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03.3262 · Mozione · 2003-06-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua risposta alla pressoché identica mozione Oehrli del 13 marzo 2001 (Protezione delle siepi e dei boschetti campestri. Adattamento alle esigenze dell'agricoltura, 01.3064), il Consiglio federale aveva già avuto modo di esprimersi sull'argomento ed aveva proposto di respingere detta mozione. I principali motivi che avevano portato a tale decisione restano tuttora validi e possono essere così riassunti:

lo scopo di un'agricoltura multifunzionale ed orientata al futuro non è quello di compensare la rivalorizzazione delle pianure, auspicata dal punto di vista ecologico, con un impoverimento delle regioni di montagna. L'impegno finora profuso ai fini del rafforzamento della compensazione ecologica non deve essere vanificato dall'eliminazione delle strutture ecologiche ed agricole nelle regioni di montagna. La presenza di siepi e di boschetti campestri, da annoverare fra tali strutture, risulta infatti vantaggiosa sotto molti aspetti. Essi proteggono ad esempio dall'erosione e dal vento e, in estate, costituiscono dei ripari all'ombra per il bestiame al pascolo. Non da ultimo, inoltre, rappresentano una prova visibile dei risultati raggiunti dall'agricoltura nell'attuazione delle prescrizioni volte alla salvaguardia della diversità biologica e paesaggistica.

Con la concessione di contributi ecologici atti a promuovere l'impianto e la manutenzione, su base volontaria, di siepi e boschetti campestri, la Confederazione ne sottolinea la grande importanza sia per la flora e la fauna locali che per l'aspetto e la struttura del paesaggio. Confederazione e Cantoni prevedono inoltre contributi supplementari per le siepi ed i boschetti campestri che si contraddistinguono per una particolare qualità o che, quali elementi classici di collegamento, sono parte integrante delle strategie regionali finalizzate alla promozione del collegamento ecologico.

Infine, il diritto vigente risulta già abbastanza flessibile e tiene conto in maniera adeguata sia degli interessi dei gestori che delle esigenze della natura e del paesaggio. I Cantoni possono infatti, mediante accordi con i proprietari fondiari ed i gestori (art. 18c cpv. 1 LPN), attuare in maniera consona alla situazione locale le misure volte alla protezione di siepi e boschetti campestri. Anche la protezione, il ripristino e la sostituzione in caso di interventi tecnici (art. 18 cpv. 1ter LPN) nonché le eccezioni al divieto di eliminazione delle siepi, sancito dal diritto penale (art. 18 cpv. 1 lett. g della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici; RS 922.0) sono di competenza dei Cantoni. Una modifica della LPN con lo scopo di rendere meno severe le disposizioni volte alla protezione delle siepi e dei boschetti campestri nelle regioni di montagna non è pertanto necessaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.