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03.3573 · Mozione · 2003-11-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua risposta alla mozione Vermot (Programma di protezione per donne vittime della tratta degli esseri umani; 00.3055), il Consiglio federale si è già occupato in maniera approfondita della problematica delle vittime della tratta di esseri umani. In seguito a tale mozione, il Consiglio federale ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di sottoporre ad accurato esame le questioni legate alla tratta degli esseri umani. Il rapporto del gruppo di lavoro data del settembre 2001.

Nella sua presa di posizione in merito al rapporto del gruppo di lavoro, il Consiglio federale respinge la proposta di concedere alle vittima della tratta di esseri umani pretese giuridiche in merito al rilascio di permessi di soggiorno. Esso propone invece che siano trovate soluzioni adeguate mediante decisioni emanate caso per caso.

Il diritto vigente in materia di stranieri (art. 13 lett. f e 36 OLS) consente di rilasciare un permesso di dimora in presenza di casi particolarmente rigorosi o per motivi di politica generale . Se del caso, tale possibilità può essere applicata anche alle vittime della tratta di esseri umani per la durata del procedimento penale o in casi di rigore personale, qualora il rimpatrio appaia non esigibile. Non sussiste una pretesa giuridica e non è neanche prevista dalla revisione totale della legge sugli stranieri.

L'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES, che fino al 1° maggio 2003 era denominato UFDS), prevede di emanare una circolare che illustri più da vicino la sua prassi nelle questioni di diritto al soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani. È quanto auspicato anche da una parte dei Cantoni. Oltre a un esercizio unitario del potere discrezionale da parte dei Cantoni, s'intende ottenere chiarezza sia per le vittime stesse sia per i servizi di consulenza che le accompagnano.

Il disegno di nuova legge sugli stranieri stabilisce la possibilità di derogare alle condizioni d'ammissione onde regolare il soggiorno di persone vittime della tratta di esseri umani (art. 30 D-LStr). È pertanto mantenuta la prassi attuale, che è così sancita a livello di legge. Il disegno di legge prevede inoltre una novità: la possibilità per le vittime della tratta di esseri umani di beneficiare di un aiuto al ritorno (art. 59 cpv. 2 lett. b D-LStr). Ciò a condizione che le persone interessate siano prive di mezzi e necessitino effettivamente di un aiuto speciale a motivo della loro situazione personale. Lo strumento dell'aiuto al ritorno può rivelarsi adeguato anche al fine di accrescere la disponibilità delle persone interessate a collaborare alla lotta contro la criminalità organizzata.

Il diritto vigente e la soluzione proposta nel disegno di legge tengono conto del protocollo aggiuntivo dell'ONU, del 15 novembre 2000, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini. La Svizzera ha firmato tale protocollo, di cui è in corso la ratifica. All'articolo 7 di tale Protocollo, gli Stati firmatari sono invitati a adottare misure che permettano alle vittime della tratta di esseri umani di restare sul loro territorio, a titolo temporaneo o permanente, finché necessario.

Il disegno di legge sugli stranieri limita la regolamentazione alle vittime della tratta di esseri umani, mentre la mozione intende estenderlo anche ai testimoni. Trattasi di un passo superfluo in quanto le vittime della tratta di esseri umani ne sono nel contempo i principali testimoni. Se in via eccezionale, la presenza di ulteriori persone straniere fosse richiesta a motivo delle loro affermazioni in qualità di testimoni, il soggiorno durante la procedura penale può essere autorizzato come nel contesto di altri reati gravi.

Il Consiglio federale condivide l'intento fondamentale della mozione. Va detto però che il diritto vigente consente già di autorizzare la dimora delle vittime della tratta di esseri umani. La nuova legge sugli stranieri, tuttora trattata in Parlamento, prevede una regolamentazione esplicita. Una revisione parziale anticipata dell'OLS non è pertanto giustificata. Se mediante la prevista circolare dell'IMES non si riuscisse a ottenere l'auspicata armonizzazione dell'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dei Cantoni, si potrà prendere in considerazione l'eventualità di una modifica dell'ordinanza. In tal senso, il Consiglio federale è disposto ad accogliere la mozione quale postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.