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03.3259 · Interpellanza · 2003-06-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel quadro dell'11 revisione AVS è stata prevista sia per il 1° che per il 2° pilastro una flessibilizzazione dell'età pensionabile (cfr. messaggio del 2 febbraio 2000 sull'11 revisione AVS). Essa non prevede invece l'abolizione dell'età di pensionamento legale, che al momento dell'entrata in vigore salirà in entrambi i pilastri a 65 anni anche per le donne (dopo un periodo transitorio). Il Consiglio federale è dell'avviso che non v'è attualmente alcuna necessità di abolire l'età di pensionamento legale, dal momento che il Parlamento ha appena dibattuto in merito alla menzionata flessibilizzazione, peraltro non ancora entrata in vigore. Nell'ambito del 2° pilastro sarebbe inoltre fuori luogo che l'ente pubblico attenuasse una tale flessibilizzazione, poiché i contributi vengono versati esclusivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2. Nel quadro della 1 revisione LPP verrà introdotto il nuovo articolo 79c, che limita il salario assicurabile secondo i regolamenti degli istituti di previdenza. Nel messaggio del 1° marzo 2000, il Consiglio federale aveva proposto una limitazione del tetto massimo a 5 volte l'importo limite superiore ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1, limitazione che è stata aumentata dal Parlamento a 10 volte questo importo. Contrariamente alla situazione giuridica attuale, dopo l'entrata in vigore della 1 revisione LPP non si potrà più assicurare un reddito illimitato, bensì solo il salario fino ad un massimo di 759'600 franchi (aggiornato al 2003). Pertanto vi sarà una riduzione dell'esenzione fiscale. Nel pilastro 3a vi è già una limitazione dell'esenzione fiscale (v. art. 7 dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP3]). In entrambi i casi il Consiglio federale non prevede attualmente di proporre ulteriori limitazioni.

3. Nel quadro della 1 revisione LPP agli assicurati verrà data a livello di legge la possibilità di prelevare quale liquidazione in capitale unica un quarto del loro avere di vecchiaia, determinante, quest'ultimo, per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettive. Gli istituti di previdenza potranno inoltre continuare a prevedere nei propri regolamenti liquidazioni in capitale più elevate (art. 37 cpv. 2 e 4 del disegno della 1 revisione LPP). Le relative disposizioni sono state approvate senza modifiche da entrambe le Camere federali al termine dei dibattiti parlamentari sulla 1 revisione LPP, poiché la possibilità di una liquidazione in capitale (almeno parziale) risponde ad un'esigenza degli assicurati. Per quanto riguarda ulteriori soluzioni previste dai regolamenti, il Consiglio federale ricorda inoltre che in quest'ambito la previdenza professionale è disciplinata su base privata (tra i partner sociali) e che per principio non tocca quindi allo Stato emanare disposizioni riguardanti la LPP sovraobbligatoria.

Risposta del Consiglio federale.