03.3326 · Interpellanza · 2003-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene che l'allargamento dell'Unione europea (UE) non sia vantaggioso soltanto per i membri attuali e futuri di quest'ultima, bensì anche per la Svizzera. L'allargamento dell'UE rappresenta un'interessante opportunità per l'economia ed il mercato del lavoro del nostro Paese; esso apre importanti prospettive per l'industria svizzera d'esportazione, tanto più che i dieci nuovi Paesi si trovano in una fase di forte crescita. Inoltre, questi Paesi rappresentano un serbatoio di manodopera, con un grado di qualificazione più o meno elevato , di cui l'economia svizzera può aver bisogno.
Indubbiamente esistono rilevanti differenze tra la Svizzera e la maggioranza di questi Paesi, sia per ciò che concerne tasso di disoccupazione e livello salariale, sia in merito al potere d'acquisto della popolazione. Per tenere conto di questi elementi, il Consiglio federale, nel suo mandato negoziale relativo all'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), ha previsto termini transitori sufficientemente lunghi. Tali termini permetteranno inoltre di acquisire una certa esperienza relativamente alle misure d'accompagnamento adottate dal Parlamento nel 1999, che entreranno in vigore il 1° giugno 2004.
Ad 1:
L'estensione dell'ALC ai nuovi Paesi membri dell'UE da un lato consentirà al mercato svizzero del lavoro di trovare una parte della manodopera meno qualificata di cui a volte ha bisogno, dall'altro di acquisire con maggiore facilità la manodopera più qualificata, in sintonia con la politica di reclutamento del Consiglio federale. Questa estensione rappresenta un importante elemento per mantenere l'equilibrio sul mercato del lavoro. Inoltre, il passaggio verso l'apertura agli altri Paesi membri non avverrà dall'oggi al domani: dei periodi adeguati di transizione, durante i quali saranno comunque mantenuti la precedenza spettante alla manodopera locale ed i contingenti, consentiranno una transizione indolore verso la libera circolazione delle persone.
Ad 2 - 6:
Le misure d'accompagnamento adottate dal Parlamento nell'ottobre del 1999 sono il risultato di negoziazioni lunghe e difficili, che hanno consentito di raggiungere un compromesso sostenuto dall'insieme dei partner sociali. Considerato che tali misure entreranno in vigore soltanto il 1° giugno 2004, non è ancora possibile valutare la loro efficacia.
Le misure d'accompagnamento sono state ideate come strumento contro possibili discriminazioni, per evitare quindi che la libera circolazione delle persone porti ad un dumping salariale sul mercato svizzero del lavoro. A questo scopo sono state istituite le commissioni tripartite incaricate di sorvegliare il mercato del lavoro e proporre l'adozione di misure in casi di abuso. E' importante ricordare che tali abusi possono riguardare sia i lavoratori svizzeri che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (nella sua composizione attuale o in quella futura) oppure i cittadini di Stati terzi. Le misure hanno un carattere non discriminatorio, indipendentemente dalla nazionalità o dallo status delle persone che subiscono o che sono causa di abusi. Viene considerato lo stato dei fatti rilevato dalla commissione tripartita.
Non è escluso che la differenza in materia di salario e potere d'acquisto tra i nuovi Stati membri dell'UE e la Svizzera, nonché i Paesi attualmente membri dell'UE, spinga i datori di lavoro ad aggirare le misure d'accompagnamento una volta entrate in vigore. Si tratta di un rischio che il Consiglio federale prende in seria considerazione. Quest'ultimo sottolinea pertanto la necessità di rispettare le misure d'accompagnamento e di assicurarne la sorveglianza in maniera costante attraverso tutti i mezzi attualmente a disposizione. Se tali misure verranno applicate in modo corretto, le condizioni di lavoro all'interno di un settore e in un dato luogo varranno anche per i cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE e ciò eviterà che le differenze di salario e di potere d'acquisto conducano al dumping salariale.
E' vero che con i 592 contratti collettivi di lavoro attualmente in vigore (di cui 396 detti d'impresa), che interessano 1'337'000 lavoratori (al 30 giugno 2002, secondo le rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica), il nostro Paese presenta un livello di copertura del diritto collettivo minore rispetto ad altri Paesi vicini. Tuttavia, la decisione di negoziare e adottare dei contratti collettivi spetta ai partner sociali. In questo contesto va sottolineato che da quando sono state adottate le misure d'accompagnamento alcuni nuovi settori economici stanno prendendo in esame l'adozione di un contratto collettivo di lavoro o, per la prima volta, ne hanno già adottato uno. Si tratta di un progresso di cui il Consiglio federale prende atto con soddisfazione.
L'applicazione delle misure d'accompagnamento è competenza dei Cantoni e spetta a loro determinare le modalità che essi ritengono necessarie per ottenere un controllo efficace. Nondimeno la Confederazione seguirà l'applicazione delle misure d'accompagnamento nei Cantoni. Mancando esperienze a tale riguardo, la Confederazione non ha motivo di fissare per i Cantoni delle esigenze minime in materia di assunzione di ispettori. Per lo stesso motivo è ancora troppo presto per rivedere l'assegnazione di competenze e poteri alle commissioni tripartite. L'applicazione rigorosa delle misure d'accompagnamento resta però un elemento di importanza fondamentale della strategia del Consiglio federale nell'ambito dell'apertura del mercato del lavoro ai Paesi dell'UE. Per questo motivo, esso intende impegnarsi per garantire l'efficacia del dispositivo di controllo previsto nella legge e nell'ordinanza.
L'estensione dell'ALC dovrà essere accompagnata da termini transitori. Durante tale periodo, e in collaborazione con la commissione tripartita della Confederazione, la Confederazione potrà esaminare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti adottati che entreranno in vigore il 1° giugno 2004. Nell'immediato il Consiglio federale intende concentrarsi sull'applicazione efficace delle misure adottate dal Parlamento e di quelle prese in stretta collaborazione con i Cantoni e i partner sociali.
Ad 7:
In base alle informazioni forniteci dai Cantoni possiamo confermare che numerosi di essi hanno già nominato una commissione tripartita. Altri Cantoni hanno adottato i testi legislativi o normativi necessari, pur non avendo ancora formalmente costituito la commissione. Infine, certi Cantoni hanno atteso l'adozione da parte del Consiglio federale dell'ordinanza d'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati (ODist) del 21 maggio 2003 e sottoporranno il prossimo autunno alle autorità competenti i testi da adottare. In ogni caso il Consiglio federale verificherà che entro il 1° giugno 2004 tutti i Cantoni dispongano di una commissione tripartita.
Ad 8:
L'articolo 25a capoverso 1 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) prevede che la Confederazione possa versare delle sovvenzioni per favorire l'integrazione sociale degli stranieri. Sulla base di ciò, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 13 settembre 2000 sull'integrazione sociale degli stranieri (OIS). Tale ordinanza si applica a tutti gli stranieri che beneficiano di un permesso di dimora durevole o di un permesso di domicilio. Pertanto i cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS possono già oggi beneficiare delle misure d'integrazione esistenti.
Una maggiore integrazione degli stranieri presenti nel quadro di soggiorni regolari e di lunga durata, costituisce il filo conduttore del progetto di nuova legge federale sugli stranieri nonché della parziale revisione dell'ordinanza sull'integrazione. Queste ultime prevedono miglioramenti delle misure promozionali, come una miglior coordinazione degli sforzi d'integrazione, sia a livello federale, sia in relazione ai Cantoni.
Pertanto, in questo contesto e in prospettiva della revisione parziale dell'ordinanza sull'integrazione, il Consiglio federale ritiene che, nell'ambito dell'allargamento dell'UE, non siano necessarie misure supplementari a favore dell'integrazione.
Inoltre, la costituzione di un "Fondo progetti per i diritti umani e l'antirazzismo" rappresenta pure un elemento dell'impegno concreto della Confederazione nella lotta alla discriminazione, soprattutto in ambito lavorativo. La realizzazione del bando 2004, dedicato al mondo del lavoro, ha potuto beneficiare di una considerevole mole di lavoro preliminare, svolto in collaborazione con le associazioni padronali e i sindacati, il Segretariato di Stato dell'economia (seco) e l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).
La pubblicazione del Dipartimento federale dell'interno: "Il mondo del lavoro senza discriminazioni - provvedimenti per combattere la discriminazione", realizzata dal Servizio per la lotta al razzismo, fa il punto della situazione in materia di misure contro la discriminazione da adottare nel mondo del lavoro, proponendo nel contempo concrete strategie d'azione.
Risposta del Consiglio federale.