi giochi.
Giusta la vigente LLS, il Consiglio federale non ha la possibilità di adottare una moratoria e di limitare così la competenza dei cantoni a rilasciare autorizzazioni nell'ambito delle lotterie e delle scommesse. Rimane intanto irrisolta la questione relativa alla possibilità d'intervento dell'autorità federale competente per l'esecuzione della LCG, nel caso in cui la prassi cantonale in materia di autorizzazioni aggirasse completamente le norme della LCG. Tuttavia la situazione mostra in tutta la sua chiarezza che il disciplinamento differente delle competenze nell'ambito della LCG e della LLS rende difficoltosa una politica coerente nell'ambito del gioco d'azzardo, anzi la rende praticamente impossibile. Secondo il parere del Consiglio federale, la revisione in corso della LLS dovrà di conseguenza istituire in proposito anche fondamenti migliori.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.